N. 81 ORDINANZA 23 febbraio - 2 marzo 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione in giudizio della parte attrice - Tardivita' - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma. Memoria illustrativa della parte convenuta - Deposito tardivo - Irricevibilita'. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 10. Beni culturali - Beni artistici - Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo D'Errico» - Trasferimento della sede - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, del diritto di proprieta' e della liberta' delle persone giuridiche private di stabilire la propria sede - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. - Legge 13 luglio 1939, n. 1082, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 16 e 42.(GU n.10 del 9-3-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell'Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), promosso con ordinanza del 6 giugno 2003 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra la «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di costituzione della «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» e del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avv. dello Stato Franco Favara per il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 6 giugno 2003, il Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell'Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), nella parte in cui dispongono il trasferimento della sede della fondazione «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» dal comune di Palazzo San Gervasio a Matera, con attribuzione al Ministero dell'educazione nazionale del compito di destinare all'uopo i locali adatti in Matera, eventualmente aggregando la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della citta' (art. 1), demandando ad un successivo decreto reale la necessaria riforma dello statuto dell'ente e l'emanazione delle norme di attuazione (art. 2); che, nel giudizio a quo, la suddetta fondazione ha chiesto, nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attivita' culturali), di essere riconosciuta proprietaria della pinacoteca «Camillo d'Errico», con la condanna dell'amministrazione convenuta alla restituzione della suddetta collezione artistica; che, con sentenza non definitiva del 28 ottobre - 19 dicembre 2002, l'ente attore e' stato riconosciuto unico ed esclusivo proprietario della pinacoteca; che l'accoglimento della domanda restitutoria sarebbe invece precluso - ad avviso del giudicante - dall'art. 1 della citata legge n. 1082 del 1939, nella parte in cui appunto stabilisce che la biblioteca e la pinacoteca debbano essere necessariamente conservate nel comune di Matera; che la disciplina, di carattere eccezionale rispetto a quella generale dei beni artistici, dettata dalla disposizione richiamata e dal successivo art. 2, sarebbe tuttavia lesiva, secondo lo stesso, sia del principio di eguaglianza, sia - trattandosi di fondazione di origine testamentaria - del diritto di disporre per testamento dei propri beni garantito, quale corollario del diritto di proprieta', dall'art. 42 della Costituzione, sia, infine, del diritto delle persone giuridiche private, derivante dall'art. 16 della Costituzione, di fissare la propria sede in qualsiasi parte del territorio nazionale; che, con atto del 18 settembre 2003, e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione; che, con successivo atto depositato il 23 settembre 2003, l'Avvocatura dello Stato, ritirando l'intervento spiegato per il Presidente del Consiglio dei ministri, si e' costituita in giudizio per il Ministero per i beni e le attivita' culturali, concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione, ulteriormente illustrando le proprie conclusioni con memoria depositata il 13 gennaio 2005; che, con atto depositato il 21 gennaio 2005, si e' costituita in giudizio la fondazione «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico». Considerato, in via preliminare, che la costituzione in giudizio della Fondazione «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» e' inammissibile, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; che la memoria illustrativa depositata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali il 13 gennaio 2005 e' irricevibile, in quanto tardiva in relazione al termine fissato dall'art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che il giudizio a quo, dopo la decisione in ordine alla proprieta' della pinacoteca, ha ad oggetto esclusivamente - per quanto emerge dall'ordinanza di rimessione - la domanda di restituzione della pinacoteca stessa in favore della fondazione «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico», con sede in Matera; che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, il petitum come sopra individuato non e' ne' logicamente ne' giuridicamente collegato al mutamento della attuale sede della fondazione e allo spostamento delle opere d'arte di cui si tratta; che la questione di legittimita' costituzionale delle norme denunciate e' pertanto palesemente irrilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell'Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Marini Il cancelliere:Fruscella Depositata in cancelleria il 2 marzo 2005. Il cancelliere:Fruscella 05C0278