N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2004
Ordinanza emessa il 10 dicembre 2004 dal tribunale - sez. del riesame - di Teramo richiesta di riesame Peroni Gabriele Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparita' di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione Europea - Lesione della liberta' di iniziativa economica. - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401). - Costituzione, artt. 3 e 41.(GU n.9 del 2-3-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame, depositata in data 2 dicembre 2004, nell'interesse di Peroni Gabriele - titolare dell'agenzia, corrente in Teramo, svolgente attivita' nel settore della raccolta di scommesse su avvenimenti sportivi in collegamento con la societa' Stanley International Betting Limited - avverso l'ordinanza di convalida e contestuale sequestro preventivo emessa in data 22 novembre 2004 dal G.i.p. del Tribunale di Teramo relativamente al proc. pen. n. 8576/2004 R.G.N.R.; Sentite le parti all'udienza camerale del 9 dicembre 2004, osserva quanto segue. In data 19 novembre 2004 appartenenti alla Questura di Teramo, nell'ambito di un servizio di controllo effettuato all'interno dell'agenzia di cui e' titolare Peroni Gabriele, accertavano che quest'ultimo, pur se in possesso di strumentazione (computer, stampante, locandine riportanti i dati di eventi sportivi, pronostici, ecc.) idonea ad esercitare per via telematica l'attivita' delle scommesse su partite di calcio nazionali ed estere (attivita' in concreto esercitata attraverso la riscontrata accettazione di alcune scommesse), non era provvisto ne' della necessaria concessione da parte dei Ministeri o enti cui detta attivita' e' riservata dalla legge, ne' della licenza di cui all'art. 88 r.d. n. 773/1931, ne', infine, dell'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (d.m. 15 febbraio 2001 n. 156). I verbalizzanti, ravvisando la flagranza del reato di esercizio abusivo di attivita' di gioco o di scommesse, previsto e punito dall'art. 4, legge n. 401/1989, procedevano al sequestro di tutta l'attrezzatura informatica, documentazione cartacea e denaro (Euro 100,00) onde evitare la reiterazione del reato. Il p.m. in sede, ricevuti gli atti dalla p.g., chiedeva al g.i.p. la convalida dell'operato delle Forze dell'ordine e la contestuale emissione del provvedimento di cui all'art. 321 c.p.p. Il g.i.p. con provvedimento del 22 novembre 2004, accoglieva la richiesta, evidenziando, alla luce della giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (ed in particolare delle sentenze della Cass. s.u. n. 23271-23272-23273 del 18 maggio 2004) e previo esame sulla compatibilita' dell'attuale normativa italiana con quella comunitaria, la sussistenza del fumus commissi delicti e delle esigenze cautelari di cui all'art. 321 c.p.p. sotto il profilo del pericolo di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato. Avverso il provvedimento del g.i.p. proponeva tempestiva richiesta di riesame Peroni Gabriele, deducendo (nel corso dell'udienza camerale, stante la riserva espressa nel ricorso in ordine all'esposizione dei motivi) una serie articolata di questioni, e, in particolare, l'illegittimita' del sequestro sotto il profilo dell' insussistenza del fumus del reato contestato. In particolare, a parere della difesa, la condotta ipotizzata a carico del ricorrente non rientrava nella previsione di cui all'art. 4, legge n. 401/1989, atteso che l'indagato non esercitava attivita' di organizzazione delle scommesse ma si limitava ad una mera attivita' di intermediazione, consistente nella raccolta e trasmissione di dati per conto della societa' inglese Stanley International Betting Ltd. per la quale aveva ottenuto provvedimento di autorizzazione da parte di quest'ultima nonche' un provvedimento (per il principio del silenzio-assenso) dal Ministero delle comunicazioni. Ulteriore profilo di censura riguardava l'incompatibilita' della normativa nazionale sulle scommesse rispetto alla normativa comunitaria, alla luce dei criteri interpretativi affermati dalla suprema Corte di giustizia della Comunita' europea nello specifico settore, dovendosi disapplicare la norma statale per violazione dell'art. 43, sulla liberta' di stabilimento nei territori degli altri Stati membri, e dell'art. 49 del Trattato UE, che vieta restrizioni alla libera prestazioni di servizi all'interno della comunita' nei confronti dei cittadini degli Stati membri. Il ricorrente richiamava, in particolare la sentenza «Gambelli» del 6 novembre 2003, in ordine alla ritenuta violazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte dell'art. 4, legge n. 401/1989, rilevando che i motivi di interesse generale idonei a giustificare l'adozione da parte di una legislazione nazionale di misure restrittive, in deroga ai principi richiamati, appariva piuttosto insostenibile nell'ambito della legislazione italiana. Nessun motivo di interesse generale poteva, pertanto, giustificare il disposto dell'art. 4 della legge n. 401/1989, contenente tra l'altro sanzioni penali (come tali non proporzionate al fatto), nonostante l'orientamento opposto sostenuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze del 18 maggio 2004. Osserva il collegio giudicante che, a prescindere dalle censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, la questione «interpretativa» sulla compatibilita' della normativa nazionale con quella comunitaria e' stata definitivamente risolta dalla pronuncia della Cassazione a sezioni unite del 18 maggio 2004. In tale sentenza, la suprema Corte, accogliendo la sollecitazione della Corte di giustizia in ordine alla verifica della sussistenza di motivi di interesse generale atti a giustificare le misure restrittive adottate dalla legislazione interna nello specifico settore delle scommesse, ha affermato il principio secondo cui la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici, anche se caratterizzata da innegabile espansione dell'offerta, persegue finalita' di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare ai sensi dell'art. 46 del Trattato UE le restrizione che essa pone ai principi comunitari della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Si legge in particolare nella motivazione che, per quanto concerne la partecipazione alle gare di concessione, lo Stato italiano prescinde da ogni verifica sui requisiti soggettivi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevalendo, in tale fase, il controllo sui requisiti di solidita' finanziaria degli aspiranti. Invece, per il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS (rispetto alla quale la concessione costituisce soltanto un presupposto), lo Stato italiano persegue indubbiamente scopi di tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ebbene, l'assunto della Suprema Corte appare condivisibile, ma limitatamente alla valutazione dell'art. 88 TULPS, secondo quanto, tuttavia, verra' qui di seguito precisato. Occorre premettere che l'art. 4, comma 4-bis legge n. 401/1989 prevede distinte ed alternative condotte di reato, ricollegando la sanzione penale sia all'assenza di concessione sia all'assenza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. Pertanto, il gestore in possesso di regolare concessione, se non munito dell'indicata licenza e' penalmente perseguibile. Poiche' il collegio giudicante reputa che, allo stato, secondo quanto evidenziato proprio dalle sezioni unite, la normativa italiana sul rilascio delle concessioni sia in contrasto con il Trattato UE (tanto piu' che la possibilita' per le societa' di partecipare alle gare, anche se introdotta dall'art. 22, comma 11, legge n. 289/2002, e' rimandata di molti anni, apparendo attualmente inapplicabile), va disapplicato l'art. 4, comma 4-bis della legge n. 401/1989, in quanto in contrasto con i principi di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La fattispecie, tuttavia, continua ad avere rilievo penale sotto il profilo della mancanza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. E' stato affermato da parte di alcuni giudici di merito (come da giurisprudenza illustrata dal difensore del ricorrente, cfr. Trib. Catania 25 giugno 2004, Trib. Cremona 11 ottobre 2004) il contrasto con il Trattato UE anche di tale norma: aderendo a detta interpretazione, si raggiungerebbe il risultato di creare una disparita' di trattamento tra coloro che gestiscono scommesse sulla base di concessioni rilasciate dallo Stato italiano (tenuti ancora a munirsi della licenza di polizia) e coloro che gestiscono scommesse sulla base di concessioni rilasciate nell'ambito di uno Stato della U.E. (non piu' tenuti a tanto). A parere del collegio, invece, la compatibilita' della norma, che prevede la necessita' di ottenere la licenza di polizia, con il Trattato U.E., e, in particolare, con l'art. 46, non sembra dubitabile, perseguendosi finalita' di ordine pubblico (per come affermato, sempre, dalle, sez. unite). A questo punto, non puo' pero' non rilevarsi la disparita' di trattamento insita nell'attuale formulazione dell'art. 88 TULPS, che richiede quale conditio sine qua non il preventivo rilascio della concessione da parte esclusivamente dello Stato italiano. Pertanto, i titolari di concessione rilasciata da altro Stato dell'UE, anche se in possesso (come nel caso dell'odierno ricorrente) di tutti i requisiti per ottenere la licenza di polizia (tanto da aver avanzato una richiesta in tal senso, rigettata mediante provvedimento del Questore di Teramo di cessazione immediata dell' attivita', oggetto di sospensiva a seguito del ricorso al Tribunale amministrativo regionale) non possono, in concreto, ottenerla soltanto perche' la concessione in questione non e' stata rilasciata dallo Stato italiano. L'art. 88 TULPS si giustifica per la tutela dell'ordine pubblico, ma non si giustifica per la limitazione che pone in ordine al requisito della «nazionalita» della concessione. Si reputa, di conseguenza, che l'attuale formulazione della citata norma ponga evidenti problemi di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Invero, pur essendo la normativa sulle concessioni incompatibile con il Trattato UE, l'art. 88 TULPS impedisce ai titolari di concessioni rilasciate in altro Stato UE (da equiparare a quelle «nazionali») ed in possesso degli altri requisiti per ottenere la licenza di polizia, di conseguire detta licenza, violandosi apertamente l'art. 3 della Cost. Inoltre, l'art. 88 piu' volte citato ostacola la liberta' di iniziativa economica, nella parte in cui consente (rendendola lecita) l'attivita' di scommesse soltanto ai titolari di concessione «italiana», pur essendo i titolari di concessione rilasciata da altro Stato UE in grado di svolgere identica attivita'. Da ultimo si evidenzia che il giudice (o l'organo amministrativo) non sembra possa disapplicare l'art. 88 TULPS soltanto in parte, visto che la norma in questione e' compatibile con l'art. 46 Trattato UE, apparendo conforme allo stesso il fine di tutela dell'ordine pubblico perseguito con il rilascio della licenza di polizia per tutti i gestori di scommesse titolari di concessione, ma non e' giustificabile nella parte in cui connota detta concessione del requisito della «nazionalita». Nel caso in esame, qualora dovesse ritenersi incostituzionale l'art. 88 TULPS nella parte in cui limita il rilascio della licenza di polizia a coloro che sono in possesso di concessione rilasciata unicamente dallo Stato italiano, la questione assumerebbe indubbio rilievo, avendo il ricorrente presentato istanza in tal senso (richiedendo la normativa una semplice denuncia di inizio di attivita' ex art. 19 legge n. 241/1990 e succ. mod.) e, quindi, l'accoglimento, farebbe venir meno il fumus di qualsiasi fattispecie di reato. Quanto alla richiesta del ricorrente di sollevare la questione davanti alla Corte di Giustizia, non si ravvisano i presupposti per potervi aderire, mancando elementi nuovi e comunque tali da ritenere necessario un nuovo vaglio da parte di tale organo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, sospende il procedimento di riesame. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 88 TULPS, per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti (ricorrente, difensore e p.m.), nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Teramo, addi' 9 dicembre 2004 Il Presidente: Di Fine 05C0230