N. 87 ORDINANZA 23 febbraio - 2 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte   e  tasse  -  Terreni  agricoli  -  Agevolazioni  fiscali  -
  Beneficiari  -  Iscritti  nell'elenco  dei  coltivatori  diretti  o
  imprenditori  agricoli  -  Esclusione dal beneficio dei coltivatori
  diretti gia' iscritti nell'elenco e cancellati in quanto percettori
  di  reddito  da  pensione  -  Asserita  lesione  del  principio  di
  eguaglianza,  del  diritto al lavoro, violazione dell'autonomia dei
  Comuni, difetto di delega - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 5, 70 e 76.
(GU n.10 del 9-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2,
del   decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina   dei   tributi   locali),   promosso  con  ordinanza  del
13 febbraio  2004  dalla Commissione tributaria provinciale di Padova
sui  ricorsi riuniti proposti da Rizzato Argenide contro il comune di
Stanghella,   iscritta  al  n. 665  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26 gennaio  il  giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con
ordinanza   depositata   il   13 febbraio   2004,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 58,  comma 2, del decreto
legislativo   15 dicembre   1997,  n. 446  (Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi locali), «nella parte in cui esclude [...] i
coltivatori  diretti  titolari  di  pensione  maturata  proprio  come
coltivatori  diretti  a  seguito  della  obbligatoria iscrizione alla
relativa  gestione  previdenziale,  dalle  agevolazioni  previste  ed
indicate   nell'art. 9  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,
n. 504»,  riguardo  ai  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
diretti  o  imprenditori  agricoli  che esplicano la loro attivita' a
titolo principale;
        che  la  norma  censurata,  per il suo contenuto dettagliato,
sarebbe  -  ad  avviso  del  rimettente - innanzitutto invasiva della
competenza  regolamentare  riconosciuta  ai comuni, nella materia dei
tributi  locali, dal criterio direttivo di cui all'art. 3, comma 149,
lettera a),   della   legge   23 dicembre  1996,  n. 662  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica), con violazione, sotto tale
aspetto,  sia degli artt. 70 e 76 della Costituzione, sia dell'art. 5
della Costituzione, posto a garanzia delle autonomie locali;
        che, inoltre, la norma stessa, escludendo dai benefici di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della
legge  23 ottobre  1992, n. 421), anche i pensionati gia' (ed ancora)
coltivatori  diretti,  tenderebbe  ad  impedire a costoro di svolgere
l'attivita'  lavorativa di elezione, con violazione dell'art. 4 della
Costituzione;
        che  l'identico trattamento riservato dalla norma censurata a
tutti  i pensionati, ivi compresi quelli gia' coltivatori diretti, si
porrebbe  altresi'  in  contrasto  con  il  principio di eguaglianza,
stante  la  disomogeneita'  delle situazioni sottoposte alla medesima
disciplina;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
        che  la  parte  pubblica, richiamata l'ordinanza di manifesta
infondatezza n. 336 del 2003, riguardante la stessa norma, ricorda in
particolare  che  rientra nella discrezionalita' del legislatore, con
il  solo  limite  della  non arbitrarieta', sia la determinazione dei
singoli  fatti espressivi della capacita' contributiva sia, a maggior
ragione,   l'individuazione  dei  requisiti  per  la  concessione  di
agevolazioni tributarie;
        che,  nella  fattispecie,  i requisiti soggettivi individuati
dalla  norma censurata sarebbero stati non irragionevolmente ritenuti
dal  legislatore delegato come i piu' idonei a garantire la finalita'
di  incentivazione  allo svolgimento dell'attivita' agricola, propria
della  norma  agevolativa  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo
n. 504 del 1992.
    Considerato   che  il  rimettente  dubita,  in  riferimento  agli
artt. 3,  4,  5,  70  e  76  della  Costituzione,  della legittimita'
costituzionale   dell'art. 58,   comma 2,   del  decreto  legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali),  nella  parte  in cui, prevedendo che, agli effetti
della  norma  agevolativa  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, si considerano coltivatori diretti a titolo
principale  «le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
e   soggette   al   corrispondente   obbligo  dell'assicurazione  per
invalidita',  vecchiaia e malattia», esclude che della suddetta norma
agevolativa possano giovarsi coloro che siano cancellati dai suddetti
elenchi a seguito del conseguimento della pensione;
        che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di questa Corte,
l'individuazione    del    concreto   ambito   di   applicazione   di
un'agevolazione    fiscale   rientra   nella   discrezionalita'   del
legislatore,  salva la manifesta irragionevolezza (cfr., ex plurimis,
sentenza n. 431 del 1997, ordinanze n. 7 del 2002, n. 27 del 2001);
        che,  in  particolare,  si e' osservato - riguardo alla norma
oggetto  di  scrutinio  -  che  la  giustificazione dell'agevolazione
fiscale  di  cui  si  tratta  risiede  evidentemente in un intento di
incentivazione  dell'attivita'  agricola,  connesso alla finalita' di
razionale  sfruttamento  del suolo cui fa riferimento l'art. 44 della
Costituzione, e che in relazione alla suddetta ratio incentivante non
appare  manifestamente  irragionevole che dal beneficio siano esclusi
coloro  che  -  per il fatto di godere di trattamenti pensionistici -
all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte
di reddito (ordinanza n. 336 del 2003);
        che, tale essendo il motivo dell'esclusione dal beneficio dei
percettori  di reddito da pensione, non viola certamente il principio
di eguaglianza l'uguale trattamento previsto, sotto tale profilo, per
tutti  i  pensionati, ivi compresi quelli gia' iscritti negli elenchi
dei coltivatori diretti;
        che  palesemente  infondata e' la censura riferita all'art. 4
della   Costituzione,   atteso   che   la   mancata   concessione  di
un'agevolazione  fiscale,  di  per  se' rimessa alla discrezionalita'
legislativa,   non   puo'   certamente   considerarsi  ostativa  allo
svolgimento di una qualsiasi attivita' lavorativa;
        che  non  sussiste,  poi,  il  denunciato  difetto di delega,
considerato  che  l'art. 3,  comma 149,  lettera f),  numero 2, della
legge  23 dicembre 1996, n. 662, espressamente attribuisce al Governo
il  potere  di  disciplinare  «ai fini dell'art. 9 del citato decreto
legislativo  n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati» (si
veda ancora, sul punto, l'ordinanza n. 336 del 2003);
        che  nemmeno e' violata l'autonomia dei comuni, il cui potere
regolamentare in materia di tributi locali e' previsto e disciplinato
da altre norme del decreto legislativo n. 446 del 1997;
        che  la  questione  e' percio' manifestamente infondata sotto
tutti i profili dedotti.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 58,  comma 2,  del  decreto
legislativo   15 dicembre   1997,  n. 446  (Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali),  sollevata,  in  riferimento  agli
artt. 3,  4,  5,  70  e  76  della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria provinciale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2005.
                      Il cancelliere:Fruscella
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