N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2004

Ordinanza emessa l'11 ottobre 2004 dal tribunale di Venezia - sezione
distaccata  di Dolo nel procedimento penale a carico di Paso Sofia ed
altra

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Contrasto  con  i  principi di ragionevolezza e di proporzionalita'
  delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessita'
  ed  urgenza  per  l'adozione  da parte della polizia giudiziaria di
  provvedimenti  provvisori  destinati  ad  incidere  sulla  liberta'
  personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel procedimento penale n. 14311/03 RGNR e n. 200961/03 RG, letta
la  comunicazione  della cancelleria della Corte costituzionale del 4
ottobre  2004,  revoca le ordinanze del 6 novembre 2003 nei confronti
di  Paso  Sofia  e  Aghohawa  Loveth  e  pronuncia contestualmente la
seguente ordinanza.
    Premesso  che  in  data  5  novembre 2003 alle ore 5 Paso Sofia e
Aghohawa  Loveth  venivano  tratte  in  arresto  per il reato p. e p.
dall'art. 14,   comma   5-ter   d.lgs.   n. 286/1998   perche'  senza
giustificato  motivo  si  trattenevano  nel territorio dello Stato in
violazione  dell'ordine  impartito dalla questura di Venezia ai sensi
del comma 5-bis del citato articolo in data 3 gennaio 2003;
        che  in  data  6  novembre 2003 le suddette persone arrestate
venivano  presentate  davanti a questo giudice per la convalida ed il
contestuale  giudizio  direttissimo  a  norma  dell'art. 14. comma 5,
d.lgs. n. 286/1998;
        che  successivamente  all'interrogatorio  delle  arrestate il
p.m.   ha   richiesto   la   convalida   dell'arresto  non  chiedendo
l'applicazione  di  alcuna  misura cautelare in carcere relativamente
alla fattispecie di reato sopra indicata e contestata.

                            O s s e r v a

    L'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod. nel
prevedere  un  generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il
reato  di  cui  all'art.  14,  comma  5-ter  legge  cit.,  si pone in
violazione  dell'art.  13, terzo comma della Costituzione. L'articolo
in  questione,  dopo  aver  stabilito  che  la  liberta' personale e'
inviolabile  ed  aver  specificato  che  eventuali  restrizioni della
liberta'  in  questione  possesso  essere  disposte  solo  in  base a
previsione  di  legge e per atto motivato dell'autorita' giudiziaria,
prevede   al  terzo  comma  deroga  in  forza  dalla  quale  in  casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza indicati tassativamente dalla
legge  e'  possibile  l'adozione di provvedimenti provvisori da parte
dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    Orbene,    nel    nostro   ordinamento   processuale,   l'arresto
obbligatorio  e'  previsto  solo  per  reati connotati da particolare
gravita',  ossia  quelli  per  i  quali  la  legge stabilisce la pena
dell'ergastolo  o  della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni  e  nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di
flagranza  di  altri reati specificamente indicati (art. 380, secondo
comma  c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega
16  febbraio  1987,  n. 81,  che  prevedeva  di contemplare l'arresto
obbligatorio,  oltre  che  nelle  ipotesi  suddette, anche in caso di
flagranza  di  reati  puniti meno gravemente in relazione ai quali la
misura  fosse  pero'  imposta  da  speciali  esigenze di tutela della
collettivita',  trattandosi  di  fattispecie  connotate  comunque  da
particolare gravita' ed idonee ad ingenerare un significativo allarme
sociale.  E' dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti
della necessita' ed urgenza.
    Il  reato  di  cui  all'art. 14 comma 5-ter non rientra invece in
tale  categoria  di  reati:  lo  stesso legislatore ha infatti inteso
sanzionare  la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di
espulsione  emanato  dal  questore  con  la pena detentiva meno grave
dell'arresto,    qualificando    la    fattispecie    come   semplice
contravvenzione.  Il  reato in esame non e' quindi tale da destare un
elevato   allarme   sociale,  tale  cioe'  da  giustificare  da  solo
l'adozione  immediata  di  un provvedimento limitativo della liberta'
personale.
    Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato
in oggetto esclude in radice che posssa essere adottata nei confronti
del  soggetto  agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo,
dungue,  l'arresto  viene snaturato della sua caratteristica saliente
di  misura  precautelare,  cioe' di strumento adottato dalla p.g. per
ragioni  di  necessita'  ed  urgenza  in  funzione  della  successiva
applicazione  da parte dell'autorita' giudiziaria di misure cautelari
personali  privative  in  tutto o in parte della liberta'. L'art. 121
disp.  att. c.p.p. stabilisce, infatti, che quando il p.m. ritiene di
dover   richiedere  al  giudice  l'appicazione  di  misura  cautelare
coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato.
    E'  evidente  che  tale  norma  deve  trovare  applicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  il  reato  non consenta nemmeno in astratto di
poter emettere alcuna misura coercitiva.
    2  -  Peraltro,  non  si vede sotto quale altro profilo l'arresto
possa   assolvere   una   utile   funzione,  posto  che  il  giudizio
direttissimo   non   e'   necessariamente  collegato  all'arresto  in
flagranza   e  non  presuppone  dunque  la  privazione  dello  status
libertatis.
    Appare   dunque   evidente  che  nel  caso  di  specie  l'arresto
obbligatorio   si   rivela   di   essere   misura   irragionevole   e
sproporzionata  alla fattispecie di reato oggettivamente considerata,
quantomeno   prescindendo  a  priori  da  altri  elementi  soggettivi
relativi  al  cittadino  extracomunitario  che  ne  giustifichino  in
concreto l'adozione.
    Si  ritiene,  pertanto,  che l'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella
parte  in  cui prevede l'arresto obbligatorio, anche sotto il profilo
del canone generale di ragionevolezza e proporzionalita' delle misure
sanzionatorie sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    3  - La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della
questione  di  legittimita'  dell'art.  14, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998  per  violazione  degli  artt. 3 e 13, terzo comma, della
Costituzione.
    La  questione  e'  rilevante  ai  fini  del decidere nel presente
giudizio:  trattasi  di udienza di convalida, pertanto la liberazione
dell'arrestato  per  oggettiva  impossibilita'  di  emettere nei suoi
confronti  una  misura  cautelare coercitiva non esime questo ufficio
dalla  decisione  in  ordine  alla  legittimita'  o meno dell'arresto
operato  dalla  p.g.,  legittimita' che verrebbe meno nell'ipotesi in
cui  venisse  dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in
base alla quale esso e' stato eseguito.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Ritenuta   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies d.lgs.
n. 286/1998,  introdotto  dall'art.  13, comma 1, lett. b) , legge 30
luglio 2002, n. 189;
    Ordina  l'immediata  trasmissione alla Corte costituzionale degli
atti del procedimento;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
    Manda alla cancelleria per la notifica della preente ordinanza al
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina l'immediata scarcerazione delle arrestate, se non detenute
per altre cause.
        Dolo, addi' 9 ottobre 2004
                    Il giudice: firma illeggibile
05C0264