N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 febbraio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 febbraio 2005 (della Provincia autonoma di Trento)

Agricoltura   -   Disposizioni   sanzionatorie  in  applicazione  del
  regolamento   (CEE)  n. 2081/92,  relativo  alla  protezione  delle
  indicazioni  geografiche  (IGP)  e  delle  denominazioni di origine
  (DOP)  dei prodotti agricoli e alimentari - Attuazione della delega
  prevista  dall'art. 3,  legge n. 14/2003 (legge comunitaria 2002) -
  Attribuzione  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali
  dell'accertamento  delle  violazioni relative al piano di controllo
  di   una   denominazione   protetta,  a  comportamenti  diretti  ad
  ostacolare  l'attivita'  di  verifica,  a  violazione  di  obblighi
  pecuniari  riguardanti  l'attivita'  di  controllo  e agli illeciti
  degli  organismi  di  controllo  e dei consorzi di tutela - Ricorso
  della  Provincia  autonoma  di  Trento - Denunciato conferimento di
  poteri amministrativi ad un organo statale in materia di competenza
  provinciale  non  giustificato  dalla  natura  attuativa  di  norme
  comunitarie   delle   disposizioni   impugnate   -   Lesione  delle
  attribuzioni  costituzionali e statutarie della provincia di Trento
  in tema di vigilanza sugli organismi di controllo in materia di uso
  delle   denominazioni   protette   -  Violazione  delle  competenze
  esclusive   spettanti  alla  provincia  di  Trento  in  materia  di
  agricoltura  e  commercio  -  Richiamo  alla  sentenza  della Corte
  costituzionale n. 371/2001.
- Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, artt. 9, 10.
- Costituzione,  artt. 117 e 118, in relazione a legge costituzionale
  18 ottobre   2001,   n. 3,   art. 10;   Statuto   speciale  per  il
  Trentino-Alto   Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670  e  s.m.),
  artt. 8, n. 21, 9, n. 3 e 16; e relative norme di attuazione.
Agricoltura   -   Disposizioni   sanzionatorie  in  applicazione  del
  regolamento   (CEE)  n. 2081/92,  relativo  alla  protezione  delle
  indicazioni  geografiche  (IGP)  e  delle  denominazioni di origine
  (DOP)  dei prodotti agricoli e alimentari - Attuazione della delega
  prevista  dall'art. 3,  legge n. 14/2003 (legge comunitaria 2002) -
  Attribuzione  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali
  della   competenza   unica  ad  irrogare  sanzioni  in  materia  di
  denominazioni di origine (DOP) e di indicazioni geografiche (IGP) -
  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di Trento - Denunciata lesione
  della    competenza   provinciale   in   materia   di   repressione
  amministrativa  delle  frodi  -  Denunciato  conferimento di poteri
  amministrativi  ad  un  organo  statale  in  materia  di competenza
  provinciale  -  Mancato  rispetto  del riparto costituzionale delle
  competenze  -  Violazione delle competenze esclusive spettanti alla
  provincia  di  Trento  in  materia  di  sanzioni  amministrative  -
  Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 13/2004.
- Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, art. 11.
- Costituzione,  artt. 117 e 118, in relazione a legge costituzionale
  18 ottobre   2001,   n. 3,   art. 10;   Statuto   speciale  per  il
  Trentino-Alto   Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670  e  s.m.),
  artt. 8, n. 21, 9, n. 3 e 16; e relative norme di attuazione.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
presidente  della  giunta  pvovinciale  pro  tempore  Lorenzo Dellai,
autorizzato  con  deliberazione  della  giunta provinciale 4 febbraio
2005, n. 168 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura dell'8
febbraio  2005, rep.  n. 26265  (doc.  2),  rogata  dal dott. Tommaso
Sussarellu,   ufficiale  rogante  della  provincia,  dall'avv.  prof.
Giandomenico  Falcon  di  Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con
domicilio  eletto  in  Roma  presso  lo  studio  dell'avv. Manzi, via
Confalonieri, n. 5;

    Contro   il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 9, 10 e
11  del  decreto  legislativo  19 novembre 2004, n. 297, Disposizioni
sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento (CEE) n. 2081/1992,
relativo   alla   protezione   delle  indicazioni  geografiche  delle
denominazioni   di   origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 per
violazione:
        dell'art. 10  legge cost. n. 3 del 2001 e, in connessione con
esso, degli artt. 117 e 118 Cost.;
        dell'art. 8,  n. 21,  dell'art. 9, n. 3, e dell'art. 16 dello
Statuto  di  autonomia  approvato  con  d.P.R.  n. 670/1972  e  delle
relative  norme di attuazione, fra le quali, particolare, gli artt. 1
e 2 d.P.R. n. 279/1974, l'art. 6 d.P.R. n. 526/1987 e l'art. 4, comma
1, d.lgs. n. 266/1992;
        della  sent.  n. 371  del 2001 della Corte costituzionale nei
modi e per i profili di seguito illustrati.

                              F a t t o

    Ai  sensi dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e'  dotata  di potesta'
legislativa  primaria in materia di agricoltura, foreste e patrimonio
zootecnico  (art. 8,  n. 21) e di potesta' legislativa concorrente in
materia  di  commercio  (art. 9,  n  3).  Nelle  medesime  materie la
provincia e' titolare delle funzioni amministrative, ex art. 16 dello
Statuto.
    In   virtu'   dell'art.  10  legge  cost.  n. 3/2001,  pero',  la
competenza  provinciale  in  materia  di  commercio  e agricoltura e'
diventata  piena,  non  risultando  queste materie nominate nell'art.
117, comma 2 e 3, Cost.
    Il d.P.R. n. 279/1974, Norme di attuazione dello statuto speciale
per  la  Regione  Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta'
colturali,  caccia e pesca, agricoltura e foreste, ha trasferito alle
province  le  attribuzioni  «esercitate sia direttamente dagli organi
centrali  e  periferici  dello  Stato  sia  per il tramite di enti ed
istituti  pubblici  a  carattere  nazionale o sovraprovinciale» nelle
materie  dell'agricoltura  e  della zootecnia (art. 1). E l'art. 2 di
tale  decreto  legislativo  ha  precisato  che «sono esercitate dalle
province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza
e  di  tutela, gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello
Stato  e  alla  regione  in  ordine  agli enti, consorzi, istituti ed
orgazizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al
presente   decreto.».   Poiche'   pero'   -  nel  precedente  assetto
costituzionale - l'art. 8 lett. g) teneva ferma la competenza statale
in  relazione  «alla repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio  di  sostanze  ad  uso  agrario  e  di prodotti agrari», il
riparto  e'  stato  inteso  nel  senso che a fini di prevenzione e di
accertamento   degli   illeciti   al1a   provincia   spettasse  (come
testualmente  disposto) il momento della vigilanza, mentre allo Stato
spettava quello sanzionatorio.
    E' in questo quadro che la sentenza di codesta Corte n. 371/2001,
accogliendo  un conflitto sollevato da questa provincia, ha annullato
una  norma  statale  che  attribuiva  al  Ministero  delle  politiche
agricole  il compito di provvedere ai controlli di cui al regolamento
CE  n. 2815/1998  (sulle  denominazioni d'origine degli oli d'oliva).
Codesta Corte ha osservato che «nel presente caso... viene in rilievo
il momento precedente l'esercizio di poteri sanzionatori, vale a dire
la  fase  dei  controlli  e  della  prevenzione,  di competenza della
ricorrente a norma del citato art. 4, comma 1 del decreto legislativo
n. 266  del  1992, oltre che a norma del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279
(Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia
e   pesca,  agricoltura  e  foreste),  che  mantiene  allo  Stato  la
competenza in materia di repressione delle frodi nella preparazione e
nel  commercio  di  prodotti  agrari,  ma  non  quella  in materia di
vigilanza e prevenzione.».
    La  Corte  ha,  di  conseguenza,  accolto  il conflitto ex art. 4
d.lgs.  n. 266/1992,  che  nelle  materie  provinciali  fa divieto di
attribuire  ad  organi  statali  funzioni  amministrative  diverse da
quelle ad essi mantenute dallo statuto e dalle norme di attuazione.
    Nella  materia dell'uso delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche tipiche sono da distinguere i controlli
su  chi  usa  le  denominazioni, cioe' sui produttori, ed i controlli
sugli organismi che svolgono la vigilanza in funzione di garanzia dei
consumatori.
    Su  un  piano  generale,  la materia delle autorizzazioni o della
vigilanza   sugli   organismi  di  controllo  e'  stata  disciplinata
dall'art.  53  legge  n. 128/1998 (come modificato dall'art. 14 legge
n. 526/1999),  che  ha  assegnato  funzioni di vigilanza alle regioni
anche  a  statuto  ordinario  (comma  12)  ed ha comunque dettato una
clausola  di  salvaguardia  a  tutela  delle competenze delle regioni
speciali (comma 19).
    Piu'  di  recente, anche il decreto del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  27 agosto 2004, Definizione dell'attivita' di
vigilanza  sulle  strutture  autorizzate  a  svolgere  il controllo e
certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme
comunitarie,   ha   riconosciuto  alle  regioni  la  vigilanza  sugli
organismi di controllo in materia di uso delle denominazioni protette
dei prodotti agricoli (v. art. 1, comma 1, lett. a), art. 2, comma 1,
e  art.  3,  comma  1),  oltre  a  far  comunque «salve le specifiche
competenze  ed  attribuzioni  di  cui  agli  statuti  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano» (art. 2, comma 5).
    La  materia  e' stata disciplinata anche dalla Provincia autonoma
di  Trento, che ha istituito l'Agenzia per la garanzia della qualita'
in  agricoltura  (art. 4-bis,  l.p.  5  novembre  1990,  n. 28,  come
modificata  dalla  l.p. n. 1/1996 e dalla l.p. n. 11/2000), designata
quale  organismo di controllo pubblico sulle denominazioni di origine
protetta di alcuni prodotti trentini.
    L'art.  3  della  legge  n. 14  del  2003  delegava il Governo ad
adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni  di  direttive  comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa  e  di regolamenti comunitari, per i quali non fossero
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
    Nell'esercizio  della  delega,  esso  avrebbe  ovviamente  dovuto
tenere  conto  -  ove  avesse optato per le sanzioni amministrative -
delle   competenze   piene  spettanti  alle  regioni  in  materia  di
agricoltura e di commercio a seguito della legge cost. n. 3 del 2001.
Ed  anche  in  relazioni  alla  ricorrente  Provincia  di Trento deve
intendersi, in forza dell'art 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che
non  possa piu' operare - in relazione alle sanzioni amministrative -
la  riserva di funzioni statali di carattere locale di cui all'art 8,
lett.  g)  d.P.R.  n. 279/1974,  ormai  prive di fondamento nel nuovo
assetto costituzionale delle competenze.
    Invece,  inopinatamente,  il d.lgs. n. 297/2004 qui impugnato non
solo non effettua questo riconoscimento ma, addirittura, disconosce i
poteri  provinciali  di  vigilanza  nella  materia in questione, pure
espressamente  ad  essa  riservati  dalle  norme  di attuazione dello
Statuto.
    In effetti, il d.lgs. n. 297/2004 non menziona le province. Ma e'
evidente  che,  cosi'  facendo, da un lato esso omette di riconoscere
alle  regioni  ordinarie,  ed in virtu' del citato art. 10 anche alle
regioni  speciali  province  autonome,  le funzioni nuove ora ad esse
spettanti,  dall'altro neppure esplicitamente salvaguarda le funzioni
amministrative  di  vigilanza  gia' spettanti alla provincia in forza
dello  statuto  e  delle  norme  di  attuazione,  consentendo  invece
l'esercizio  statale  di  funzioni  di  carattere  locale  in materia
provinciale.
    In questi termini, gli articoli 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 297/2004
risultano,  quindi,  lesivi  delle  prerogative  costituzionali della
Provincia autonoma di Trento per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    1) Illegittimita' degli articoli 9 e 10 d.lgs. n. 297/2004.
    Il  capo  I  del  d.lgs. n. 297/2004 si occupa degli illeciti dei
«produttori»; in particolare l'art. 3 contempla violazioni del «piano
di   controllo»   (comma  1),  comportamenti  diretti  ad  ostacolate
l'attivita'  di verifica da parte degli incaricati della struttura di
controllo (comma 2) e violazioni degli obblighi pecuniari riguardanti
l'attivita' di controllo (comma 3 e 4).
    Il capo II disciplina gli illeciti degli organismi di controllo e
dei  consorzi  di  tutela  (art.  4  e  6) e gli illeciti a danno dei
consorzi di tutela (art. 5).
    Gli  articoli  9  e  10 attribuiscono i poteri di accertamento al
Ministero    delle   politiche   agricole   e   forestali:   l'art. 9
l'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, commi 1, 2 e
3,  e  all'articolo  4, l'articolo 10 l'accertamento delle violazioni
previste  all'articolo  3,  comma  4,  e  all'articolo 6. Dunque, gli
artt. 9, 10 e 11 riservano al Ministero parte dei poteri di vigilanza
in materia di DOP ed IGP.
    In   questo   modo,   le  norme  impugnate  attribuiscono  poteri
amministrativi   ad  un  organo  statale  in  materia  di  competenza
provinciale,  in  violazione dell'articolo 8, n. 21, dell'articolo 9,
n. 3,  e  dell'articolo  16  d.P.R. n. 670/1972, degli articoli 1 e 2
d.P.R. n. 279/1974 e dell'articolo 4 d.lgs. n 266/1992.
    Ne'  la competenza statale puo' essere giustificata col fatto che
le  norme  impugnate  danno  attuazione a norme comunitarie. Infatti,
anche  prescindendo  da  quanto  risulta  dall'articolo 117, comma 5,
Cost.,  il  d.P.R.  19 novembre 1987, n. 526, Estensione alla Regione
Trentino-Alto  Adige  ed  alle  province autonome di Trento e Bolzano
delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n. 616,  stabilisce  all'articolo 6  che  spetta  alla
regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle Province di Trento e Bolzano,
nelle materie di rispettiva competenza, provvedere all'attuazione dei
regolamenti   comunitari   «ove   questi  richiedano  una  normazione
integrativa o un'attivita' amministrativa di esecuzione.».
    Inoltre   la   necessita'   di  dare  attuazione  alla  normativa
comunitaria,  evitando  che  l'Italia  incorra  nella  situazione  di
inadempimento,  giustifica  l'emanazione  da  parte dello Stato delle
norme necessarie: emanazione alla quale del resto in questo caso solo
lo  Stato  poteva provvedere, trattandosi in primo luogo di scegliere
tra  la  sanzione penale e quella amministrativa. Ma una volta che il
legislatore  statale  opti  per  la sanzione amministrativa, esso non
puo' evidentemente non tenere conto dell'assetto costituzionale delle
competenze in materia.
    Del  resto,  pare  difficile  dubitare  dell'illegittimita' degli
articoli  9 e 10 d.lgs n. 297/2004, dato il chiarimento offerto dalla
sent. n. 371/2001, che - come gia' ricordato - ha annullato una norma
statale  che  attribuiva  al  Ministero  delle  politiche agricole il
compito   di  provvedere  ai  controlli  di  cui  al  regolamento  CE
n. 2815/1998  (sulle  denominazioni  d'origine degli oli d'oliva). In
particolare,  la sent. n. 371/2001 ha censurato il fatto che la norma
impugnata  assegnasse  i poteri di controllo previsti dal regolamento
(CE)  n. 2815/1998 al Ministero delle politiche agricole e forestali,
cosi'   realizzando   «una  stabile  alterazione  dell'assetto  delle
competenze   delineato  dallo  statuto  speciale  e  dalle  norme  di
attuazione  statutaria, inconciliabile, in particolare, con il citato
art.  4,  comma 1,  del  decreto legislativo n. 266 del 1992»: e tale
stabile   alterazione   delle  competenze  e'  esattamente  cio'  che
realizzano gli articoli 9 e 10 d.lgs. n. 297/2004.
    Spetta  invece  alla  Provincia  di  Trento  di  provvedere  agli
accertamenti  che la legge attribuisce alla competenza del Ministero,
sia nel quadro delle nuove competenze piene in materia di agricoltura
e  di  commercio,  acquisite in forza della legge costituzionale n. 3
del  2001,  sia  in  forza  delle  disposizioni  di  attuazione dello
Statuto,  ed  in particplare dell'art. 2 del d.P.R. n. 279 del 1974 e
dell'art. 4 del d.P.R. n. 266 del 1992.
    2) Illegittimita' dell'articolo 11 d.lgs. n. 297/2004
    L'art.  11  conferisce  al  Ministero  la compenza ad irrogare le
sanzioni,  accertate  dai  soggetti indicati agli articoli 8, 9 e 10,
nonche' quelle accertate dagli organi competenti ai sensi delle norme
vigenti  in materia di prodotti DOP ed IGP. Dunque, l'art. 11 riserva
al Ministero tutti i poteri sanzionatori in materia dl DOP ed IGP.
    Anche  tale norma risulta illegittima, non potendo piu' invocarsi
-  a favore dello Stato - l'art. 8, lett. g), d.P.R. n. 279/1974, che
aveva   tenuto   ferma  la  competenza  statale  in  relazione  «alla
repressione  delle  frodi  della  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze  ad  uso  agrario  o di prodotti agrari.». La situazione e',
infatti,  mutata  a  seguito della legge cost. n. 3/2001, per effetto
della  quale la competenza provinciale in materia di agricoltura e di
commercio e' diventata piena.
    Nella  nuova  prospettiva,  tutta  la  repressione amministrativa
delle frodi rientra nella competenza provinciale. Come gia' detto, il
presente  ricorso  non contesta la disciplina statale delle sanzioni,
che  la ricorrente provincia ritiene giustificata dalla necessita' di
adempiere   ai   doveri  comunitari,  nel  contesto  della  scelta  e
repressione   degli   illeciti   attraverso   la  sanzione  penale  e
repressione  attraverso  la sanzione amministrativa: ma cio' non puo'
giustificare  la  riserva  allo  Stato  di funzioni amministrative di
carattere  locale,  che  spettano  invece  alla Provincia autonoma di
Trento.
    Per  tale  ragione nel presente ricorso la contestazione relativa
alle sanzioni non tocca le norme che le determinano. Quanto alla loro
applicazione,  invece,  l'art.  11 viola gli articoli 117, comma 4, e
118,  comma  1  e 2, Cost. (in collegamento con l'art. 10 legge cost.
n. 3/2001)   in   quanto   attribuisce   ad   organi  statali  poteri
amministrativi  in  materie  di competenza provinciale, in assenza di
esigenze unitarie, essendo evidente che l'applicazione della sanzione
predeterminata  per  legge  puo'  e  deve  avvenire a livello locale.
Spetta, dunque, alla provincia disciplinare ed esercitare la funzione
amministrativa sanzionatoria in materia di DOP e IGT.
    Ne'  si  potrebbe eccepire che per le autonomie speciali le «piu'
ampie»  funzioni ex art. 10 legge cost. n. 3/2001 diventano operative
con  l'emanazione  di  apposite  norme  di  attuazione.  Le  norme di
attuazione  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  legge n. 131/2003 sono
necessarie   per  le  «ulteriori  materie»  attribuite  alle  regioni
speciali,  al  fine  di  provvedere  al  trasferimento  degli  uffici
statali, ma non sono necessarie nelle materie in cui le province gia'
svolgono  funzioni ed in cui, dunque, possono esercitare direttamente
la  piu' ampia funzione derivante dall'art. 10 legge cost. n. 3/2001,
cui,  del  resto,  rinvia  l'art. 11, comma 1, legge n. 131/2003. Del
resto,  la possibilita' di diretto esercizio delle maggiori autonomie
derivanti  dal  nuovo  Titolo  V  e'  stata  riconosciuta, in un caso
riguardante le regioni ordinarie, dalla sent. n. 13/2004.
    Ma,  anche  prescindendo  da  tale  considerazione,  e'  comunque
illegittimo  che il legislatore statale, nel disciplinare la materia,
non rispetti il riparto costituzionale delle competenze, assegnando a
se  medesimo  le  funzioni  amministrative,  anziche'  riconoscere la
competenza  delle  regioni e, in forza dell'art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001, delle province autonome alla relativa disciplina ed al
relativo esercizio.
    Considerato  che,  per  le  esposte  ragioni,  le  illegittimita'
costituzionali  sopra  illustrate  si riverberano nella lesione delle
sue competenze costituzionali;
                              P. Q. M.
    Chiede  voglia  codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il
ricorso,  dichiarando  l'illegittimita' costituzionale degli articoli
9, 10 e 11 d.lgs. n. 297 del 2004, nelle parti, nei termini e sotto i
profili esposti nel presente ricorso.
        Padova-Roma, addi' 11 febbraio 2005
          Prof. avv. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi
05C0254