N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2004

Ordinanza   emessa   il   13   luglio   2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  4  febbraio  2005)  dal  tribunale  di Pesaro nel
procedimento penale a carico di Ben Khili Mourad

Straniero  e  apolide  -  Espulsione  amministrativa - Straniero gia'
  espulso  sottoposto  a procedimento penale - Obbligo per il giudice
  di  pronunciare  sentenza  di  non luogo a procedere, se non ancora
  emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Applicabilita' di
  tale  disciplina  ai procedimenti per reati che prevedono l'udienza
  preliminare  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto agli indagati
  tratti in giudizio con citazione diretta.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 13,
  comma 3-quater, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Vista  la  questione  di  illegittimita' costituzionale sollevata
dalla  difesa  di  Ben  Khili  Mourad  all'udienza  del 9 marzo 2004,
dell'art.  13, comma 3-quater del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
    Ritenuto   che   la   questione   si  presenta  rilevante  e  non
manifestamente    infondata,   per   violazione   dell'art. 3   della
costituzione  per palese e non giustificata disparita' di trattamento
tra indagati extracomunitari espulsi per i quali si procede per reati
che prevedono l'udienza preliminare e in ordine ai quali soli, se non
e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, deve
essere  pronunziato  sentenza  di  non  luogo a procedere e tutti gli
altri  indagati e coloro che, tratti a giudizio con citazione diretta
da  parte  del  p.m.,  come  nel caso di specie, non possono ottenere
analoga sentenza.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater del decreto
legislativo  25  luglio  1994, n. 286, come modificato dalla legge 30
luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 3 della costituzione;
    Sospende   il   giudizio   e   rimette   gli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la comunicazione ai
Presidenti della due Camere del Parlamento.
        Pesaro, addi' 13 luglio 2004
                        Il giudice: Giombetti
05C0242