N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2004

Ordinanza emessa il 10 dicembre 2004 dal tribunale - sez. del riesame
- di Teramo richiesta di riesame Peroni Gabriele

Gioco  e  scommesse  -  Esercizio  delle  scommesse  - Rilascio della
  licenza   limitato   esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  di
  concessione   rilasciata  dallo  Stato  italiano  -  Disparita'  di
  trattamento  in  danno  dei  titolari  di concessioni rilasciate da
  altri  Stati  dell'Unione  Europea  -  Lesione  della  liberta'  di
  iniziativa economica.
- Regio  Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (per come richiamato
  dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(GU n.9 del 2-3-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame,
depositata in data 2 dicembre 2004, nell'interesse di Peroni Gabriele
-  titolare dell'agenzia, corrente in Teramo, svolgente attivita' nel
settore  della  raccolta  di  scommesse  su  avvenimenti  sportivi in
collegamento  con la societa' Stanley International Betting Limited -
avverso  l'ordinanza  di convalida e contestuale sequestro preventivo
emessa  in  data  22 novembre 2004 dal G.i.p. del Tribunale di Teramo
relativamente al proc. pen. n. 8576/2004 R.G.N.R.;
    Sentite  le  parti  all'udienza  camerale  del  9  dicembre 2004,
osserva quanto segue.
    In  data  19  novembre 2004 appartenenti alla Questura di Teramo,
nell'ambito  di  un  servizio  di  controllo  effettuato  all'interno
dell'agenzia  di  cui  e'  titolare  Peroni Gabriele, accertavano che
quest'ultimo,   pur  se  in  possesso  di  strumentazione  (computer,
stampante,   locandine   riportanti   i   dati  di  eventi  sportivi,
pronostici, ecc.) idonea ad esercitare per via telematica l'attivita'
delle  scommesse  su partite di calcio nazionali ed estere (attivita'
in  concreto  esercitata  attraverso  la  riscontrata accettazione di
alcune scommesse), non era provvisto ne' della necessaria concessione
da  parte dei Ministeri o enti cui detta attivita' e' riservata dalla
legge,  ne'  della  licenza di cui all'art. 88 r.d. n. 773/1931, ne',
infine,  dell'autorizzazione  del Ministero delle comunicazioni (d.m.
15 febbraio 2001 n. 156).
    I  verbalizzanti,  ravvisando la flagranza del reato di esercizio
abusivo  di  attivita'  di  gioco  o  di scommesse, previsto e punito
dall'art. 4,  legge  n. 401/1989,  procedevano  al sequestro di tutta
l'attrezzatura  informatica,  documentazione  cartacea e denaro (Euro
100,00) onde evitare la reiterazione del reato.
    Il p.m. in sede, ricevuti gli atti dalla p.g., chiedeva al g.i.p.
la  convalida  dell'operato  delle Forze dell'ordine e la contestuale
emissione del provvedimento di cui all'art. 321 c.p.p.
    Il  g.i.p.  con provvedimento del 22 novembre 2004, accoglieva la
richiesta, evidenziando, alla luce della giurisprudenza della suprema
Corte  di  cassazione  (ed  in particolare delle sentenze della Cass.
s.u.  n. 23271-23272-23273  del  18 maggio 2004) e previo esame sulla
compatibilita'    dell'attuale    normativa   italiana   con   quella
comunitaria,  la  sussistenza  del  fumus  commissi  delicti  e delle
esigenze  cautelari  di  cui all'art. 321 c.p.p. sotto il profilo del
pericolo di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato.
    Avverso   il   provvedimento   del  g.i.p.  proponeva  tempestiva
richiesta   di   riesame   Peroni   Gabriele,  deducendo  (nel  corso
dell'udienza  camerale,  stante  la  riserva  espressa nel ricorso in
ordine all'esposizione dei motivi) una serie articolata di questioni,
e,  in  particolare,  l'illegittimita' del sequestro sotto il profilo
dell' insussistenza del fumus del reato contestato.
    In  particolare,  a parere della difesa, la condotta ipotizzata a
carico   del   ricorrente  non  rientrava  nella  previsione  di  cui
all'art. 4,  legge  n. 401/1989, atteso che l'indagato non esercitava
attivita'  di  organizzazione  delle  scommesse ma si limitava ad una
mera  attivita'  di  intermediazione,  consistente  nella  raccolta e
trasmissione  di  dati  per  conto  della  societa'  inglese  Stanley
International  Betting Ltd. per la quale aveva ottenuto provvedimento
di  autorizzazione  da parte di quest'ultima nonche' un provvedimento
(per   il   principio   del  silenzio-assenso)  dal  Ministero  delle
comunicazioni.
    Ulteriore  profilo di censura riguardava l'incompatibilita' della
normativa   nazionale   sulle   scommesse   rispetto  alla  normativa
comunitaria,  alla  luce  dei  criteri interpretativi affermati dalla
suprema  Corte  di  giustizia della Comunita' europea nello specifico
settore,  dovendosi  disapplicare  la  norma  statale  per violazione
dell'art. 43,  sulla  liberta'  di  stabilimento  nei territori degli
altri  Stati  membri,  e  dell'art. 49  del  Trattato  UE,  che vieta
restrizioni  alla  libera  prestazioni  di  servizi all'interno della
comunita' nei confronti dei cittadini degli Stati membri.
    Il  ricorrente  richiamava, in particolare la sentenza «Gambelli»
del  6  novembre  2003,  in  ordine  alla  ritenuta  violazione della
liberta'  di  stabilimento  e  della libera prestazione di servizi da
parte  dell'art. 4,  legge  n. 401/1989,  rilevando  che  i motivi di
interesse  generale  idonei a giustificare l'adozione da parte di una
legislazione  nazionale  di misure restrittive, in deroga ai principi
richiamati,   appariva   piuttosto  insostenibile  nell'ambito  della
legislazione  italiana.  Nessun  motivo di interesse generale poteva,
pertanto,   giustificare   il   disposto   dell'art. 4   della  legge
n. 401/1989,  contenente  tra  l'altro sanzioni penali (come tali non
proporzionate  al fatto), nonostante l'orientamento opposto sostenuto
dalle  sezioni  unite della Corte di cassazione nelle sentenze del 18
maggio 2004.
    Osserva  il  collegio giudicante che, a prescindere dalle censure
mosse   dal  ricorrente  al  provvedimento  impugnato,  la  questione
«interpretativa»  sulla  compatibilita' della normativa nazionale con
quella  comunitaria  e' stata definitivamente risolta dalla pronuncia
della  Cassazione  a  sezioni  unite  del  18  maggio  2004.  In tale
sentenza, la suprema Corte, accogliendo la sollecitazione della Corte
di  giustizia  in ordine alla verifica della sussistenza di motivi di
interesse generale atti a giustificare le misure restrittive adottate
dalla  legislazione  interna nello specifico settore delle scommesse,
ha  affermato  il  principio  secondo  cui  la  normativa italiana in
materia  di gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici, anche
se  caratterizzata  da  innegabile  espansione dell'offerta, persegue
finalita'  di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali,
possono  giustificare  ai  sensi  dell'art. 46  del  Trattato  UE  le
restrizione  che  essa  pone ai principi comunitari della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
    Si  legge  in  particolare  nella  motivazione  che,  per  quanto
concerne  la  partecipazione  alle  gare  di  concessione,  lo  Stato
italiano   prescinde   da  ogni  verifica  sui  requisiti  soggettivi
rilevanti  per  l'ordine e la sicurezza pubblica, prevalendo, in tale
fase,  il  controllo  sui  requisiti  di  solidita' finanziaria degli
aspiranti.  Invece,  per il rilascio della licenza di cui all'art. 88
TULPS  (rispetto  alla  quale  la concessione costituisce soltanto un
presupposto),  lo  Stato  italiano  persegue  indubbiamente  scopi di
tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica.
    Ebbene,  l'assunto  della  Suprema Corte appare condivisibile, ma
limitatamente  alla  valutazione  dell'art. 88 TULPS, secondo quanto,
tuttavia,  verra'  qui  di  seguito precisato. Occorre premettere che
l'art. 4,   comma   4-bis   legge  n. 401/1989  prevede  distinte  ed
alternative  condotte  di  reato, ricollegando la sanzione penale sia
all'assenza  di  concessione  sia  all'assenza  della  licenza di cui
all'art. 88  TULPS.  Pertanto,  il  gestore  in  possesso di regolare
concessione,  se  non  munito  dell'indicata  licenza  e'  penalmente
perseguibile.  Poiche' il collegio giudicante reputa che, allo stato,
secondo  quanto evidenziato proprio dalle sezioni unite, la normativa
italiana  sul  rilascio  delle  concessioni  sia  in contrasto con il
Trattato  UE  (tanto  piu'  che  la  possibilita'  per le societa' di
partecipare  alle  gare,  anche se introdotta dall'art. 22, comma 11,
legge  n. 289/2002, e' rimandata di molti anni, apparendo attualmente
inapplicabile),  va  disapplicato  l'art. 4,  comma 4-bis della legge
n. 401/1989,  in  quanto  in  contrasto con i principi di liberta' di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
    La  fattispecie, tuttavia, continua ad avere rilievo penale sotto
il  profilo della mancanza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. E'
stato  affermato  da  parte  di  alcuni  giudici  di  merito (come da
giurisprudenza  illustrata  dal  difensore del ricorrente, cfr. Trib.
Catania  25  giugno 2004, Trib. Cremona 11 ottobre 2004) il contrasto
con   il   Trattato   UE  anche  di  tale  norma:  aderendo  a  detta
interpretazione,   si  raggiungerebbe  il  risultato  di  creare  una
disparita'  di  trattamento tra coloro che gestiscono scommesse sulla
base  di concessioni rilasciate dallo Stato italiano (tenuti ancora a
munirsi  della  licenza di polizia) e coloro che gestiscono scommesse
sulla  base  di concessioni rilasciate nell'ambito di uno Stato della
U.E.  (non  piu'  tenuti  a tanto). A parere del collegio, invece, la
compatibilita'  della norma, che prevede la necessita' di ottenere la
licenza  di  polizia,  con  il  Trattato U.E., e, in particolare, con
l'art. 46,  non  sembra dubitabile, perseguendosi finalita' di ordine
pubblico  (per  come  affermato, sempre, dalle, sez. unite). A questo
punto,  non  puo'  pero'  non  rilevarsi la disparita' di trattamento
insita  nell'attuale  formulazione  dell'art. 88  TULPS, che richiede
quale  conditio sine qua non il preventivo rilascio della concessione
da parte esclusivamente dello Stato italiano. Pertanto, i titolari di
concessione  rilasciata  da altro Stato dell'UE, anche se in possesso
(come  nel  caso  dell'odierno  ricorrente)  di tutti i requisiti per
ottenere  la licenza di polizia (tanto da aver avanzato una richiesta
in tal senso, rigettata mediante provvedimento del Questore di Teramo
di  cessazione  immediata  dell'  attivita',  oggetto di sospensiva a
seguito  del  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale)  non
possono,  in  concreto,  ottenerla soltanto perche' la concessione in
questione  non  e'  stata  rilasciata dallo Stato italiano. L'art. 88
TULPS  si  giustifica  per  la tutela dell'ordine pubblico, ma non si
giustifica  per  la limitazione che pone in ordine al requisito della
«nazionalita» della concessione.
    Si  reputa,  di  conseguenza,  che  l'attuale  formulazione della
citata norma ponga evidenti problemi di illegittimita' costituzionale
per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.
    Invero,  pur essendo la normativa sulle concessioni incompatibile
con  il  Trattato  UE,  l'art. 88  TULPS  impedisce  ai  titolari  di
concessioni  rilasciate  in  altro  Stato  UE (da equiparare a quelle
«nazionali»)  ed  in  possesso  degli altri requisiti per ottenere la
licenza   di   polizia,   di  conseguire  detta  licenza,  violandosi
apertamente l'art. 3 della Cost. Inoltre, l'art. 88 piu' volte citato
ostacola  la  liberta'  di  iniziativa  economica, nella parte in cui
consente  (rendendola  lecita)  l'attivita'  di scommesse soltanto ai
titolari  di  concessione  «italiana»,  pur  essendo  i  titolari  di
concessione  rilasciata  da  altro  Stato  UE  in  grado  di svolgere
identica attivita'.
    Da ultimo si evidenzia che il giudice (o l'organo amministrativo)
non  sembra  possa  disapplicare  l'art. 88  TULPS soltanto in parte,
visto che la norma in questione e' compatibile con l'art. 46 Trattato
UE,  apparendo  conforme  allo  stesso  il fine di tutela dell'ordine
pubblico  perseguito  con  il  rilascio  della licenza di polizia per
tutti  i  gestori  di  scommesse  titolari  di concessione, ma non e'
giustificabile  nella  parte  in  cui  connota  detta concessione del
requisito della «nazionalita».
    Nel  caso  in  esame,  qualora dovesse ritenersi incostituzionale
l'art. 88  TULPS  nella parte in cui limita il rilascio della licenza
di  polizia  a  coloro che sono in possesso di concessione rilasciata
unicamente  dallo  Stato  italiano, la questione assumerebbe indubbio
rilievo,  avendo  il  ricorrente  presentato  istanza  in  tal  senso
(richiedendo   la  normativa  una  semplice  denuncia  di  inizio  di
attivita'  ex  art. 19  legge  n. 241/1990  e  succ. mod.) e, quindi,
l'accoglimento,  farebbe venir meno il fumus di qualsiasi fattispecie
di reato.
    Quanto  alla  richiesta  del ricorrente di sollevare la questione
davanti  alla  Corte di Giustizia, non si ravvisano i presupposti per
potervi  aderire, mancando elementi nuovi e comunque tali da ritenere
necessario un nuovo vaglio da parte di tale organo.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  legge  n. 87/1953,  sospende il procedimento di
riesame.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale apparendo non manifestamente infondata e rilevante nel
presente  giudizio  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 88  TULPS,  per  come  richiamato dall'art. 4, comma 4-bis,
legge n. 401/1989 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.
    Ordina  che  a cura della cancelleria la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  (ricorrente,  difensore  e p.m.), nonche' al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Teramo, addi' 9 dicembre 2004
                       Il Presidente: Di Fine
05C0230