N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 febbraio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  17 febbraio  2005  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Ambiente  (tutela dell') - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni
  per   la  tutela  della  salute  e  la  salvaguardia  dell'ambiente
  dall'inquinamento   elettromagnetico  -  Divieti  generalizzati  di
  localizzazione   di  impianti  per  l'emittenza  radiotelevisiva  -
  Autorizzazione  (anche  transitoria) all'installazione dei predetti
  impianti  e  relativa disciplina - Autorizzazione all'installazione
  degli   impianti   fissi   di   telefonia   mobile   e  divieti  di
  localizzazione - Divieti di localizzazione degli impianti mobili di
  telefonia mobile - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della
  competenza  statale  esclusiva in materia di tutela dell'ambiente -
  Sovrapposizione  alla  disciplina  della legge quadro statale legge
  n. 36/2001  circa  la determinazione dei valori-soglia - Violazione
  della  competenza  esclusiva  statale in tema di determinazione dei
  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
  sociali   che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
  nazionale  -  Violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia   di  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
  culturali.
- Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, artt. 7, comma 3, 9,
  11, 12 e 15, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m) ed s), terzo comma.
Ambiente  (tutela  dell')  -  Energia elettrica - Norme della Regione
  Abruzzo - Disposizioni per la tutela della salute e la salvaguardia
  dell'ambiente  dall'inquinamento elettromagnetico - Impianti per la
  trasmissione  e  la distribuzione di energia - Localizzazione degli
  impianti  elettrici  - Rilascio del parere favorevole della Regione
  vincolato  alla percorrenza dell'elettrodotto in cavo sotterraneo -
  Ricorso dello Stato - Denunciata genericita' ed eterogeneita' delle
  aree  alle  quali  la  norma  e' applicabile - Denunciata invasione
  della   competenza   statale   esclusiva   in   materia  di  tutela
  dell'ambiente  -  Violazione  della competenza esclusiva statale in
  materia   di  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
  culturali  -  Violazione della competenza esclusiva statale in tema
  di   determinazione   dei   livelli  essenziali  delle  prestazioni
  concernenti  i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
  su tutto il territorio nazionale.
- Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, art. 16, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m) ed s), terzo comma.
Ambiente  (tutela  dell')  -  Energia elettrica - Norme della Regione
  Abruzzo - Disposizioni per la tutela della salute e la salvaguardia
  dell'ambiente   dall'inquinamento  elettromagnetico  -  Risanamento
  degli  impianti  di  trasmissione  e  distribuzione  di  energia  -
  Autorizzazione   alla  delocalizzazione  degli  impianti  elettrici
  sottoposta  al  criterio  della distanza dai luoghi - Ricorso dello
  Stato  - Denunciata genericita' ed indeterminatezza della norma che
  assume  come  parametro  la  distanza  al posto dei valori-soglia -
  Mancata indicazione della natura dei vincoli - Denunciata invasione
  della   competenza   statale   esclusiva   in   materia  di  tutela
  dell'ambiente  -  Violazione  della competenza esclusiva statale in
  tema  di  determinazione  dei  livelli essenziali delle prestazioni
  concernenti  i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
  su tutto il territorio nazionale.
- Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, artt. 17, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m), terzo comma.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
    Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso il quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

    Nei   confronti   della  Regione  Abruzzo,  in  persona  del  suo
presidente  per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale
della legge regionale n. 45 del 13 dicembre 2004 (B.U.R. n. 39 del 17
dicembre  2004)  «Norme  per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, negli articoli 7.3,
9, 11, 12, 15.3, 16.5, 17.7.
    In  materia  di inquinamento elettromagnetico codesta Corte si e'
gia'  espressa  in  piu'  di  un'occasione  individuando  i  principi
fondamentali,  introdotti  dalla legge quadro n. 36/2001, ai quali le
regioni si debbono attenere nella loro legislazione.
    Le  legge  quadro  ha  fissato  diversi  standard  di  protezione
dall'inquinamento  elettromagnetico:  limiti di esposizione, definiti
come  valori  di  campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, che
non debbono essere superati in alcuna condizione di esposizione della
popolazione  e  dei lavoratori per assicurare la tutela della salute;
valori  di attenzione, intesi come valori di campo da non superare, a
titolo  di  cautela  rispetto  ai  possibili effetti a lungo termine,
negli  ambienti  abitativi  e  scolastici  e  nei  luoghi  adibiti  a
permanenze  prolungate;  obiettivi di qualita', a loro volta distinti
in   valori  di  campo  «ai  fini  della  progressiva  minimizzazione
dell'esposizione»  ed  in una seconda categoria, di natura eterogenea
(art. 3), determinati con criteri localizzativi.
    Codesta   Corte,   affrontando  espressamente  la  questione,  ha
ritenuto  che  «la legge attribuisce allo Stato la determinazione dei
limiti  di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' del primo dei due tipi indicati» (sent. n. 307/2003).
    La ratio dei valori-soglia e' complessa.
    «Da  un lato ... si tratta effettivamente di proteggere la salute
della    popolazione   dagli   effetti   negativi   delle   emissioni
elettromagnetiche  ...;  dall'altro,  si  tratta di consentire, anche
attraverso  la  fissazione  di soglie diverse in relazione ai tipi di
esposizione,  ma  uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione
nel  tempo degli obiettivi di qualita' espressi come valori di campo,
la  realizzazione  degli impianti e delle reti rispondenti ad elevati
interessi  nazionali,  sottesi  alle  competenze  concorrenti  di cui
all'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione.  In  sostanza,  la
fissazione  a  livello  nazionale  dei  valori-soglia, non derogabili
dalle  regioni  nemmeno in senso restrittivo, rappresenta il punto di
equilibrio  tra  le  esigenze  contrapposte  di  evitare  al  massimo
l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti
necessari  al paese, nella logica per cui la competenza delle regioni
in   materia   di  trasporto  dell'energia  e  di  ordinamento  della
comunicazione   e'   di   tipo  concorrente,  vincolata  ai  principi
fondamentali stabiliti da leggi dello Stato.».
    Partendo da queste premesse normative, acquisite definitivamente,
vanno esaminate le norme regionali impugnate.
    Art. 7.3
    Vi  sono  disposti  divieti  generalizzati  di  localizzazione di
impianti   per   l'emittenza   radio   e  televisiva,  fondati  sulla
destinazione   delle   aree   negli   strumenti   di   pianificazione
territoriale  e  urbanistica indipendentemente dal raggiungimento dei
valori-soglia.
    Codesta   Corte,   nella   sentenza  richiamata,  nel  dichiarare
costituzionalmente  illegittime disposizioni che richiedono limiti di
esposizione inferiori a quelli fissati dalla legge statale, in quanto
principi  fondamentali,  ha anche precisato che, nell'esercizio delle
loro  competenze, le regioni e gli enti locali possono regolare l'uso
del proprio territorio, «purche', ovviamente, criteri localizzativi e
standard  urbanistici  rispettino  le  esigenze  della pianificazione
nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od
ostacolare ingiustamente l'insediamento degli stessi».
    A   maggior   ragione   vengono   ad   essere  costituzionalmente
illegittime   norme   che,   in  via  preventiva  ed  astratta,  come
l'art. 7.3,    precludono    la    localizzazione   degli   impianti,
indipendentemente   dal   raggiungimento   o   dal   superamento  dei
valori-soglia,  perche'  contrari  alla  logica  della  legge che «e'
quella   di   affidare  allo  Stato  la  fissazione  di  "soglie"  di
esposizioni,  alle  regioni  la disciplina dell'uso del territorio in
funzione  della  localizzazione  degli  impianti,  cioe' le ulteriori
misure  e  prescrizioni dirette a ridurre il piu' possibile l'impatto
negativo degli impianti sul territorio».
    (E'  singolare  la formulazione della legge che investe la giunta
di  una  competenza  a  disporre  divieti  ... introdotti dalla legge
stessa).
    Vengono ad essere illegittimi di conseguenza, gli articoli 9, 11,
12   e   15:   l'art. 9  in  quanto  prevede  che  le  autorizzazioni
all'installazione   siano   rilasciate   «in   conformita'   con   la
pianificazione   urbanistica   comunale  aggiornata  ai  sensi  della
presente  legge»  ed  in  quanto  prevede che l'autorizzazione in via
transitoria  viene  rilasciata  dal  comune  su parere favorevole del
Comitato  provinciale  per l'emittenza radio e televisiva; l'art. 11,
in  quanto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
tenendo  conto  dei  divieti di cui all'art. 9; l'art. 12, in quanto,
dopo  aver  introdotto  il divieto di nuovi impianti in certe aree in
considerazione della loro destinazione urbanistica, rende applicabili
«le  condizioni  generali  previste  all'art. 7»  anche agli impianti
fissi   di  telefonia  mobile;  l'art. 15.3,  in  quanto,  dopo  aver
confermato  il  rispetto  dei  limiti  di  esposizione  portati dalla
normativa  statale,  estende  il  divieto  di  cui  all'art.  12 agli
impianti mobili di telefonia mobile.
    Art. 16.5
    Nelle  aree  soggette  a  vincoli  imposti  da  leggi  statali  e
regionali nonche' dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela
degli  interessi  storici,  artistici,  architettonici, paesistici ed
ambientali,  il  parere  favorevole  della regione e' condizionato al
fatto  che  nel  territorio  vincolato  l'elettrodotto  corra in cavo
sotterraneo  e  siano previste, in fase di progettazione, particolari
misure  onde  evitare  danni  irreparabili ai valori paesaggistici ed
ambientali.
    La norma e' illegittima sotto diversi punti di vista.
    Come  codesta  Corte  ha  chiarito  in  diverse  occasioni (v. in
particolare   sentenze  numeri 94/2003  e  9/2004)  e'  tutela  «ogni
attivita'  diretta  a  riconoscere,  conservare  e  proteggere i beni
culturali   e  ambientali»;  e'  gestione  «ogni  attivita'  diretta,
mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare
la   fruizione  dei  beni  culturali  e  ambientali,  concorrendo  al
perseguimento  delle  finalita'  di  tutela»; e' valorizzazione «ogni
attivita'   diretta  a  migliorare  le  condizioni  di  conoscenza  e
conservazione  dei  beni  culturali e ambientali e ad incrementare la
fruizione».
    La  norma  regionale  crea  un vincolo diretto per certe aree, da
determinarsi non per le loro qualita', ma in funzione della tutela di
interessi,   per   i   quali   non  sono  indicati  gli  elementi  di
individuazione.
    Non  e'  nemmeno indicato il criterio per l'identificazione degli
interessi  tutelati,  vale  a  dire se siano soltanto quelli definiti
come  tali  nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 o se siano
anche  quelli  che  trovano  il  loro  riconoscimento  soltanto negli
strumenti urbanistici.
    La  genericita' e la eterogeneita' delle aree alle quali la norma
e' applicabile e la mancata identificazione degli interessi, a tutela
dei quali la disposizione vincolistica dovrebbe operare, sono tali da
poter   pregiudicare   l'interesse,   protetto   dalla   legislazione
nazionale,   alla   realizzazione   delle   reti  di  trasmissione  e
distribuzione  di  energia  elettrica  (in  questo  senso  si e' gia'
pronunciata codesta Corte sempre con la sentenza n. 307/2003).
    Le modalita' di costruzione, imposte in via generale ed astratta,
senza  tenere  conto  delle  situazioni  dei  luoghi in cui si dovra'
operare,  potrebbero,  infatti,  pregiudicare  la realizzazione delle
reti o, comunque, la loro efficienza.
    Inoltre,  secondo  i principi fissati negli articoli 1.1, lettera
c) e 5 della legge n. 36/2001, e' riservata alla competenza esclusiva
dello  Stato  la  «apposizione  di  vincolo,  diretto o indiretto, di
interesse  storico  o  artistico  e  vigilanza  sui  beni  vincolati»
(sentenza di codesta Corte n. 94/2003).
    La  regione,  pertanto, ha esercitato la sua potesta' legislativa
su di una materia che non gli compete, finendo con il pregiudicare un
interesse, la cui tutela e' rimessa allo Stato, e che deve trovare il
suo  coordinamento  con  altri interessi collaterali senza che questi
ultimi prevalgano, pregiudicandolo.
    Art. 17.7
    Nell'art. 9  della  legge  n. 36/2001  sono  fissati  i  principi
fondamentali   sul   risanamento  degli  elettrodotti  attraverso  il
richiamo  dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi  di  qualita', la cui determinazione e' di competenza dello
Stato.
    Codesta  Corte  ne  ha  riconosciuto  la  inderogabilita'  con la
conseguente  impossibilita'  per  le regioni di derogarli, nemmeno in
senso  piu' restrittivo perche' essi, come si e' visto, costituiscono
il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, punto di equilibrio
che deve essere conservato su tutto il territorio nazionale.
    L'art. 17.7  contrasta con questi principi sotto diversi punti di
vista.
    Anche  questa volta per la genericita' e l'indeterminatezza della
norma,  che  si  riferisce, da un lato, ai centri abitati e alla aree
«soggette  a vincoli imposti da leggi statali e regionali», senza che
sia  indicata  la natura dei vincoli, e, dall'altro agli insediamenti
produttivi,  turistico-ricettivi,  scolastici  e  sanitari,  dovunque
collocati, anche se al di fuori dei centri abitati.
    Stabilendo  poi una distanza fissa di 500 metri, qualunque sia la
natura  e  la  conformazione dei luoghi, in caso di una pluralita' di
impianti  a  distanza  tra  di  loro  a  non  piu'  di 1000 metri, la
delocalizzazione  potrebbe  diventare impossibile, costringendo non a
delocalizzare gli impianti preesistenti, ma a costruirne di nuovi.
    Viene  introdotto,  inoltre,  come parametro la distanza in luogo
dei valori di attenzione, la cui determinazione, come si e' visto, e'
riservata allo Stato.
    La eterogeneita' delle categorie degli immobili rispetto ai quali
e'  stato  previsto  il  limite  di distanza, senza nemmeno tenere in
alcun  conto  la  potenza  degli  impianti,  rende evidente che si e'
sicuramente  al  di  fuori  degli  standard urbanistici di competenza
della  regione,  con  un  pregiudizio  evidente  per l'interesse alla
realizzazione  delle  reti  di trasmissione, la cui tutela e' rimessa
allo Stato.
                              P. Q. M.
    Si  conclude  perche'  gli  articoli 7.3, 9, 11, 12, 15.3, 16.5 e
17.7  della  legge  della  Regione Abruzzo n. 45 del 13 dicembre 2004
siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
        Ancona, addi' 12 febbraio 2005
           Vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
05C0253