N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2004
Ordinanza emessa il 21 settembre 2004 dal giudice di pace di Casamassima nel procedimento civile vertente tra Calfapietro Giacinto contro Comune di Sannicandro di Bari Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza, della liberta' di circolazione e del diritto di difesa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 16 e 24. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Poteri del giudicante - Impossibilita' di escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente in caso di rigetto del ricorso (o quando, come nel caso di specie, l'accertamento dell'infrazione non sia stato contestato e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta) - Violazione del diritto di difesa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 16 e 24.(GU n.10 del 9-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 52/2004 al r.g. in data 4 marzo 2004 promossa da Calfapietro Giacinto in proprio residente in Acquaviva delle Fonti (Bari) alla via Pepe n. 73; Contro Comune di Sannicandro di Bari in persona del Sindaco pro tempore avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22-bis della legge n. 689/1981. 1) Il sig. Calfapietro Giacinto in proprio ha presentato in data 4 marzo 2004 opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. PH 85/04 emesso in data 2 febbraio 2004 dal Comando di p.m. di Sannicandro di Bari con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146, comma 3 del n.c.d.s. perche' «in data 19 settembre 2003 il veicolo Fiat Punto targato CC742RN a lui intestato superava la linea di arresto sulla via semaforizzata Int. via Bari-Cassano-Corso V. Emanuele e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa». La violazione, accertata in seguito alle risultanze fornite dalla doppia documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura fissa Photored 17 A omologata con decreto n. 43 del 27 gennaio 2000 dal Ministero dei lavori pubblici, non era stata contestata immediatamente. Veniva comminata la sanzione amministrativa di Euro 143,95 e comunicata l'applicazione della decurtazione di n. 6 punti dalla patente di guida se non fossero stati comunicati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale, le generalita' ed i dati completi del conducente al momento dell'accertamento. 2) Il sig. Calfapietro riconoscendo di essere, ai sensi dell'art. 196 del n.c.d.s., solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione amministrativa, in data 17 febbraio 2004 provvedeva a mezzo del c.c.p. al pagamento della stessa e proponeva opposizione avverso la decurtazione dei punti dalla patente di guida non essendo in grado di indicare il nominativo dell'effettivo conducente al momento dell'infrazione pur potendo dimostrare la sua estraneita' alla violazione contestata. Sollevava in via incidentale e preliminare la questione di legittimita' costituzionale sia del comma 2 dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 come modificato dal d.l. n. 151/2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214/2003 sia dell'art. 204-bis della stessa. Assumeva l'opponente che la mancata identificazione del responsabile della violazione e la conseguente perdita di punteggio in capo a proprietariodel veicolo, in caso di mancata comunicazione delle generalita' del conducente al momento della commessa violazione, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) comportando, di fatto, una equiparazione tra chi ha commesso la violazione e chi dimostri di non averla commessa. Contrasterebbe anche con il principio della liberta' di circolazione (art. 16 Cost.) in quanto la privazione, sia pure temporanea della licenza di guida, pregiudicherebbe la sua liberta' di movimento nonche' con il proprio inviolabile diritto di difesa (art. 24 Cost.) essendogli preclusa ogni possibilita' di sottrarsi all'addebito. 4) La questione di legittimita' costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio de quo e non manifestamente infondata tenuto conto che la decurtazione del punteggio ad un soggetto diverso dall'autore della violazione rappresenta una sorta di responsabilita' oggettiva, istituto non previsto al vigente diritto sanzionatorio penale ed amministrativo non senza tenere conto che l'obbligo di denunzia previsto dalla norma incombe solo ai soggetti investiti di pubbliche funzioni e che il vincolo di solidarieta' previsto dall'art. 196 del codice riguarda le sole violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria e non gia' le sanzioni a carattere personale. 5) Un ulteriore lesione del diritto di difesa sembra poi essere rappresentato dal comma 8 dell'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285/1992 come ricostruito nella parte in cui dispone che il giudice di pace, in caso di rigetto di ricorso, non possa escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente di guida. In proposito l'art. 210, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 285/1992 nell'immutato testo qualifica le sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida come sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie e che l'art. 22-bis della legge n. 689/1981, inserito dopo l'art. 22 della stessa legge dall'art. 98 del d.lgs. n. 507/1999, ha previsto al comma 2, lett. c) la competenza del giudice di pace nelle materie concernenti gli assegni e la circolazione stradale anche quando sia stata applicata una sanzione diversa da quella pecuniaria, solo o congiunta a quest'ultima. Ne consegue che ove, come nel caso di specie, l'accertamento della violazione non sia stato contestato e sia stato eseguito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, il cittadino sarebbe privato del diritto di difesa per la parte del provvedimento sanzionatorio che prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
P. Q. M. Visto l'art. 23, commi 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione agli articoli 126-bis, comma 2 e 204-bis, comma 8 del d.lgs. n. 285/1992 come modificato dal d.lgs. n. 151/2003, convertito, con modifiche, nella legge n. 214/2003 per violazione degli artt. 3, 16 e 24 della Costituzione: Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale unitamente agli atti del giudizio con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Casamassima, addi' 21 settembre Il giudice di pace: Uggento 05C0246