N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 30 gennaio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2005) dal tribunale di Bolzano sez. distaccata di Merano nel procedimento penale a carico di Schwienbacher Erich Processo penale - Procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria della Provincia di Bolzano - Lingua processuale - Liberta' di scelta da parte dell'imputato, indipendentemente dal gruppo di appartenenza linguistica - Conseguente possibilita' che l'imputato scelga, anziche' la propria madrelingua, quella del difensore di fiducia - Contrasto con la tutela delle minoranze linguistiche - Lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della P.A. - D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 15, comma 2 (modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283), e 17, commi 1 e 2 (modificati dall'art. 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283). - Costituzione, artt. 6, 24 e 97.(GU n.9 del 2-3-2005 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento n. 296/01 a carico Schwienbacher Erich, nato il 3 gennaio 1945 a Cermes, residente in Merano, via Tobias Brenner n. 11, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 c.p.; Premesso che lo stesso di madrelingua tedesca, con dichiarazione dd. 4 ottobre 2000 resa innanzi al Commissariato di Polizia di P.S. di Merano, ha scelto quale lingua del processo quella italiana in considerazione del fatto che uno dei due difensori di fiducia nominati e' di madre lingua italiana, precisamente l'avv. Adelaide Sano'; Premesso che la persona offesa Nagele Carlo, nato a Cermes il 5 agosto 1951, residente in Merano, Pfarrgasse n. 29/a pure di madrelingua tedesca, si e' costituito parte civile in data 18 maggio 2001 con l'avv. Maurizio Breglia di madre lingua italiana, senza effettuare un'esplicita scelta di lingua; Rilevato che il processo, a questo punto, deve essere celebrato in lingua italiana giuste le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 283/2001 che ha, in parte, modificato le disposizioni di cui al d.P.R. n. 574/1988 nonostante le parti - imputato e parte civile - nonche' la prevalenza dei testi siano di madre lingua tedesca ed, in quanto di matrice culturale contadina del posto, non hanno sufficiente padronanza della lingua italiana: sia le parti per seguire il processo sia i testi per rendere le dichiarazioni direttamente in lingua italiana, per cui vi e' la concreta necessita' di procedere alla traduzione, a mezzo di interprete, delle dichiarazioni rese dalle parti nonche' dei testi; previsione, fra l'altro, puntualmente disciplinata dal dettato legislativo menzionato dato che tutti hanno il diritto di parlare nella loro madrelingua, con contestuale traduzione nella lingua del processo (v. art. 16, commi 3, 4 e 5, d.P.R. n. 574/1988 come modificato dall'art. 3 decreto legislativo n. 283/2001); Un tanto premesso; O s s e r v a Ad avviso di questo giudice, la disciplina dettata dalla normativa sopra menzionata sull'attuazione dell'uso della lingua nei rapporti con l'autorita' giudiziaria in Alto Adige, e' in contrasto con i principi fondamentali della Carta costituzionale di cui agli artt. 6 concernente la tutela delle minoranze linguistiche, 24 concernente la tutela del diritto alla difesa e 97 concernente il buon andamento della p.a. Infatti, nel caso di specie, la disciplina evidenziata «costringe» l'Amministrazione della giustizia a celebrare un processo che, per sua «natura», proprio in ragione dell'appartenenza delle parti al gruppo linguistico di madrelingua tedesca, dovrebbe celebrarsi in tale ultima lingua. Di fatto, pero', la difesa, proprio in quanto di fiducia, non di rado impone al suo assistito di scegliere formalmente la lingua italiana, perche' tutto il processo debba celebrarsi in tale ultima lingua. La conseguenza e' assurda e grottesca: sia l'imputato che la parte civile, pur avendo scelto la lingua italiana hanno il diritto di parlare nella loro madrelingua come pure i testi, con la conseguenza che deve essere incaricata l'interprete per procedere alla traduzione dalla lingua tedesca in quella italiana perche' la difesa possa seguire il processo. Ne consegue un completo svuotamento e conseguentemente sviamento della norma posta a tutela della minoranza etnica, in quanto l'interprete, pagata dallo Stato, non e' piu' a disposizione del cittadino, bensi' della difesa che, in questi casi, si avvale di un servizio statale per sopperire a proprie deficienze linguistiche. Tale dato di fatto viene pure a collidere con la stessa portata normativa ove questa prevede all'art. 16, comma 2 come sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 283/2001 che il difensore di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo puo' «pronunciare gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese ...» nella rispettiva madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo. La legge, dunque, prevede la possibilita' che il difensore di fiducia parli nella sua madrelingua, con conseguente traduzione delle eccezioni e delle difese nella lingua del processo. Tale disposizione normativa, pero', presuppone da parte del difensore, seppure di madrelingua diversa del suo assistito, una comprensione quantomeno «passiva» della lingua tedesca, perche' possa, in proposito, approntare un'adeguata difesa, fermo restando l'obbligo di usare la lingua delle parti e dei testi nella loro escussione. Di fatto, pero', questo raramente succede. L'avvocato che non conosce la lingua tedesca, neanche «passivamente», indipendentemente dal fatto che venga o meno da fuori Provincia, preferisce allora «far» scegliere al suo assistito la propria madrelingua, con le conseguenze sopra riportate. A parere di questo giudice, la scelta della lingua processuale non deve essere rimessa alla mera volonta' dell'imputato: criterio questo assai «labile» proprio per i motivi di cui sopra tenuto conto che il cittadino, sfornito di cognizioni tecniche, facilmente si fa convincere dal suo difensore di scegliere la lingua che, in realta', non e' la sua madrelingua, con l'assurda conseguenza che l'eventuale deficienza linguistica della difesa di fiducia va a spese dello Stato che e' tenuto a incaricare e pagare un'interprete solo per il difensore. In questi casi, dunque, ove la scelta della lingua da parte dell'imputato e' solamente «strumentale» ad un'esigenza personalissima della difesa, ma non dello stesso imputato, questo giudice e' dell'avviso che il criterio d'individuazione della scelta della lingua processuale debba essere il gruppo di appartenenza linguistica dell'imputato al fine di evitare le storture normative come si presentano nella pratica. In proposito, va anche evidenziato che la normativa esaminata ha elaborato il concetto di «lingua presunta», fra l'altro anche riportato all'art. 100, comma 3, d.P.R. n. 670/1972 relativo all'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che si applica nel momento in cui l'imputato non effettua la scelta della lingua processuale, e che l'art. 18-ter introdotto dal decreto legislativo n. 283/2001 prevede che «l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, comma 4 c.p.p., assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato»; disposizione che garantisce la piu' ampia attuazione del principio di difesa e quello di tutela della minoranza etnica. Va pure ricordato che l'art 100, comma 1 del d.P.R. n. 670/1972 prevede che « i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale ....» ove «facolta» nel testo di lingua tedesca viene tradotto con «diritto». Purtroppo, il cittadino di madrelingua tedesca, pur essendo tutelato da un punto di vista normativo nell'uso della sua lingua, non sempre sente la necessita' di far valere tale suo diritto, per i piu' svariati motivi, fra cui anche quello di agevolare il suo difensore nell'uso della lingua di questi, omettendo di proposito di scegliere la propria madrelingua e quindi rinunciando ad un suo diritto costituzionalmente garantito. Visti questi principi, ci si chiede perche', indipendentemente che si tratti di difesa d'ufficio o di fiducia, il criterio per l'individuazione della lingua processuale sia rimesso alla «volonta» dell'imputato, di fatto «pilotata» dalla difesa, e non venga a coincidere automaticamente con l'appartenenza al gruppo linguistico. Quest'ultimo criterio di portata assoluta ed obiettiva risolverebbe di fondo i problemi che si presentano nella pratica come sopra descritti. Nel caso di specie, il processo verrebbe celebrato in lingua tedesca e la difesa, comunque, potrebbe parlare nella sua madrelingua ed in caso di insufficiente padronanza della lingua, in questo caso tedesca, dovrebbe avvalersi di un'interprete personale che potrebbe anche essere un codifensore di madrelingua tedesca. Se, invece, la dichiarazione di scelta della lingua processuale e' rimessa all'imputato che, p.es. di fronte, «all'invito» del suo difensore di scegliere la lingua italiana, effettivamente sceglie la lingua del suo avvocato, anche se non convinto, la normativa in esame, in particolare gli artt. 15, comma 2 e 17, commi 2 e 3, d.P.R. n. 574/1988 come modificati dagli artt. 2 e 4, decreto legislativo n. 283/2001, vengono a collidere con i principi costituzionali del diritto di tutela della minoranza linguistica, di difesa nonche' quello di buon andamento della p.a. Infatti, l'imputato anche se formalmente «libero» di scegliere la lingua processuale, di fatto viene a trovarsi a celebrare un processo in una lingua diversa dalla sua, vedendosi limitato nel seguire il processo nella sua lingua e quindi nel suo diritto di difesa e soprattutto con notevole dispendio di tempo e costi per la p.a., la quale, come gia' sopra riferito, e' costretta a procedere alla traduzione delle dichiarazioni delle parti e dei testi perche' la difesa possa parlare nella sua lingua; diritto comunque a quest'ultima accordato dalla norma sopra citata. Ad avviso della scrivente, proprio al fine di evitare le storture di cui sopra, criterio determinante nell'uso della lingua processuale nel processo penale, dovrebbe essere solo il gruppo di appartenenza linguistica dell'imputato dato che l'art. 16, comma 2, d.P.R. n. 574/1988 come modificato dall'art. 3, decreto legislativo n. 283/2001 consente alla difesa di madrelingua diversa, di parlare nella sua lingua. Se, pero', il difensore prescelto dall'imputato, per qualsiasi motivo, non e' in grado di seguire il processo nell'altra lingua, l'imputato dovra' farsi carico delle spese dell'interprete di cui dovra' avvalersi il suo difensore. Come gia' sopra piu' volte ribadito, non e' ne' nello spirito della normativa sull'uso della lingua innanzi all'autorita' giudiziaria della Provincia di Bolzano ne' in sintonia con i principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche, di attuazione del diritto di difesa nonche' di efficienza della p.a. celebrare un processo in una madrelingua che, alla fine, e' solo quella del difensore!
P. Q. M. Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 2 e 17, commi 1 e 2, d.P.R. n. 574/1988, come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 283/2001, nella parte in cui prevedono una libera scelta della lingua processuale da parte dell'imputato, indipendentemente dalla sua appartenenza al gruppo linguistico, nei limiti e nei termini di cui in motivazione; Dichiara la sospensione del giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Merano, addi' 30 gennaio 2004 Il giudice monocratico: Ceresara 05C0219