N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2004
Ordinanza emessa l'8 novembre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Ottonello e Mosca S.n.c contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Albenga Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli - Soggetti passivi nel periodo dal giugno 1998 al febbraio 1999 - Individuazione demandata a regolamento governativo di delegificazione Contrasto con la riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Violazione dei parametri costituzionali in tema di delegazione legislativa. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 78. - Costituzione, artt. 23, 70, 76 e 77.(GU n.10 del 9-3-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 703/2004, depositato il 26 febbraio 2004, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. n. 3 dicembre 2002 concorsi/pron. Contro Ispettorato compartimentale Monopoli di Stato Genova proposto dal ricorrente: Ottonello e Mosca S.n.c., via San Giovanni Bosco, 71 - 17021 Alassio (Savona), difeso da: Magnani Corrado, via Roma, 115 - 16100 Genova, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. n. 22 novembre 2002 - concorsi/pron. Contro Agenzia entrate -- Ufficio Albenga proposto dal ricorrente: Ottonello e Mosca S.n.c., via S. Giovanni Bosco, 71 - 17021 Alassio (Savona), difeso da: Magnani Corrado, via Roma, 115 - 16100 Genova. Svolgimento del processo R.G.R. n. 703/2004 La Ottonello e Mosca S.n.c., quale titolare della concessione n. 353 (Ag. di Alassio) impugna il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di Euro 353.248,77, presentata dalla medesima, dell'imposta unica sulle scommesse dei cavalli versata nel periodo intercorrente tra il 16 giugno 1998 e il 19 febbraio 1999. A fondamento del ricorso deduce l'illegittimita' delle norme regolamentari, emanate con il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, in quanto le stesse, essendo prive di forza di legge non potevano individuare con l'art. 16, quali soggetti passivi i concessionari dell'accettazione delle scommesse, tra i quali i gestori degli ippodromi ed i titolari delle agenzie ippiche, per cui il pagamento dell'imposta unica nel periodo dal 16 giugno 1998 (data di entrata in vigore del predetto regolamento) al 19 febbraio (dies a quo della vigenza del decreto legislativo n. 504/1998) era da ritenersi indebito, in difetto di una norma che sancisse la relativa passivita' tributaria. La ricorrente conclude per la disapplicazione del regolamento (d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169) ovvero in subordine per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale in relazione all'art. 3, comma 78 della legge n. 662/1996. Motivi della decisione La Commissione ritiene che non possa procedersi alla disapplicazione del regolamento previsto dal d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, in quanto tra esso e l'art. 3, comma 78 della legge n. 662/1996 sussiste una sorta di indissolubile legame, essendo il primo una conseguenza immediata del secondo. In proposito va richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 427/2000), la quale in relazione al complesso tema del controllo di costituzionalita' degli atti regolamentari - sottratti per la loro natura di atti normativi secondari, al sindacato di costituzionalita' - ha stabilito che la soluzione va ricercata «volta a volta, a seconda dei casi, o nella questione di costituzionalita' sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile per avere, in ipotesi, posto principi costituzionali o per aver omesso principi in materie che costituzionalmente li richiedono; o nel controllo di legittimita' sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso». Va quindi esaminata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 78, della citata legge in relazione agli artt. 23, 70, 76, 77 della Costituzione. La Commissione ritiene che la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla ricorrente sia rilevante e non manifestamente infondata. In merito alla fondatezza si osserva quanto segue: in materia tributaria vige il principio della riserva di legge (art. 23 della Costituzione) in forza del quale devono essere stabiliti con norma primaria gli elementi fondamentali della prestazione imposta, e cioe' il presupposto di fatto, la base imponibile, i modi e i criteri di determinazione, nonche' i soggetti attivi e passivi. Il principio della riserva di legge deve essere rispettato anche quando la funzione legislativa impositiva venga esercitata per mezzo della legge delega e del decreto delegato. Cioe' a dire, anche la legge delega - che ai sensi dell'art. 76 della Costituzione deve contenere i principi e i criteri direttivi per il legislatore delegato - deve stabilire e quindi indicare, gli stessi elementi (presupposto di fatto, base imponibile, etc.). Orbene l'art. 3, comma 78 della legge n. 662/1996, con il quale, pure legittimamente, la materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli e' stata delegificata, trattandosi di materia non coperta da riserva assoluta di legge, non ha in alcun modo stabilito gli elementi fondamentali dell'imposta. In particolare, per quel che rileva nella fattispecie in esame, non ha provveduto alla individuazione dei soggetti passivi. La stessa si pone pertanto in contrasto con gli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione. Quanto alla rilevanza della questione, essa risulta con immediatezza laddove si constati che, in caso di scrutinio positivo da parte della Corte costituzionale, l'imposta risulterebbe indebitamente versata dalla societa' ricorrente, nel periodo dal giugno 1998 al febbraio 1999 (di vigenza della norma regolamentare emanata in virtu' della pluricitata disposizione contenuta nel comma 78 dell'art. 3 della legge n. 662/1996) e ne conseguirebbe l'accoglimento della domanda attorea.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Genova, addi' 4 ottobre 2004 Il Presidente: Ballini Il relatore: Galletto 05C0261