N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  22  febbraio  2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Straniero  e  apolide  -  Legge  della Regione Abruzzo - Interventi a
  sostegno  di  stranieri  immigrati  -  Istituzione  della  Consulta
  regionale  dell'immigrazione  -  Organi e composizione - Previsione
  tra  i  componenti  di un rappresentante dell'INPS (designato dalla
  sede  regionale) e di un rappresentante di ogni prefettura presente
  sul  territorio  regionale  -  Ricorso  dello  Stato  -  Denunciata
  indebita  previsione  con  legge  regionale  di  funzioni e compiti
  spettanti  a  organi  e  rappresentanti  dell'amministrazione dello
  Stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di
  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa  dello Stato e degli
  enti pubblici nazionali.
- Legge  Regione  Abruzzo  13 dicembre 2004, n. 46, art. 20, comma 2,
  lett. g) e j).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g).
(GU n.10 del 9-3-2005 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha
domicilio  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12, nei confronti della
Regione  Abruzzo,  in persona del Presidente, per la dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j)
della  legge  regionale  n. 46 del dicembre 2004 (B.U.R. n. 39 del 17
dicembre  2004),  recante  «interventi  a  sostegno  degli  stranieri
immigrati».

    La  legge  della  Regione  Abruzzo  n. 46  del  13  dicembre 2004
contiene  norme  concernenti  la  tutela,  per  quanto  di competenza
regionale, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
presenti sul proprio territorio.
    L'art. 20 della legge prevede, quale strumento di partecipazione,
la  Consulta regionale dell'immigrazione; in particolare, al comma 2,
la sua composizione.
    Tra  i  componenti  sono  previsti  un  rappresentante  dell'INPS
designato  dalla  sede  regionale (lettera g) e un rappresentante per
ogni Prefettura presente sul territorio regionale (lettera j).
    La  duplice  previsione  e'  in contrasto con l'art. 117, secondo
comma,  lettera  g),  della Costituzione in tema di ordinamento degli
organi e degli uffici dello Stato.
    Invero,   le  funzioni  e  i  compiti  spettanti  agli  organi  e
rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici
nazionali possono essere determinati solo con legge dello Stato.
    La  duplice previsione della legge regionale attribuisce, invece,
nuovi  compiti  all'INPS e alle Prefetture territoriali attraverso la
partecipazione  obbligatoria  di un loro rappresentante alla Consulta
regionale dell'immigrazione.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 20,  secondo  comma,  lettere  g)  e  j)  della legge della
Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004.
    Si  producono  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio dei
ministri in data 3 febbraio 2005, nonche' copia della legge regionale
impugnata.
        Roma, addi' 10 febbraio 2005
                  Avvocato dello Stato: Carlo Sica
05C0255