N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 2004
Ordinanza del 23 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 febbraio 2005) emessa dal giudice di pace di Buccino nel procedimento penale Sacco Gerri Pasquale Processo penale - Astensione e ricusazione - Giudice che abbia gia' preso cognizione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale (in particolare del verbale dei carabinieri con gli accertamenti svolti ivi comprese le spontanee dichiarazioni di natura completamente confessoria dell'imputato ai carabinieri stessi in occasione del sinistro) - Astensione e/o ricusazione - Omessa previsione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto ad altre ipotesi di incompatibilita' previste dall'ordinamento anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio del giudice naturale e dei principi del giusto processo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996. - Cod. proc. pen., artt. 34 e 36. - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111.(GU n.10 del 9-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Oggi 23 aprile 2004, alle ore 10,30 davanti al giudice di pace dott.ssa Margherita Ferro, con l'assistenza di cancelliere B3 Vitagliano Luciano, nel procedimento nei confronti di: Sacco Gerri Pasquale chiamate le parti si da' atto che sono presenti: il pubblico ministero rappresentato da V.P.O. Saverio Maria Accarino, l'imputato presente difeso dall'avvocato Bonaventura D'Acunto e avv. Gino Bove, la parte civile nella persona di Massa Gerardo, assente. Il giudice di pace controlla la regolare costituzioane delle parti. Attesa la regolarita' delle notifiche dichiara: l'imputato presente la p.o. assente a questo punto atteso che parte offesa e' assente non e' possibile esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 29, comma 4, d.lgs. n. 274/2000 dispone procedersi oltre: a questo punto in via preliminare la difesa dell'imputato fa presente che questo Giudicante ha gia' pronunciato in data 15 gennaio 2004 con sentenza n. 15/2004 relatia ad un procedimento civile avente ad oggetto risarcimento danni da R.C.A. derivanti proprio dall'episodio per cui oggi e' processo. In particolare in detto procedimento civile il giudice ha visionato il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nonche' il verbale di spontanee dichiaraziom rese dal Sacco ai Carabinieri in occasione del sinistro e di contenuto squisitamente confessorio. Pertanto sussistendo ragioni di convenienza di cui all'art. 36 c.p.p., lettera h), invita ls S.V. Ill.ma ad astenersi dal presente Giudizio. Il p.m. si rimette alla decisione del giudice. Il giudice di pace rilevato che ai sensi dell'art. 34 c.p.p. e art. 36 c.p.p. non sussitono ragioni di convenienza giuridicamente rilevanti che possono mettere in discussione il principio di imparzialita' del giudicante nelle decisioni del presente procedimento, atteso che trattasi di due procedimenti di natura diversa, in particolare di natura civile e l'altro di natura penale; che nel procedimento civile si e' limitato a decidere su una questione preliminare relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, rigetta la predetta richiesta di astensione non sussistendo presupposti tassativamente previsti dagli artt. 34b e 36 c.p.p. La difesa dell'imputato a questo punto solleva questione di legittimita' Costituzionale dell'artt. 34 e 36 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 della costituzione nella parte in cui non prevedono tra le cause dell'astensione e/o ricusazione del giuudice anche l'ipotesi in cui lo stesso abbia gia' preso visione e cognizione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale in particolae del verbale dei Carabinieri con gli accertamenti svolti ivi compresa le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri in occasione del sinistro e di natura completamente confessoria. Il p.m. ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato e chiede sospendersi il presente giudizio con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ai Presidenti delle due Camere; gia' tra le altre con la sentenza n. 371/1996 la Corte costituzionale ha ritenuto la illegittimita' nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posiziorie dello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata; la ratio quindi della sentenza della Corte costituzionale e del principio del giusti processo che impone la terzieta' del giudice sembra ed e' quella di evitare o di impedire che al giudice che abbia preso comunque conoscenza di tutti gli atti del processo sia di per solo pregiudiziale. Profili di «convenienza» giudiziaria, specialmente per piccoli centri, escludendo dall'aspetto squisitamente processuale della questione.
P. Q. M. Il giudice di pace presa visione del fascicolo civile facente riferimento alla sentenza n. 15/2004 nel quale ha effettivamente preso visione, ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale in esso contenuta, sospende il presente procedimento penale, in attesa della decisione della Corte costituzionale, alla quale rimette tutti gli atti. Manda alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo relativo al presente procedimento penale contrassegnato con R.G. 06/04/16-bis nonche' il fascicolo civile n. 418/2003. Buccino, addi' 23 aprile 2004 Il giudice di pace: Ferro 05C0265