N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2004

Ordinanza  emessa  l'8  novembre  2004  dalla  Commissione tributaria
provinciale di Genova sul ricorso proposto da Ottonello e Mosca S.n.c
contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Albenga

Imposte  e  tasse - Imposta unica sulle scommesse relative alle corse
  dei  cavalli  -  Soggetti  passivi  nel  periodo dal giugno 1998 al
  febbraio  1999 - Individuazione demandata a regolamento governativo
  di  delegificazione  Contrasto  con la riserva relativa di legge in
  materia  di  prestazioni  patrimoniali  imposte  -  Violazione  dei
  parametri costituzionali in tema di delegazione legislativa.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 78.
- Costituzione, artt. 23, 70, 76 e 77.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 703/2004,
depositato  il  26  febbraio  2004,  avverso silenzio rifiuto istanza
rimb. n. 3 dicembre 2002 concorsi/pron.
    Contro  Ispettorato  compartimentale  Monopoli  di  Stato  Genova
proposto  dal  ricorrente: Ottonello e Mosca S.n.c., via San Giovanni
Bosco,  71  - 17021 Alassio (Savona), difeso da: Magnani Corrado, via
Roma,  115  -  16100  Genova,  avverso silenzio rifiuto istanza rimb.
n. 22 novembre 2002 - concorsi/pron.
    Contro   Agenzia   entrate   --   Ufficio  Albenga  proposto  dal
ricorrente:  Ottonello  e  Mosca  S.n.c., via S. Giovanni Bosco, 71 -
17021  Alassio  (Savona), difeso da: Magnani Corrado, via Roma, 115 -
16100 Genova.
             Svolgimento del processo R.G.R. n. 703/2004
    La  Ottonello  e  Mosca  S.n.c., quale titolare della concessione
n. 353  (Ag.  di  Alassio)  impugna  il  silenzio  rifiuto  formatosi
sull'istanza   di  rimborso  di  Euro  353.248,77,  presentata  dalla
medesima,  dell'imposta unica sulle scommesse dei cavalli versata nel
periodo intercorrente tra il 16 giugno 1998 e il 19 febbraio 1999.
    A  fondamento  del  ricorso  deduce  l'illegittimita' delle norme
regolamentari, emanate con il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, in quanto
le  stesse,  essendo prive di forza di legge non potevano individuare
con    l'art.    16,   quali   soggetti   passivi   i   concessionari
dell'accettazione  delle  scommesse,  tra  i  quali  i  gestori degli
ippodromi  ed  i titolari delle agenzie ippiche, per cui il pagamento
dell'imposta unica nel periodo dal 16 giugno 1998 (data di entrata in
vigore  del  predetto  regolamento)  al 19 febbraio (dies a quo della
vigenza   del  decreto  legislativo  n. 504/1998)  era  da  ritenersi
indebito, in difetto di una norma che sancisse la relativa passivita'
tributaria.
    La  ricorrente  conclude  per  la disapplicazione del regolamento
(d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169) ovvero in subordine per la sospensione
del  giudizio  e  remissione  degli atti alla Corte costituzionale in
relazione all'art. 3, comma 78 della legge n. 662/1996.

                       Motivi della decisione

    La   Commissione   ritiene   che   non   possa   procedersi  alla
disapplicazione  del  regolamento  previsto dal d.P.R. 8 aprile 1998,
n. 169,  in  quanto  tra  esso  e  l'art.  3,  comma  78  della legge
n. 662/1996  sussiste  una  sorta di indissolubile legame, essendo il
primo una conseguenza immediata del secondo.
    In   proposito   va  richiamata  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale   (sent.   n. 427/2000),  la  quale  in  relazione  al
complesso   tema   del  controllo  di  costituzionalita'  degli  atti
regolamentari  -  sottratti  per  la  loro  natura  di atti normativi
secondari,  al  sindacato  di costituzionalita' - ha stabilito che la
soluzione  va  ricercata  «volta a volta, a seconda dei casi, o nella
questione  di  costituzionalita'  sulla  legge  abilitante il Governo
all'adozione  del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile
per  avere,  in  ipotesi,  posto  principi  costituzionali o per aver
omesso  principi  in  materie che costituzionalmente li richiedono; o
nel controllo di legittimita' sul regolamento, nell'ambito dei poteri
spettanti  ai  giudici  ordinari  o  amministrativi, ove il vizio sia
proprio ed esclusivo del regolamento stesso».
    Va  quindi  esaminata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 78, della citata legge in relazione agli artt. 23,
70, 76, 77 della Costituzione.
    La   Commissione   ritiene   che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  prospettata  dalla  ricorrente  sia  rilevante  e non
manifestamente infondata.
    In merito alla fondatezza si osserva quanto segue:
        in  materia  tributaria  vige  il  principio della riserva di
legge  (art. 23  della Costituzione) in forza del quale devono essere
stabiliti   con   norma  primaria  gli  elementi  fondamentali  della
prestazione  imposta,  e  cioe'  il  presupposto  di  fatto,  la base
imponibile,  i modi e i criteri di determinazione, nonche' i soggetti
attivi e passivi.
    Il  principio della riserva di legge deve essere rispettato anche
quando  la funzione legislativa impositiva venga esercitata per mezzo
della  legge  delega  e  del decreto delegato. Cioe' a dire, anche la
legge  delega  -  che  ai  sensi dell'art. 76 della Costituzione deve
contenere  i  principi  e  i  criteri  direttivi  per  il legislatore
delegato  -  deve  stabilire  e  quindi indicare, gli stessi elementi
(presupposto di fatto, base imponibile, etc.).
    Orbene  l'art. 3, comma 78 della legge n. 662/1996, con il quale,
pure legittimamente, la materia dei giochi e delle scommesse relative
alle  corse dei cavalli e' stata delegificata, trattandosi di materia
non  coperta  da  riserva  assoluta  di  legge,  non ha in alcun modo
stabilito gli elementi fondamentali dell'imposta. In particolare, per
quel  che  rileva  nella fattispecie in esame, non ha provveduto alla
individuazione dei soggetti passivi.
    La  stessa si pone pertanto in contrasto con gli artt. 23, 70, 76
e 77 della Costituzione.
    Quanto   alla   rilevanza   della  questione,  essa  risulta  con
immediatezza  laddove  si constati che, in caso di scrutinio positivo
da   parte   della   Corte   costituzionale,  l'imposta  risulterebbe
indebitamente  versata  dalla  societa'  ricorrente,  nel periodo dal
giugno  1998  al  febbraio 1999 (di vigenza della norma regolamentare
emanata  in virtu' della pluricitata disposizione contenuta nel comma
78   dell'art. 3   della   legge   n. 662/1996)  e  ne  conseguirebbe
l'accoglimento della domanda attorea.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della  legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  comma  78  della legge 23
dicembre  1996, n. 662, in relazione agli artt. 23, 70, 76 e 77 della
Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
segreteria,  alle  parti  in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
        Genova, addi' 4 ottobre 2004
                       Il Presidente: Ballini
Il relatore: Galletto  05C0261