N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Straniero e apolide - Legge della Regione Abruzzo - Interventi a sostegno di stranieri immigrati - Istituzione della Consulta regionale dell'immigrazione - Organi e composizione - Previsione tra i componenti di un rappresentante dell'INPS (designato dalla sede regionale) e di un rappresentante di ogni prefettura presente sul territorio regionale - Ricorso dello Stato - Denunciata indebita previsione con legge regionale di funzioni e compiti spettanti a organi e rappresentanti dell'amministrazione dello Stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. - Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46, art. 20, comma 2, lett. g) e j). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g).(GU n.10 del 9-3-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j) della legge regionale n. 46 del dicembre 2004 (B.U.R. n. 39 del 17 dicembre 2004), recante «interventi a sostegno degli stranieri immigrati». La legge della Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004 contiene norme concernenti la tutela, per quanto di competenza regionale, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti sul proprio territorio. L'art. 20 della legge prevede, quale strumento di partecipazione, la Consulta regionale dell'immigrazione; in particolare, al comma 2, la sua composizione. Tra i componenti sono previsti un rappresentante dell'INPS designato dalla sede regionale (lettera g) e un rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale (lettera j). La duplice previsione e' in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato. Invero, le funzioni e i compiti spettanti agli organi e rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali possono essere determinati solo con legge dello Stato. La duplice previsione della legge regionale attribuisce, invece, nuovi compiti all'INPS e alle Prefetture territoriali attraverso la partecipazione obbligatoria di un loro rappresentante alla Consulta regionale dell'immigrazione.
P. Q. M. Si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, secondo comma, lettere g) e j) della legge della Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004. Si producono estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2005, nonche' copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 10 febbraio 2005 Avvocato dello Stato: Carlo Sica 05C0255