N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2004
Ordinanza emessa il 22 settembre 2004 dal giudice di pace di Varazze nel procedimento civile tra Pellero Nicola contro Comune di Varazze Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Improponibilita' in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta (da parte del coobbligato solidale) della sanzione amministrativa pecuniaria - Incidenza sulla facolta' di opporsi alle sanzioni accessorie (decurtazione dei punti dalla patente e sospensione della stessa in caso di recidiva) - Preclusione del diritto ad agire in giudizio - Compressione del diritto di difesa - Disparita' di trattamento a seconda che il trasgressore sia anche titolare e utilizzatore del veicolo, ovvero soggetto diverso dal proprietario o coobbligato in solido. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis (introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151), in relazione all'art. 126-bis, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.8 del 23-2-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Con atto depositato in cancelleria in data 23 dicembre 2003, il sig. Pellero Nicola ha proposto ricorso avverso il verbale n. 4556/2003 del 31 agosto 2003, con il quale agenti della polizia municipale del Comune di Varazze hanno contestato la violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, perche' alla guida del veicolo Renault Laguna, targato CE 599 XD, nella citta' di Varazze, all'intersezione tra viale Nazioni Unite e via Motegrappa, «non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante l'obbligo imposto dalla segnaletica sita in luogo». Nel verbale di cui trattasi, alla voce «sanzioni accessorie», e' prevista la «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di 05 punti». All'udienza del 22 giugno 2004, presente il comandante della Polizia municipale di Varazze, sono state richiamate le contro deduzioni da questi depositate in cancelleria il 28 febbraio 2004: «il ricorso e' da considerarsi inammissibile in quanto il verbale e' stato pagato tramite c/c postale in data 17 dicembre 2003 dall'obbligato in solido "Nolauto Genova System", interrompendo cosi' la procedura sanzionatoria». Stante quanto dichiarato dalla Polizia municipale di Varazze, l'adito giudice dovrebbe pertanto confermare l'inammissibilita' del ricorso prevedendo l'art. 126-bis (patente a punti), comma secondo, del nuovo codice della strada, piu' esattamente, che «La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria» Parte ricorrente, preso atto, ha chiesto termine per formalizzare con memoria una istanza di eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del Codice della Strada in relazione al sopra citato art. 126-bis comma secondo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con il precedente art. 3 della stessa. Al ricorrente, nella fattispecie, a fronte dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da parte dell'obbligato in solido, viene preclusa, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, ogni possibilita' di «agire in giudizio», con ricorso al giudice di pace (art. 204-bis c.d.s.), avverso un verbale che, come nello specifico, va ben al di la' della pur rilevante sanzione pecuniaria che coinvolge responsabilmente l'obbligato in solido, implicando la applicazione dell'ulteriore contestuale sanzione, e cio' ad esclusivo carico e danno del solo ricorrente, della decurtazione di punti dalla patente ex art. 126-bis e persino della sospensione della stessa in caso di recidiva ex art. 145, undicesimo comma. Il diritto di difesa di un soggetto, il ricorrente, risulta palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido. Il verbale impugnato, cosi' come formulato, potrebbe far erroneamente ritenere che con la «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di 05 punti» si siano individuate possibili ulteriori sanzioni, accessorie di quella principale pecuniaria, soggette, previa separata valutazione, ad un successivo provvedimento amministrativo, a sua volta impugnabile da parte del ricorrente che potrebbe cosi', in un secondo momento, rimettere in discussione la legittimita' del verbale stesso. Trattasi, invece, di una unica sanzione comprendente, sia quella pecuniaria (art. 145 comma decimo, c.d.s.) con relativa decurtazione dei punti (art. 126-bis comma 1, c.d.s.). che quella sospensiva della patente in caso di recidiva (art. 145, undicesimo comma, c.d.s). Parte ricorrente, nella memoria del 2 settembre 2004, depositata nell'udienza del 21 settembre 2004, lamenta inoltre la evidente «disparita' di trattamento tra l'ipotesi di violazione del codice della strada commessa da soggetto che e' altresi unico titolare ed utilizzatore del veicolo e l'ipotesi in cui l'autore della violazione sia soggetto diverso dal proprietario o altro soggetto comunque obbligato in solido ex art. 196 c.d.s.». Giustamente parte ricorrente rileva che «nel primo caso l'autore della violazione nel pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa avra' la scelta se procedere al pagamento in misura ridotta ed accettare quindi la decurtazione dei punti dalla patente ovvero proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento della contestazione, nel secondo caso tale scelta non potra' essere operata in piena liberta' perche' sara' condizionata dal comportamento di un terzo normalmente portatore di un interesse configgente con quello dell'autore della violazione». Con tale disparita' di trattamento risulterebbe pertanto violata la norma prevista dall'art. 3 della Costituzione. Per tutto quanto precede, ritiene questo giudice la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' sollevate dalla parte e la rilevanza nel procedimento che esse dispiegano talche' il ricorso non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione, per la quale appare necessario adire il Giudice delle leggi.
P. Q. M. Ritenuto non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione al precedente art. 126-bis comma 2, per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui consente il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui «non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta"» della sanzione amministrativa pecuniaria, intendendosi definita la contestazione quando detto pagamento abbia avuto luogo, indipendentemente dalla contestuale applicazione della sanzione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente e della sospensione della stessa in caso di recidiva. Sospende il giudizio n. 270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Varazze, addi' 22 settembre 2004 Il giudice di pace: Mileto 05C0197