N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2004

Ordinanza  emessa  il  16 settembre 2004 dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Modica Gigi Omar ed altri
contro Ministero della giustizia ed altri

Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova
  preliminare  e  ammissione  diretta alla prova scritta del concorso
  dei  soggetti  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  in
  professioni  legali,  dei  magistrati  amministrativi,  contabili e
  militari  e  degli  avvocati  e  procuratori  dello Stato - Esonero
  altresi' per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione
  -  Mancata  previsione  -  Irrazionalita' - Incidenza sul principio
  dell'accesso ai concorsi pubblici in posizione di parita'.
- Legge  13 febbraio  2001,  n. 48,  art. 22,  comma 3,  in combinato
  disposto  con  l'art. 123-bis,  del  regio decreto 30 gennaio 1941,
  n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 51.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5184 del 2004
R.G., proposto da Gigi Omar Modica, Donatella Amuso, Anna Brocchetta,
Addolorata  Cavallo,  Paola  Colaneri,  Alessandro  Di  Lello,  Maria
Saveria Suraci, Elga Maria Carmela Ferricelli, Arianna Fracassi, Vito
Gentile,  Lucio  Insinga e Filomena Manocchio, rappresentati e difesi
dall'avvocato  Lucio  Insinga  presso  il  cui  studio  in  Roma, via
Mogadiscio n. 10/A, sono elettivamente domiciliati;
    Contro  il ministero della giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,  non  costituito  in  giudizio  e  nei  confronti  di Enrico
Evangelista,  non  costituito  in giudizio per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione del bando di concorso per la copertura di
380  posti  di uditore giudiziario indetto con d.m. 28 febbraio 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 17,  del 2 marzo 2004 - 4ª
serie speciale, nonche' del bando di concorso per la copertura di 350
posti  di  uditore  giudiziario  indetto  con  d.m.  23  marzo  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 24  del 26 marzo 2004 - 4ª
serie  speciale,  nella  parte  in  cui:  a)  non  prescrivono  tra i
requisiti  necessari  per la partecipazione al concorso dei candidati
iscrittisi al corso di laurea in giurisprudenza a decorrere dall'anno
accademico  1998/1999 il possesso del diploma di specializzazione per
le  professioni  legali;  b)  nella  parte in cui accordano l'esonero
dalla  prevista  prova  preliminare  ai  candidati  «in  procinto» di
conseguirlo;  c) nella parte in cui non accordano il medesimo esonero
ai   candidati  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato.
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  camera  di  consiglio del 16 giugno 2004 il Primo
Referendario  Davide Soricelli; udito altresi' l'avvocato Insinga per
se' medesimo e per gli altri ricorrenti;

                              F a t t o

   e  D i r i t t o     1. - L'articolo 17, comma 113, della legge 15
maggio  1997,  n. 127  ha  delegato  il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  per  modificare  la disciplina del concorso per
l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti
principi  e  criteri  direttivi:  «semplificazione delle modalita' di
svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione  al  concorso,  dell'obbligo  di  conseguire  un diploma
esclusivamente  presso  scuole  di  specializzazione  istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza».
    1.1.  -  In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 17
novembre 1997, n. 398.
    Il decreto in questione ha previsto - relativamente agli iscritti
al corso di laurea in giurisprudenza a decorrere dall'anno accademico
1998/1999  -  che  l'ammissione  al  concorso per uditore giudiziario
fosse condizionata al possesso del diploma di specializzazione per le
professioni  legali;  esso  ha  altresi' previsto in via residuale la
possibilita' di ammissione al concorso di candidati in possesso della
sola laurea in giurisprudenza (articolo 6 che ha novellato l'articolo
124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
    In  particolare il citato articolo 124 e' stato cosi' modificato:
«al  concorso  sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso,
relativamente  agli  iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno  accademico  1998/1999,  del  diploma  di  specializzazione
rilasciato  da  una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando  di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e  non  superiore  ai  quaranta,  soddisfino alle condizioni previste
dall'art. 8  del  presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti  dalle  leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma
prevede  peraltro  che,  qualora  le  domande  di  partecipazione  al
concorso  presentate  dai  candidati  in  possesso  del diploma siano
inferiori  a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso
e'  bandito,  «sono  altresi' ammessi, previo superamento della prova
preliminare  di  cui  all'art. 123-  bis  ed in misura pari al numero
necessario  per  raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati
in  possesso  della  sola laurea in giurisprudenza» (comma 3). Con la
legge  13  febbraio  2001,  n. 48  quest'ultima  disposizione  veniva
modificata eliminando - in armonia con la sua prevista soppressione e
con   l'introduzione  del  sistema  dei  «correttori  esterni»  -  il
riferimento alla prova preliminare.
    1.2.  -  In  applicazione  della prescrizione di una introduzione
graduale   del   possesso   del  diploma  di  specializzazione  nelle
professioni  legali  come condizione per l'ammissione al concorso, e'
stata  quindi  prevista,  per  i  laureati  in  giurisprudenza non in
possesso  del  diploma  di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione  al  concorso,  subordinatamente  al  superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consistente nella risposta ad un questionario.
    La prova in questione era disciplinata dall'articolo 2 del d.lgs.
n. 398  che  introduceva  nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente
articolo 123-bis: «1) La prova preliminare e' diretta ad accertare il
possesso  dei  requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di
sistemi  informatizzati.  2)  La  prova  preliminare ha luogo in sedi
decentrate  anche  per  gruppi  di  candidati  divisi  per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.  Essa  verte sulle materie oggetto della prova scritta del
concorso  e  consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate
con    le    modalita'    stabilite    dal    regolamento    di   cui
all'art. 123-quinques alle quali il candidato risponde scegliendo una
delle  risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo
riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed
orientamenti  giurisprudenziali  e  dottrinali.  Ad ogni candidato e'
assegnato  un  ugual  numero di domande. 3) La graduatoria e' formata
avvalendosi   di  strumenti  informatici  sulla  base  del  punteggio
assegnato  alle  risposte. 4) Alla prova scritta e' ammesso un numero
di  candidati  pari  a  cinque  volte  i posti messi a concorso. Sono
comunque  ammessi  alle prove scritte i candidati che hanno riportato
lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  che  risulta ammesso ai sensi del
comma  3. Della ammissione alla prova scritta e' data notizia secondo
modalita'  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia.  5) Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla
prova  scritta,  oltre  i  limiti  di cui al comma 4: a) i magistrati
militari, amministrativi e contabili; b) i procuratori e gli avvocati
dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita' in uno degli
ultimi  tre  concorsi  espletati  in  precedenza; d) coloro che hanno
conseguito  il diploma di specializzazione per le professioni legali,
benche' iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno
accademico   1998/1999.   6)   Il  mancato  superamento  della  prova
preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai fini di cui all'art. 126,
primo comma».
    1.3.  - Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001, n. 48.
    La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate  le  disposizioni  disciplinanti  la  prova  in questione (a
partire  dal citato articolo 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12)
e  l'obiettivo  di  semplificazione e accelerazione dello svolgimento
del  concorso  prima  garantito  dalla  stessa  e'  stato  affidato a
«correttori  esterni»;  in  particolare  l'articolo 9, comma 5, della
legge n. 48 ha introdotto nel piu' volte citato r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12  l'articolo  l25-quinquies che ha previsto, qualora i candidati
siano   in   numero  superiore  a  cinquecento,  l'affidamento  della
valutazione   degli  elaborati  concorsuali  a  «correttori  esterni»
individuati dai Consigli giudiziari in magistrati, avvocati che siano
iscritti  negli  albi  speciali  per  le  giurisdizioni  superiori  e
professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e
affidabilita'.
    L'articolo   18   della   legge  n. 48  ha  inoltre  previsto  il
reclutamento  di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti
vacanti  nell'organico della magistratura alla data della sua entrata
in  vigore mediante tre concorsi da bandire entro tre anni dalla data
della  sua  entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in  essi  la  prova  scritta  verte  su  solo due delle (tre) materie
indicate'  dal  comma  1  dell'articolo  123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
    Nelle  more  dell'introduzione del sistema dei correttori esterni
il  successivo  articolo 22 ha poi previsto una normativa transitoria
cosi'    articolata:    «qualora   non   sia   possibile   completare
tempestivamente  l'organizzazione  necessaria per la correzione degli
elaborati   scritti  secondo  la  disciplina  prevista  dall'articolo
125-quinquies   del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12,  come
modificato  dalla  presente  legge, il Ministro della giustizia puo',
sentito  il  Consiglio  superiore  della magistratura, differire, con
proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai
concorsi  successivi  a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18.
In  tal  caso  i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18
sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis
del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla
data  di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo
la  disciplina  di cui al capo III della presente legge; si applicano
altresi'  gli  articoli  123-quater  e 123-quinquies del citato regio
decreto  nel  testo  previgente  alla data di entrata in vigore della
presente legge».
    1.4.   -   In   concreto  la  condizione  dell'impossibilita'  di
organizzare  il  sistema  di  correzione  basato sui c.d. «correttori
esterni» si e' verificata, cosicche' - nella imminenza della scadenza
del  termine  di tre anni di cui al citato articolo 18 - il Ministero
della  giustizia  ha  bandito  i  due concorsi residui, prevedendo lo
svolgimento  della  prova  preliminare in conformita' alla disciplina
dell'articolo 123-bis.
      2.  - Questo sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
    2.1.  -  Con  tale  ricorso  i  ricorrenti  -  tutti  laureati in
giurisprudenza - impugnano i bandi di concorso indicati in epigrafe.
    2.2.  - E' opportuno precisare che i ricorrenti Gigi Omar Modica,
Donatella  Amuso,  Anna  Brocchetta,  Alessandro Di Lello, Elga Maria
Carmela  Ferricelli,  Arianna Fracassi, Vito Gentile, Lucio Insinga e
Filomena   Manocchio   fanno   presente   di   essere   in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    2.3.  -  I  concorrenti  denunciano  anzitutto che, in violazione
dell'articolo  124  del  r.d.  n. 12 del 1941, il bando non prescrive
come  requisito di ammissione al concorso per i candidati iscritti al
corso  di  laurea  in  giurisprudenza  a partire dall'anno accademico
1998/1999   il  possesso  del  diploma  di  specializzazione  per  le
professioni   legali.   Essi   censurano   altresi'   la   previsione
dell'esonero  dalla prevista prova preliminare a favore dei candidati
non   in   possesso   alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso del diploma
di  specializzazione  per  le professioni legali ma semplicemente «in
procinto»  di  conseguirlo  (articolo  4,  comma 6, lett. d), secondo
periodo, dei bandi impugnati).
    2.4.  -  Infine  essi  denunciano  l'illegittimita' della mancata
previsione  dell'esonero  per i candidati in possesso della qualifica
di  avvocato,  nel presupposto che l'abilitazione all'esercizio della
professione   di   avvocato   costituisce,  rispetto  al  diploma  di
specializzazione per le professioni legali, un quid pluris.
    2.5. - L'amministrazione non si e' costituita in giudizio.
    3.  -  Con  ordinanza  adottata  nella camera di consiglio del 16
giugno  2004  e'  stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare.  I  ricorrenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della   professione   di   avvocato  sono  stati  pertanto  esonerati
dall'onere  di  sostenere  la  prova preliminare, in attesa - dopo la
pronuncia  da  parte  della  Corte  costituzionale sulla questione di
costituzionalita'  che  viene sollevata con la presente ordinanza (ai
punti  8 e succ.) - della pronunzia definitiva sull'istanza di tutela
cautelare e della decisione di merito.
    4.  - Nella controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che i
bandi  di  concorso impugnati costituiscono puntuale esecuzione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3,
della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  salvo  quanto  riguarda l'esonero dalla prova
preliminare  per  i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la
qualita'   di   magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,
procuratore  o  avvocato  dello  Stato  ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi  tre  concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
articolo 123-bis.
    5.  -  Pertanto  la  previsione  da  parte  dei bandi di concorso
impugnati   della   prova   preliminare   e   della   necessita'   di
sottoposizione  alla  stessa  dei  candidati non rientranti in alcuna
delle  categorie indicate dal quinto comma dell'articolo 123-bis piu'
volte   citato   non   e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale
dell'amministrazione  ma il risultato dell'applicazione di specifiche
disposizioni  legislative:  dunque  la sostanza delle censure dedotte
finisce   con   il   risolversi   nella   questione  di  legittimita'
costituzionale  delle  norme  citate  -  cioe' del combinato disposto
degli  articoli  22,  comma  3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - nella parte in cui
individuano  le  categorie  di  candidati  esonerati dal sostenimento
della  prova  preliminare  ovvero, nell'operare tale individuazione -
non  darebbero  rilevanza  ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di
particolare considerazione legislativa.
    5.1.  -  Al  riguardo  e'  opportuno rilevare, benche' le censure
dedotte   non  investano  specificamente  questa  questione,  che  la
introduzione,  a  scopi  di semplificazione e accelerazione dell'iter
concorsuale,  della necessita' di sottoporre i candidati ad una prova
preliminare  preordinata  ad  accertare  il possesso da parte loro di
requisiti  culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti,
consente  di  ridurre  il  numero dei partecipanti alle prove scritte
- con  conseguente  riduzione  della  complessita'  e dei tempi della
procedura  - attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la
parita'  di  trattamento degli interessati; e' indiscutibile che tale
sistema   non  sia  l'unico  possibile  e  che  esso  presenti  degli
inconvenienti  ma  la  sua  previsione  e'  il  frutto  di una scelta
discrezionale   del   legislatore   che   non   risulta   palesemente
irragionevole.
    6.  -  L'attenzione deve quindi, in conformita' agli altri motivi
dedotti,   «spostarsi»  sul  regime  degli  «esoneri»  dall'onere  di
sottoposizione alla prova preliminare.
    7.1.  -  Sul  punto deve rilevarsi che la previsione dell'esonero
dalla prova preliminare a favore dei soggetti in possesso del diploma
di   specializzazione   per   le   professioni   legali   non  appare
irragionevole,  dato  che  tale  diploma  costituisce  «a  regime» il
requisito   normalmente   richiesto  per  l'ammissione  al  concorso,
ricollegandosi a un disegno di politica legislativa avente ad oggetto
non   solo   la  semplificazione  del  concorso  per  l'accesso  alla
magistratura  ordinaria  ma  la  «formazione  comune  dei laureati in
giurisprudenza  attraverso  l'approfondimento  teorico,  integrato da
esperienze   pratiche,  finalizzato  all'assunzione  dell'impiego  di
magistrato  ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o
notaio» (art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398).
    8.  -  L'ulteriore  questione  posta  dal ricorso e' quella della
legittimita'  costituzionale  della  mancata  previsione dell'esonero
dalla  prova  preliminare  per  i candidati in possesso del titolo di
avvocato.
    9.  -  Ritiene  il  Collegio che la questione sia rilevante e non
manifestamente infondata.
    10.  -  Per  quanto  attiene  al  profilo  della  rilevanza della
questione,  il  combinato  disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge  13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza che intendano
partecipare  ai  concorsi per uditore giudiziario di cui all'articolo
18 della legge n. 48 e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate  nel  quinto  comma  dell'articolo  123-bis  devono, ai fini
dell'ammissione  alle  prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio' vale evidentemente anche per i candidati che, come i ricorrenti,
abbiano  conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato.  In  definitiva, nella previsione della legge, quest'ultima
condizione e' irrilevante ai fini dell'esonero.
    Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli
22,  comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  del  concorso  dei  candidati  in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato caducherebbe pertanto la
norma  che  impone  ai  ricorrenti  l'onere  di  sostenere  la  prova
preliminare,  determinando  la  illegittimita' in parte qua dei bandi
impugnati,   con  conseguenti  ricadute  sulla  definitiva  pronuncia
sull'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione
sul  merito  del  ricorso;  vi e' quindi una concreta incidenza della
decisione   della   questione  di  costituzionalita'  sul  successivo
svolgimento  della  fase  cautelare e di quella di merito, tanto piu'
che  la definizione del merito del ricorso, a seguito della pronuncia
del  giudice  della  legittimita'  delle leggi, potrebbe avvenire con
sentenza  succintamente motivata, nel concorso dei presupposti di cui
agli  articoli  21,  comma  10, e 26, comma 5, della legge 6 dicembre
1971,  n. 1034,  come  modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
tanto e' sufficiente a far ritenere rilevante la questione.
    11.  -  Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza della questione.
    Ad   avviso   del   collegio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   ha   carattere  di  non  manifesta  infondatezza  in
riferimento  al  principio  di  uguaglianza e ragionevolezza previsto
dall'art.  3  Cost.  e  ribadito,  per  quanto attiene all'accesso ai
pubblici  uffici,  dall'articolo 51 Cost. (ove si parla di accesso ai
pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza»).
    12.  -  Al  riguardo  occorre  fare  una  premessa: all'esame del
Tribunale  e'  la  sola  normativa  transitoria  relativa ai concorsi
previsti  dall'articolo 18 della legge n. 48. La normativa «a regime»
imperniata  sulla  previsione  del diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e
«privilegiato»  per  l'ammissione al concorso a uditore giudiziario -
che  ha  peraltro  una  sua  intrinseca  coerenza  inserendosi  in un
generale  disegno  di  politica legislativa relativo all'accesso alle
«professioni legali» - esula dal thema decidendum.
    12.1.  - Riguardo alla questione cosi' come sopra delineata, deve
anzitutto  evidenziarsi  che,  secondo  la  previsione  del  d.m.  11
dicembre   2001   n. 475,  il  diploma  rilasciato  dalle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni legali e' valutato ai fini del
compimento  della  pratica per l'accesso alla professione di avvocato
(oltre  che  di  notaio)  per  il  periodo  di un anno (in pratica il
tirocinio  necessario  per  l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
la  circostanza che i diplomati in questione accedano direttamente al
concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un   anno  di  tirocinio  per  l'ammissione  all'esame  di  avvocato,
lascerebbe  intendere  che  il superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato  costituisca  un quid
pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale
che  i  diplomati  siano  ammessi  direttamente al concorso a uditore
giudiziario  e  che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.
    Sul  punto  va  sottolineato  che  la  disposizione  del  d.m. in
questione  attua la specifica previsione dell'articolo 17, comma 114,
della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in deroga alle
vigenti   disposizioni   relative  all'accesso  alle  professioni  di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce,  nei  termini  che  saranno  definiti  con  decreto  del
Ministro  di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica».
    A  cio'  si  aggiunge  che  il  titolo  di avvocato e' condizione
sufficiente  per  l'esercizio  delle  funzioni  di docente e di tutor
presso  le  scuole  di specializzazione per le professioni legali; da
questo  punto  di  vista  un ulteriore elemento di irrazionalita' del
sistema  e'  costituito  dal  fatto  che  chi  puo' svolgere, essendo
avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione
non  puo'  invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore
giudiziario  al  pari  dei  suoi  allievi  che  abbiano conseguito il
diploma.
    12.2.  -  Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
    12.2.1.  -  Un primo elemento e' costituito dall'articolo 126-ter
del  r.d.  n. 12  del 1941. Tale articolo e' stato introdotto proprio
dalla  legge  n. 48  piu'  volte  citata e detta una normativa che si
inserisce nel sistema «a regime» di accesso all'ufficio di magistrato
ordinario.
    In  sintesi  l'articolo  in  questione prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario  -  un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni   di   effettivo  esercizio  della  professione  o  che  abbiano
esercitato  funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio»,
riservando  a  tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di  magistrato  di tribunale, «un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
    12.2.2.  -  Questa  disposizione  - benche' non ancora entrata in
vigore  -  si  inserisce  in  un  sistema  che,  per  l'accesso  alle
magistrature  speciali e all'avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
    L'articolo  14,  n. 6  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato  dalla  legge  24  febbraio  1997, n. 27, nel disciplinare
l'accesso   al   concorso  a  referendario  Tribunale  amministrativo
regionale (che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede
che ad esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni di iscrizione
all'albo professionale (ed e' interessante osservare che l'anzianita'
originariamente prevista era di 4 anni).
    Analogamente l'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
nel disciplinare l'accesso al concorso a referendario della Corte dei
conti  (altro  concorso  cd.  di  secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 5 anni di iscrizione all'albo
professionale.
    Ancora  analogamente  l'articolo  1  della  legge 20 giugno 1995,
n. 519, nel disciplinare l'accesso al concorso a avvocato dello Stato
(ulteriore  concorso  cd.  di  secondo  grado),  prevede  che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 6 anni di iscrizione all'albo
professionale  (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27
ha portato a sei anni di anzianita' il limite che precedentemente era
fissato in un solo anno).
    In  tutti  e  tre  i  casi  al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
    13.  -  Il  quadro  normativo  cosi'  delineato  presenta  dunque
elementi  di incomprensibile incoerenza. Appare sicuramente singolare
che  avvocati  aventi  «cinque  anni  di  effettivo  esercizio  della
professione»  possano essere ammessi ad un concorso ad essi riservato
per  l'accesso  alla  carriera  di  magistratura  con la qualifica di
magistrati  di  tribunale e che, viceversa, il titolo di avvocato sia
considerato  ininfluente ai fini dell'esonero dalla prova preliminare
prescritta  per  l'accesso  alle prove scritte dei concorsi a uditore
giudiziario   (cioe'   alla  qualifica  iniziale  della  carriera  di
magistratura)  previsti  dalla normativa dell'articolo 18 della legge
n. 48.
    Nello   stesso   tempo   tale   previsione  non  potrebbe  essere
giustificata  in  base  al  rilievo  che  la  normativa dell'articolo
126-ter  non e' ancora concretamente operativa proprio perche' non si
e'  ancora  esaurita  la  fase  dell'espletamento dei concorsi di cui
all'articolo 18.
    Essa  infatti  si  innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo  attribuisce  rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia
pur  congiuntamente  ad  una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo  albo  professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado  per  l'accesso a magistrature speciali e all' avvocatura dello
Stato.
    Da   questo  punto  di  vista  appare  invero  singolare  e  poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  professionale possano essere ammessi a concorsi
di  secondo  grado  per  l'accesso  alla magistratura amministrativa,
contabile e all'avvocatura dello Stato, essendo allo scopo equiparati
ai  magistrati  ordinari  con qualifica di magistrato di tribunale, e
che  quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo
grado)  per  uditore  giudiziario,  debbano  sottoporsi  ad una prova
preliminare  da  cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili  e  procuratori  e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati
nelle  scuole  di specializzazione per le professioni legali (i quali
ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione
di avvocato, devono svolgere ancora un anno di tirocinio).
    14.  -  Questo  sistema  potrebbe trovare una qualche spiegazione
nelle  esigenze  di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato,  nel  concorso  a  uditore  giudiziario, l'introduzione
della  prova  preliminare  e  che tendenzialmente giustificano che ad
essa  sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che  il  legislatore  -  con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare  un  efficace  e  giusto  contemperamento  tra  l'esigenza di
snellimento   del   concorso   e  quella  di  attribuire  ragionevole
rilevanza,  ai  fini  dell'ammissione  diretta  alle prove scritte, a
particolari  titoli  o condizioni. L'omissione di ogni considerazione
per   la   situazione  dei  soggetti  abilitati  all'esercizio  della
professione  di  avvocato,  in  particolare, appare - in relazione al
contesto normativo sopra delineato - irrazionale e, soprattutto, tale
da  determinare una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
agli appartenenti alle categorie beneficiarie invece dell'esonero e -
segnatamente  - rispetto ai diplomati nelle scuoledi specializzazione
per le professioni legali.
    15.  -  Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la  massima  rilevanza  a  esigenze  di  snellimento  della procedura
concorsuale,  garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che  tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe  costituito  esplicazione  di  discrezionalita' legislativa e
avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 Cost.
secondo cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire in «condizioni
di uguaglianza».
    16.  -  Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli  aspiranti  partecipanti  al concorso, particolari categorie di
soggetti  esentati  dall'onere  di  sostenere la prova preliminare in
ragione  del  possesso  di  particolari titoli che, evidentemente, si
presume  assicurino  il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
    Tale  scelta  comportava  pero'  per  il  legislatore  l'onere di
individuare  tali  titoli  o  condizioni  nel  rispetto  di canoni di
ragionevolezza  e  di  coerenza  del  sistema  normativo,  in modo da
garantire  il  rispetto  del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come  accennato,  il  necessario bilanciamento ditali principi con le
esigenze   di  semplificazione  dell'iter  concorsuale  sottese  alla
previsione della prova preliminare.
    Per  le  ragioni  sopra  indicate  non sembra che - rispetto alla
categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato
-  tale  bilanciamento  sia  avvenuto con previsioni rispettose degli
articoli 3 e 51 Cost.
    17. - Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in  relazione  agli articoli 3 e 51 della Costituzione, del combinato
disposto  degli  articoli  22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48  e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte
in  cui  non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione
diretta  alle  prove  scritte  del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Si  rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e  la  rimessione  degli  atti alla Corte costituzionaie affinche' si
pronunci sulla questione.
                              P. Q. M.
    Interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, cosi'
dispone:
        a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in
relazione  agli  articoli  3 e 51 della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 22,
comma  3,  della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  dei concorsi a uditore giudiziario previsti dall'articolo 18
della    medesima    legge    n. 48   dei   candidati   in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
        b)  dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        c)  ordina  che  a  cura  della  segreteria  della lezione la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella Camera di consiglio del 16 giugno
2004.
                       Il Presidente: Calabro'
Il primo referendario estensore: Sericelli  05C0273