N. 81 ORDINANZA 23 febbraio - 2 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Costituzione   in   giudizio  della  parte  attrice  -  Tardivita'  -
  Inammissibilita'.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma.
Memoria  illustrativa  della  parte  convenuta  -  Deposito tardivo -
  Irricevibilita'.
- Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
  art. 10.
Beni  culturali  -  Beni  artistici  -  Ente «Biblioteca e pinacoteca
  Camillo  D'Errico»  - Trasferimento della sede - Denunciata lesione
  del  principio  di  eguaglianza,  del diritto di proprieta' e della
  liberta'  delle  persone giuridiche private di stabilire la propria
  sede  - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta
  inammissibilita'.
- Legge 13 luglio 1939, n. 1082, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 16 e 42.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge  13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell'Ente «Biblioteca e
pinacoteca  Camillo  d'Errico»  da  Palazzo  San  Gervasio a Matera),
promosso con ordinanza del 6 giugno 2003 dal Tribunale di Potenza nel
procedimento  civile vertente tra la «Biblioteca e pinacoteca Camillo
d'Errico»  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali,
iscritta  al  n. 609  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 35,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  costituzione della «Biblioteca e pinacoteca
Camillo  d'Errico»  e  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 gennaio  2005  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Udito  l'avv.  dello  Stato  Franco Favara per il Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  depositata  il  6 giugno 2003, il
Tribunale  di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16 e
42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 1  e  2  della  legge  13 luglio  1939,  n. 1082 (Trasferimento
dell'Ente  «Biblioteca  e pinacoteca Camillo d'Errico» da Palazzo San
Gervasio  a  Matera),  nella parte in cui dispongono il trasferimento
della   sede   della  fondazione  «Biblioteca  e  pinacoteca  Camillo
d'Errico»   dal   comune  di  Palazzo  San  Gervasio  a  Matera,  con
attribuzione  al  Ministero  dell'educazione nazionale del compito di
destinare   all'uopo   i   locali  adatti  in  Matera,  eventualmente
aggregando  la  biblioteca  e  la  pinacoteca  ad  altre  istituzioni
similari  della  citta' (art. 1), demandando ad un successivo decreto
reale  la  necessaria  riforma dello statuto dell'ente e l'emanazione
delle norme di attuazione (art. 2);
        che,  nel  giudizio a quo, la suddetta fondazione ha chiesto,
nei  confronti  del  Ministero per i beni culturali e ambientali (ora
Ministero   per   i   beni  e  le  attivita'  culturali),  di  essere
riconosciuta proprietaria della pinacoteca «Camillo d'Errico», con la
condanna   dell'amministrazione  convenuta  alla  restituzione  della
suddetta collezione artistica;
        che, con sentenza non definitiva del 28 ottobre - 19 dicembre
2002,   l'ente  attore  e'  stato  riconosciuto  unico  ed  esclusivo
proprietario della pinacoteca;
        che  l'accoglimento della domanda restitutoria sarebbe invece
precluso  - ad avviso del giudicante - dall'art. 1 della citata legge
n. 1082  del  1939,  nella  parte  in  cui  appunto stabilisce che la
biblioteca  e la pinacoteca debbano essere necessariamente conservate
nel comune di Matera;
        che la disciplina, di carattere eccezionale rispetto a quella
generale  dei beni artistici, dettata dalla disposizione richiamata e
dal  successivo  art. 2,  sarebbe tuttavia lesiva, secondo lo stesso,
sia  del principio di eguaglianza, sia - trattandosi di fondazione di
origine  testamentaria  -  del diritto di disporre per testamento dei
propri  beni  garantito,  quale corollario del diritto di proprieta',
dall'art. 42  della  Costituzione,  sia,  infine,  del  diritto delle
persone    giuridiche    private,    derivante   dall'art. 16   della
Costituzione,  di  fissare  la  propria  sede  in qualsiasi parte del
territorio nazionale;
        che,  con  atto  del  18 settembre  2003,  e'  intervenuto in
giudizio  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  concludendo  per
l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione;
        che,  con  successivo  atto  depositato il 23 settembre 2003,
l'Avvocatura  dello  Stato,  ritirando  l'intervento  spiegato per il
Presidente  del  Consiglio dei ministri, si e' costituita in giudizio
per il Ministero per i beni e le attivita' culturali, concludendo per
l'inammissibilita'  o  l'infondatezza  della questione, ulteriormente
illustrando   le   proprie  conclusioni  con  memoria  depositata  il
13 gennaio 2005;
        che, con atto depositato il 21 gennaio 2005, si e' costituita
in giudizio la fondazione «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico».
    Considerato,  in via preliminare, che la costituzione in giudizio
della  Fondazione  «Biblioteca  e  pinacoteca  Camillo  d'Errico»  e'
inammissibile,  in  quanto effettuata dopo la scadenza del termine di
cui all'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
        che  la  memoria  illustrativa depositata dal Ministero per i
beni  e le attivita' culturali il 13 gennaio 2005 e' irricevibile, in
quanto  tardiva  in  relazione  al termine fissato dall'art. 10 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
        che  il  giudizio  a  quo,  dopo  la decisione in ordine alla
proprieta'  della  pinacoteca,  ha  ad  oggetto  esclusivamente - per
quanto   emerge   dall'ordinanza   di  rimessione  -  la  domanda  di
restituzione  della  pinacoteca  stessa  in  favore  della fondazione
«Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico», con sede in Matera;
        che,  contrariamente  a  quanto  ritenuto  dal rimettente, il
petitum   come   sopra   individuato   non  e'  ne'  logicamente  ne'
giuridicamente  collegato  al  mutamento  della  attuale  sede  della
fondazione e allo spostamento delle opere d'arte di cui si tratta;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale delle norme
denunciate e' pertanto palesemente irrilevante.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio
1939,  n. 1082  (Trasferimento  dell'Ente  «Biblioteca  e  pinacoteca
Camillo  d'Errico»  da  Palazzo San Gervasio a Matera), sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, dal Tribunale
di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2005.
                      Il cancelliere:Fruscella
05C0278