N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2004

Ordinanza  emessa il 12 novembre 2004 dal giudice di pace di Roma nel
procedimento civile tra Bonanni Pamela contro Comune di Roma

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati  dell'effettivo  trasgressore  - Denunciata introduzione di
  un'ipotesi   di   responsabilita'  oggettiva  -  Contrasto  con  il
  principio  della  responsabilita'  personale, valevole anche per le
  sanzioni  amministrative - Ingiustificata disparita' di trattamento
  fra proprietari, a seconda che siano persone fisiche o giuridiche -
  Commisurazione  della sanzione alla condotta del terzo trasgressore
  (anziche'  del  proprietario sanzionato) - Incidenza sulla liberta'
  di movimento e sulla liberta' personale.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2.
- Costituzione,  artt. 3,  13,  16,  24  e  27,  primo  comma;  legge
  24 novembre 1981, n. 689, art. 3.
(GU n.8 del 23-2-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  della  riserva,  ritenuto  che l'introduzione ex
art. 126-bis    comma   secondo   C.d.S.   della   decurtazione   dei
punti-patente  oggettivamente  posta  in  danno  del proprietario del
veicolo  qualora  non  voglia  o non possa indicare il nominativo del
conducente al momento della violazione, ha introdotto un principio di
responsabilita'  oggettiva  che  collide palesemente con il principio
generale,  valido  anche  in  tema  di sanzione amministrativa, della
responsabilita'  personale  (art. 3  legge  n. 689/1981, in relazione
all'art. 27 n. 1 Cost.).
        che   appare   immotivata   disparita'   di  trattamento,  in
violazione  dell'art. 3  Cost.  tra  proprietari  persone  fisiche  e
persone  giuridiche,  per  le  quali  si  applica la diversa sanzione
dell'art. 180  C.d.S.  che  la  responsabilita'  oggettiva  delineata
comporta  che  la  stessa  azione  od omissione, (che non e' ne' puo'
essere affermata sempre e soltanto dolosa) del proprietario del mezzo
che  non  sappia  o  non  voglia  indicare il guidatore dello stesso,
riceva  diversa sanzione a seconda del comportamento doloso o colposo
del  terzo  guidatore,  e  a  seconda della natura dell'infrazione da
questi  commessa.  Con evidente immotivata disparita' nella sanzione,
ma soprattutto indipendente dall'azione del sanzionato.
    Peraltro  per l'incauto affidamento del mezzo, cui la fattispecie
obiettivamente   si  raccorda,  e  che  e'  autonomamente  sanzionata
all'art. 116  comma  12  C.d.S., la sanzione e' indifferente al reato
e/o alla contravvenzione susseguente all'uso del mezzo affidato.
    Si   rileva   altresi'  che  la  decurtazione  dei  punti-patente
incidendo  direttamente  sulla  liberta'  di movimento del cittadino,
deve  necessariamente  essere correlata e proporzionata alla concreta
personale   azione   od   omissione   della  persona  sanzionata.  La
fattispecie   prevista   dall'art. 126-bis  secondo  comma,  dove  la
sanzione  comminata  e'  in funzione della condotta contravvenzionale
del  terzo  e non di quella del proprietario sanzionato, contrasta in
modo non manifestamente infondato con l'art. 3 e 27 Cost.
    Infine  ritenuto  che  la  decurtazione  dei punti-patente incide
direttamente   sulla   liberta'   personale   del   sanzionato,   che
necessariamente  deve  essere  correlata  ad  una previsione di legge
correlata  alla  personale responsabilita' dello stesso, la delineata
previsione   legislativa  dell'art. 126-bis  comma  2  C.d.S.  appare
collidere con il disposto dell'art. 13 e 16 Cost.
                              P. Q. M.
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  trasmette gli atti alla Corte
costituzionale    perche'    si    pronunzi    sulla   eccezione   di
incostituzionalita'   dell'art. 126-bis   C.d.S.  in  relazione  agli
artt. 3, 13, 16, 24 e 27 primo comma della Costituzione;
    Manda alla cancelleria per gli avvisi alle parti.
        Roma, addi' 12 novembre 2004
                      Il giudice di pace: Silvi
05C0198