N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2004

Ordinanza  emessa  il  4  ottobre  2004  dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul ricorso proposto da Maisto Lorena ed altri
contro Ministero della giustizia ed altri

Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova
  preliminare  e  ammissione  diretta alla prova scritta del concorso
  dei  soggetti  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  in
  professioni  legali,  dei  magistrati  amministrativi,  contabili e
  militari  e  degli  avvocati  e  procuratori  dello Stato - Esonero
  altresi' per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione
  -  Mancata  previsione  -  Irrazionalita' - Incidenza sul principio
  dell'accesso ai concorsi pubblici in posizione di parita'.
- Legge  13 febbraio  2001,  n. 48,  art. 22,  comma 3,  in combinato
  disposto  con  l'art. 123-bis,  del  regio decreto 30 gennaio 1941,
  n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 51.
(GU n.11 del 16-3-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5703 del 2004
R.G.,  proposto  da  Lorena  Maisto,  Monica Marrazzo, Maria Cristina
Abbondati,  Antonella Di Bitonto, Anselmo Provenzano, Marco De Fusco,
rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati Giuseppe Abbamonte e Orazio
Abbamonte,  elettivamente domiciliati in Roma, viale G.G. Porro n. 8,
presso lo studio Zimatore-Abbamonte;
    Contro  il ministero della giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
presso  la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
ex  lege,  Consiglio  superiore  della  magistratura,  in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore non costituito in giudizio e nei
confronti  di  Alessandro Ferri, Giuseppe Fiengo e Raffaella Miranda,
non  costituiti  in giudizio e per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione:
        a)  del  bando  di  concorso per la copertura di 350 posti di
uditore  giudiziario indetto con d.m. 23 marzo 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 24  del  26  marzo  2004 - 4ª serie speciale,
nonche'  delle delibere C.S.M. 17 settembre 2003, 17 aprile 2004 e 18
marzo  2004,  nella parte in cui: 1) prevede la prova preliminare; 2)
accorda  l'esonero  dalla  prova  preliminare e consente l'ammissione
diretta  alle  prove scritte ai candidati che si trovino in una delle
seguenti   condizioni:   a)  magistrato  militare,  amministrativo  o
contabile;  b)  procuratore  o avvocato dello Stato; c) idoneo in uno
degli  ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) diplomato alla
scuola   di  specializzazione  per  le  professioni  legali,  benche'
iscritto  al  corso  di  laurea  in  giurisprudenza  prima  dell'anno
accademico  1998/1999;  e)  candidato  in  procinto  di conseguire il
diploma  di  specializzazione  di cui alla precedente lettera d) o di
acquisire una delle qualita' di cui alle lettere a) b) c), purche' ne
faccia espressa richiesta nella domanda;
        b) del d.m. 19 ottobre 2001;
        c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso
e /o consequenziale.
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  camera  di  consiglio del 23 giugno 2004 il Primo
Referendario Davide Soricelli; uditi altresi' l'avvocato Turturiello,
per  delega dell'avvocato G. Abbamonte, per i ricorrenti e l'avvocato
Ferrante per il ministero della giustizia;

                              F a t t o

   e  D i r i t t o     1. - L'articolo 17, comma 113, della legge 15
maggio  1997,  n. 127  ha  delegato  il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  per  modificare  la disciplina del concorso per
l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti
principi  e  criteri  direttivi:  «semplificazione delle modalita' di
svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione  al  concorso,  dell'obbligo  di  conseguire  un diploma
esclusivamente  presso  scuole  di  specializzazione  istituite nelle
universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza».
    1.1.-  In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 17
novembre  1997,  n. 398.  Il  decreto  in  questione  ha  previsto  -
relativamente  agli  iscritti  al corso di laurea in giurisprudenza a
decorrere  dall'anno  accademico  1998/1999  -  che  l'ammissione  al
concorso  per  uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del
diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali;  esso ha
altresi'  previsto  in via residuale la possibilita' di ammissione al
concorso di candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza
(articolo 6 che ha novellato l'articolo 124 del r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12).
    In  particolare il citato articolo 124 e' stato cosi' modificato:
«al  concorso  sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso,
relativamente  agli  iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno  accademico  1998/1999,  del  diploma  di  specializzazione
rilasciato  da  una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando  di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e  non  superiore  ai  quaranta,  soddisfino alle condizioni previste
dall'art. 8  del  presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti  dalle  leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma
prevede  peraltro  che,  qualora  le  domande  di  partecipazione  al
concorso  presentate  dai  candidati  in  possesso  del diploma siano
inferiori  a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso
e'  bandito,  «sono  altresi' ammessi, previo superamento della prova
preliminare  di  cui  all'art. 123-bis  ed  in  misura pari al numero
necessario  per  raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati
in  possesso  della  sola laurea in giurisprudenza» (comma 3). Con la
legge  13  febbraio  2001,  n. 48  quest'ultima  disposizione  veniva
modificata eliminando - in armonia con la sua prevista soppressione e
con   l'introduzione  del  sistema  dei  «correttori  esterni»  -  il
riferimento alla prova preliminare.
    1.2.-  In  applicazione  della  prescrizione  di una introduzione
graduale   del   possesso   del  diploma  di  specializzazione  nelle
professioni  legali  come condizione per l'ammissione al concorso, e'
stata  quindi  prevista,  per  i  laureati  in  giurisprudenza non in
possesso  del  diploma  di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione  al  concorso,  subordinatamente  al  superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consisteiite nella risposta ad un questionario.
    La prova in questione era disciplinata dall'articolo 2 del d.lgs.
n. 398  che  introduceva  nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente
articolo 123-bis: «1) La prova preliminare e' diretta ad accertare il
possesso  del  requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di
sistemi  informatizzati.  2)  La  prova  preliminare ha luogo in sedi
decentrate  anche  per  gruppi  di  candidati  divisi  per lettera da
individuarsi  per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.  Essa  verte  sulle materie oggeao della prova scritta del
concorso  e  consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate
con    le    modalita'    stabilite    dal    regolamento    di   cui
all'art. 123-quinques ,  alle  quali il candidato risponde scegliendo
una  delle  risposte  prefissate.  Le  domande  sono  predisposte con
esclusivo  riguardo  ai  testi normativi, escluso ogni riferimento ad
argomenti  ed  orientamenti  giurisprudenziali  e dottrinali. Ad ogni
candidato  e' assegnato un ugual numero di domande. 3) La graduatoria
e'  formata  avvalendosi  di  strumenti  informatici  sulla  base del
punteggio  assegnato  alle risposte. 4) Alla prova scritta e' ammesso
un  numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono  comunque  ammessi  alle  prove  scritte  i  candidati che hanno
riportato  lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  che risulta ammesso ai
sensi  del  comma  3.  Della  ammissione  alla  prova scritta e' data
notizia  secondo  modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro di
grazia  e  giustizia.  5)  Sono  esonerati dalla prova preliminare ed
ammessi  alla  prova  scritta, oltre i limiti di cui al comma 4: a) i
magistrati  militari,  amministrativi e contabili; b) i procuratori e
gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita'
in  uno  degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro
che   hanno   conseguito   il  diploma  di  specializzazione  per  le
professioni   legali,   benche'   iscritti  al  corso  di  laurea  in
giurisprudenza  prima  dell'anno  accademico 1998/1999. 6) Il mancato
superamento  della  prova preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai
fini di cui all'art. 126, primo comma».
    1.3.  - Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001, n. 48.
    La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate  le  disposizioni  disciplinanti  la  prova  in questione (a
partire  dal citato articolo 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12)
e  l'obiettivo  di  semplificazione e accelerazione dello svolgimento
del  concorso  prima  garantito  dalla  stessa  e'  stato  affidato a
"correttori  esterni";  in  particolare  l'articolo 9, comma 5, della
legge n. 48 ha introdotto nel piu' volte citato r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12  l'articolo  125-quinquies che ha previsto, qualora i candidati
siano   in   numero  superiore  a  cinquecento,  l'affidamento  della
valutazione   degli  elaborati  concorsuali  a  «correttori  esterni»
individuati dai Consigli giudiziari in magistrati, avvocati che siano
iscritti  negli  albi  speciali  per  le  giurisdizioni  superiori  e
professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e
affidabilita'.
    L'articolo   18   della   legge  n. 48  ha  inoltre  previsto  il
reclutamento  di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti
vacanti  nell'organico della magistratura alla data della sua entrata
in  vigore mediante tre concorsi da bandire entro tre anni dalla data
della  sua  entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in  essi  la  prova  scritta  verte  su  solo due delle (tre) materie
indicate  dal  conima  1  dell'articolo  123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
    Nelle  more  dell'introduzione del sistema dei correttori esterni
il  successivo  articolo 22 ha poi previsto una normativa transitoria
cosi'    articolata:    «qualora   non   sia   possibile   completare
tempestivamente  l'organizzazione  necessaria per la correzione degli
elaborati   scritti  secondo  la  disciplina  prevista  dall'articolo
125-quinquies   del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12,  come
modificato  dalla  presente  legge, il Ministro della giustizia puo',
sentito  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, diferire, con
proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai
concorsi  successivi  a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18.
In  tal  caso  i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18
sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis
del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla
data  di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo
la  disciplina di cui al capo III della presente legge; si' applicano
altresi'  gli  articoli  123-quater  e 123-quinquies del citato regio
decreto  nel  testo  previ gente alla data di entrata in vigore della
presente legge».
    1.4.   -   In   concreto  la  condizione  dell'impossibilita'  di
organizzare  il  sistema  di  correzione  basato  sui cd. «correttori
esterni» si e' verificata, cosicche' - nella imminenza della scadenza
del  termine  di tre anni di cui al citato articolo 18 - il ministero
della  giustizia  ha  bandito  i  due concorsi residui, prevedendo lo
svolgimento  della  prova  preliminare in conformita' alla disciplina
dell'articolo 123-bis.
    2.  -  Questo  sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
    Con  tale ricorso i ricorrenti - tutti laureati in giurisprudenza
in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione di
avvocato - impugnano il bando di concorso indicato in epigrafe.
    2.1.   -   Essi   denunciano   anzitutto  l'illegittimita'  della
previsione    della    prova    preliminare;    denunciano   altresi'
l'illegittimita'  del  previsto  esonero  dalla  prova  di magistrati
militari, amministrativi o contabili, di procuratori o avvocati dello
Stato,  degli  idonei  in  uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza  e  dei  diplomati  alla scuola di specializzazione per le
professioni   legali,   benche'   iscritti  al  corso  di  laurea  in
giurisprudenza  prima  dell'anno  accademico  1998/1999,  noncbe' dei
candidati  «in procinto» di conseguire il diploma di specializzazione
o  di  acquisire una delle qualita' sopra indicate; denunciano infine
l'illegittimita'   della   mancata  previsione  ad  opera  del  bando
dell'esonero   dalla   prova   preliminare  dei  candidati  abilitati
all'esercizio della professione di avvocato.
    2.2.  -  In  estrema  sintesi  i  ricorrenti  denunciano  che  la
previsione della prova preliminare e' intrinsecamente irrazionale, in
quanto e' idonea a svolgere la sua funzione: sul punto essi precisano
che,  se  la  funzione  della  prova  e'  quella  di «alleggerire» la
procedura,  e' irrazionale la previsione di ampie categorie esonerate
dal suo sostenimento; se invece la prova ha funzione «selettiva» essa
si   risolve   in   un   aggravamento   della   procedura  e  in  una
discriminazione  a danno dei candidati non rientranti in alcuna delle
categorie beneficiarie dell'esonero.
    A   quest'ultimo   riguardo   i   ricorrenti  aggiungono  che  la
discriminazione  e'  aggravata  dalla circostanza che l'esonero dalla
prova  e' previsto anche a favore di candidati non ancora in possesso
del  diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso  ma solo «in procinto» di conseguirlo e dalla previsione
dell'ammissione al concorso, all'esito della prova preliminare, di un
numero  di  candidati «pari a cinque volte i posti messi a concorso».
In  questo  modo,  osservano  i  ricorrenti,  viene  anche violato il
principio   dell'accesso   ai   pubblici   uffici  in  condizione  di
uguaglianza, dato che - a fronte del numero massimo di 1750 candidati
ammissibili  alle  prove scritte in esito al sostenimento della prova
preliminare  -  il  numero  dei candidati esonerati da quest'ultima e
direttamente ammessi alle prove scritte sarebbe di varie migliaia.
    2.3.  -  Deducono  inoltre  i  ricorrenti che le disposizioni del
bando - nel prevedere esenzioni di notevole ampiezza - si pongono «in
sostanziale   contrasto   con  l'avvenuta  abrogazione»  della  prova
preliminare  ad  opera della citata legge n. 48 del 2001 e dimostrano
«una  sostanziale  perplessita»  dell'amministrazione della giustizia
incerta  «tra  conservazione  della prova preselettiva, da un alto, e
dilatazione ben piu' eccessiva delle esenzioni dall'altro».
    2.4.  -  A  questo riguardo essi aggiungono che la previsione del
mantenmiento  in via transitoria della prova preliminare da parte del
citato  articolo  22  della  legge  n. 48 presupponeva il verificarsi
delle  seguenti  condizioni:  immediata indizione dei concorsi di cui
all'articolo 18 e impossibilita' di istituire i «correttori esterni»;
nessuna  delle  due  condizioni,  ad  avviso  dei  ricorrenti,  si e'
verificata, dato che il ministero ha bandito i concorsi dopo un lungo
intervallo  di  tempo  (e  solo  in  forza di due successive proroghe
legislative  del  termine:  cfr. articolo 19, comma 2, della legge 28
dicembre  2001, n. 448 e articolo 12 del d.l. 25 ottobre 2002, n. 236
convertito  in  legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 284) ed ha omesso di rendere operante il sistema
dei  correttori, pur avendo avuto tutto il tempo - circa quattro anni
per effetto delle proroghe - per approntarlo.
    Questa   sostanziale   dissoluzione   del   quadro  normativo  di
riferimento,   secondo   la   tesi   dei   ricorrenti,  escludeva  la
possibilita'  del  mantenimento  della  prova  preliminare e imponeva
all'amministrazione  di  ammettere ai concorsi di cui all'articolo 18
tutti i candidati, senza onere di sottoporsi a prove preliminari.
    2.5.  -  In  via logicamente subordinata, i ricorrenti sostengono
che  l'amministrazione  ha  frainteso  il significato del richiamo da
parte  dell'articolo  22  della  legge n. 48 all'articolo 123-bis del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; la tesi dei ricorrenti e' che l'articolo
22 non richiama in toto - e quindi anche nella parte in cui individua
una
    rie  di categorie di soggetti esentati dall'onere di sostenimento
della prova - aticolo 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, avendo
il   piu'  limitato  significato  di  prescrivere  che,  in  caso  di
impossibilita'  di istituire i correttori esterni, tutti i candidati,
nessuno escluso quindi, sostengano la prova preliminare in questione.
    Al   riguardo   essi   osservano   che  l'applicazione  integrale
dell'articolo  123-bis ha effetti abnormi e contrari alla ratio della
legislazione  di  riforma  del 2001 dato che il numero dei potenziali
beneficiari  dell'esonero sarebbe talmente cospicuo da vanificare del
tutto la funzione della prova.
    In  altri termini, l'applicazione integrale dell'articolo 123-bis
ha  come  conseguenza  un «aggravio del procedimento per le categorie
non  esentate» che viola il principio della parita' di trattamento e,
nel  contempo,  l'articolo  1  della  legge 7 agosto 1990, n. 241; ed
infatti,  in  questo  modo,  sostengono i ricorrenti, non solo non si
riducono  sensibilmente  i  partecipanti  alle  prove  scritte - dato
l'elevato numero dei beneficiari dell'esonero dalla prova preliminare
-  ma contemporaneamente viene mantenuto l'onere, anche economico, di
quest'ultima  che  si  traduce  in  una  discriminazione  a danno dei
candidati  obbligati  a sottoporvisi, che sono costretti a sottoporsi
alla specifica preparazione di tipo mnemonico che la prova impone.
    2.6.  -  In  via  ulteriormente  gradata  i ricorrenti sostengono
l'irragionevolezza  del  mancato  esonero dalla prova preliminare dei
candidati   in   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione  di  avvocato,  costituendo  quest'ultima  un quid pluris
rispetto al diploma di specializzazione per le professioni legali.
    2.7. - Il Ministero della giustizia si e' costituito e resiste al
ricorso.
    3.  -  Con  ordinanza  adottata  nella camera di consiglio del 23
giugno  2004  e'  stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare.  I  ricorrenti sono stati pertanto esonerati dall'onere di
sostenere  la  prova  preliminare,  in  attesa - dopo la pronuncia da
parte della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita'
che  viene sollevata con la presente ordinanza (ai punti 8 e succ.) -
della  pronunzia  definitiva sull'istanza di tutela cautelare e della
decisione di merito.
    4. - Nelle controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che il
bando  di  concorso  impugnato  costituisce puntuale esecuzione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3,
della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  salvo  quanto  riguarda l'esonero dalla prova
preliminare  per  i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la
qualita'   di   magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,
procuratore  o  avvocato  dello  Stato  ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi  tre  concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
articolo 123-bis.
    4.1.  -  Sul  punto  deve  solo  rilevarsi  che  le ragioni della
censurata  «reintroduzione»  della  prova preliminare risiedono nella
circostanza  che il sistema dei «correttori esterni» introdotto dalla
legge  n. 48  non e' stato attuato in tempi compatibili coi termini -
peraltro   prorogati   -   previsti   per  l'indizione  dei  concorsi
programmati  dall'articolo  18. Si e' cioe' verificato il presupposto
previsto  dall'articolo  22,  comma  3,  della  stessa  legge  per la
transitoria "sopravvivenza" del meccanismo di selezione dei candidati
da  ammettere alle prove scritte basato sulla prova preliminare e per
la conseguente ultrattivita' della disciplina degli articoli 123-bis,
123-quater   e   123-quinquies  del  r.d.  n. 12  del  1941,  la  cui
abrogazione  da  parte  della stessa legge n. 48 relativamente ai tre
concorsi  previsti  dall'articolo  18 doveva considerarsi subordinata
alla  condizione  della  istituzione dei correttori esterni. In altri
termini,  l'abrogazione  della  prova  preliminare  (e della relativa
disciplina normativa) era condizionata alla realizzazione del sistema
dei correttori esterni di cui all'articolo 125-quinquies cosicche' la
mancata  verificazione  della condizione in questione comporta che la
prova  (e  la  relativa  normativa)  continuino ad applicarsi ai soli
concorsi previsti dall'articolo 18 della legge n. 48.
    4.2.  - Deve poi aggiungersi che non condivisibile e' la tesi dei
riconenti  secondo  cui  tutti i candidati andrebbero sottoposti alla
prova  preliminare,  non  implicando il riferimento da parte del piu'
volte  citato  articolo  22,  comma  3,  della  legge  n. 48 al testo
previgente  dell'articolo 122-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, un
integrale rinvio alla normativa in esso contenuta.
    L'argomento   letterale  invocato  -  vale  a  dire  l'uso  della
locuzione:  «in  tal  caso  i concorsi ... sono preceduti dalla prova
preliminare  prevista  dall'articolo  123-bis  del  regio  decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  nel  testo  previgente» - appare infatti poco
persuasivo;  ritiene  invece  il Collegio che il generico riferimento
alla  disciplina  dell'articolo  123-bis  costituisca un indice della
volonta'  del  legislatore  di  compiere  un  integrale  rinvio  alla
normativa  previgente  che  impedisce di operare distinzioni nei suoi
contenuti.
    Del  resto lo stesso articolo 22, comma 3, nel successivo periodo
aggiunge  che:  «si  applicano  altresi'  gli  articoli  123-quater e
123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge».  La  locuzione  «si
applicano altresi» costituisce un sicuro indice che la legge n. 48 ha
compiuto  un  integrale rinvio alla disciplina previgente della prova
preliminare,  con  conseguente  impossibilita' di operare limitazioni
dell'ampiezza  del rinvio facendo ricorso ad argomenti di tipo logico
o sistematico.
    4.3.  - La conclusione e' che la previsione da parte del bando di
concorso  impugnato  della  prova  preliminare  e della necessita' di
sottoposizione  alla  stessa  dei  candidati non rientranti in alcuna
delle  categorie indicate dal quinto comma dell'articolo 123-bis piu'
volte   citato   non   e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale
dell'amministrazione  ma il risultato dell'applicazione di specifiche
disposizioni  legislative:  dunque  la sostanza delle censure dedotte
finisce   con   il   risolversi   nella   questione  di  legittimita'
costituzionale  delle  norme  citate  -  cioe' del combinato disposto
degli  articoli  22,  comma  3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - nella parte in cui
prescrivono  la  sottoposizione di una parte dei candidati alla prova
preliminare ovvero nella parte in cui - nell'individuare le categorie
esonerate da tale prova - non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli
ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa.
    5.  -  Al  riguardo e' necessario rilevare che la introduzione, a
scopi di semplificazione e accelerazione dell'iter concorsuale, della
necessita'  di  sottoporre  i  candidati  ad  una  prova  preliminare
preordinata  ad  accertare  il  possesso  da  parte loro di requisiti
culturali  di  base non appare irragionevole; essa, infatti, consente
di  ridurre  il  numero  dei  partecipanti  alle  prove scritte - con
conseguente  riduzione della complessita' e dei tempi della procedura
- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parita' di
trattamento  degli interessati; e' indiscutibile che tale sistema non
sia  l'unico  possibile e che esso presenti degli inconvenienti ma la
sua   previsione  e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale  del
legislatore che non risulta palesemente irragionevole.
    6.  - L'attenzione deve quindi essere «spostata» sul regime degli
«esoneri» dall'onere di sottoposizione alla prova preliminare.
    Sul  punto  deve  rilevarsi  che la previsione dell'esonero dalla
prova  preliminare  a  favore dei soggetti in possesso del diploma di
specializzazione  per le professioni legali non appare irragionevole,
dato che tale diploma costituisce «a regime» il requisito normalmente
richiesto per l'ammissione al concorso.
    7.  -  L'esonero previsto in favore di magistrati amministrativi,
contabili  e  militari  e  di  avvocati  e  procuratori  dello  Stato
parimenti  non  appare  irragionevole;  se  la  funzione  della prova
preliminare   e'  quella  di  accertare  il  possesso  dei  requisiti
culturali (come testualmente stabilisce l'articolo 123-bis piu' volte
citato), e' giustificabile che la prova non debba essere sostenuta da
parte  di  soggetti  vincitori  di  concorsi  pubblici in larga parte
analoghi  a quello previsto per l'accesso alla magistratura ordinaria
(in  alcuni casi addirittura si tratta di concorsi di secondo grado);
non  dissimili  considerazioni  possono  farsi  per  la categoria dei
soggetti  risultati  idonei  non  vincitori  in precedenti concorsi a
uditore  giudiziario.  Tra l'altro deve aggiungersi che il numero dei
beneficiari  dell'esonero appartenenti alle categorie in esame appare
decisamente  esiguo  e tale quindi da non incidere significativamente
sulle   esigenze   di   semplificazione   e  accelerazione  dell'iter
concorsuale che giustificano la previsione della prova preliminare.
    8.   -   Cio'   premesso,  deve  esaminarsi  la  questione  della
legittimita'   costituzionale   della  previsione  della  generale  e
indifferenziata  necessita'  di sottoposizione alla prova preliminare
dei  candidati  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato.
    9.  -  Ritiene  il  Collegio che la questione sia rilevante e non
manifestamente infondata.
    10.-   Per  quanto  attiene  al  profilo  della  rilevanza  della
questione,  il  combinato disposto degli articoli 22, comnia 3, della
legge  13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza che intendano
partecipare  ai  concorsi per uditore giudiziario di cui all'articolo
18 della legge n. 48 e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate  nel  quinto  comma  dell'articolo  123-bis  devono, ai fini
dell'ammissione  alle  prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio' vale evidentemente anche per i candidati che, come i ricorrenti,
abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'eseicizio  la professione di
avvocato.  In  definitiva, nella previsione della legge, quest'ultima
condizione e' irrilevante ai fini dell'esonero.
    Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli
22, cornma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  del  concorso  dei  candidati  in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato caducherebbe pertanto la
norma  che  impone  ai  ricorrenti  l'onere  di  sostenere  la  prova
preliminare,  determinando  la  illegittimita' in parte qua dell'atto
impugnato,   con  conseguenti  ricadute  sulla  definitiva  pronuncia
sull'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione
sul  merito  del  ricorso;  vi e' quindi una concreta incidenza della
decisione   della   questione  di  costituzionalita'  sul  successivo
svolgimento  della  fase  cautelare e di quella di merito, tanto piu'
che  la definizione del merito del ricorso, a seguito della pronuncia
del  giudice  della  legittimita'  delle leggi, potrebbe avvenire con
sentenza  succintamente motivata, nel concorso dei presupposti di cui
agli  articoli  21,  comma  10, e 26, comma 5, della legge 6 dicembre
1971,  n. 1034,  come  modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
tanto e' sufficiente a far ritenere rilevante la questione.
    11.  -  Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza della questione.
    In  ricorso  sono indicati come parametri costituzionali rispetto
ai quali si porrebbe un problema di illegittimita' della normativa in
esame gli articoli 3, 51, 97 e 106 Cost.
    Ad   avviso   del   Collegio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  ha  carattere  di  non manifesta infondatezza solo in
riferimento  al  principio  di  uguaglianza e ragionevolezza previsto
dall'articolo  3  e  ribadito,  per  quanto  attiene  all'accesso  ai
pubblici  uffici,  dall'articolo  51  (ove  si  parla  di  accesso ai
pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza»).
    Per  quanto riguarda invece il riferimento agli articoli 97 e 106
Cost.  -  cioe'  alle norme che prescrivono che l'accesso ai pubblici
uffici, ivi compreso quello di magistrato ordinario, avvenga mediante
concorso  -  nella previsione di una prova preliminare all'ammissione
alle  prove  scritte  non  sembra ravvisabile alcuna violazione delle
stesse;  sul  punto non puo' che ribadirsi quanto gia' sopra espresso
circa   il   carattere  di  non  irragionevole  scelta  politica  del
legislatore che la previsione della prova in questione presenta.
    12.  -  Piu'  articolato - sia pur nell'ambito di una valutazione
limitata  alla  «non  manifesta  infondatezza»  della  questione - e'
invece   il   discorso   relativo   alla  sottoposizione  alla  prova
preliminare dei soggetti abilitati alla professione di avvocato.
    Al riguardo occorre fare una premessa: all'esame del tribunale e'
la   sola   normativa   transitoria  relativa  ai  concorsi  previsti
dall'articolo   18   della  legge  n. 48.  La  normativa  «a  regime»
imperniata  sulla  previsione  del diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e
«privilegiato»  per  l'ammissione al concorso a uditore giudiziario -
che  ha  peraltro  una  sua  intrinseca  coerenza  inserendosi  in un
generale  disegno  di  politica legislativa relativo all'accesso alle
«professioni legali» - esula dal thema decidendum.
    12.1.  - Riguardo alla questione cosi' come sopra delineata, deve
anzitutto  evidenziarsi  che,  secondo  la  previsione  del  d.m.  11
dicembre   2001   n. 475,  il  diploma  rilasciato  dalle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni legali e' valutato ai fini del
compimento  della  pratica per l'accesso alla professione di avvocato
(oltre  che  di  notaio)  per  il  periodo  di un anno (in pratica il
tirocinio  necessario  per  l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
la  circostanza che i diplomati in questione accedano direttamente al
concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un   anno  di  tirocinio  per  l'ammissione  all'esame  di  avvocato,
lascerebbe  intendere  che  il superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato  costituisca  un quid
pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale
che  i  diplomati  siano  ammessi  direttamente al concorso a uditore
giudiziario  e  che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.
    Sul  punto  va  sottolineato che la disposizione del in questione
attua  la  specifica  previsione  dell'articolo  17, comma 114, della
citata  legge  n. 127  del  1997  secondo  cui  «anche in deroga alle
vigenti   disposizioni   relative  all'accesso  alle  professioni  di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce,  nei  termini  che  saranno  definiti  con  decreto  del
Ministro  di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, titolo
valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica».
    A  cio'  si  aggiunge  che  il  titolo  di avvocato e' condizione
sufficiente  per  l'esercizio  delle  funzioni  di docente e di tutor
presso  le  scuole  di specializzazione per le professioni legali; da
questo  punto  di  vista  un ulteriore elemento di irrazionalita' del
sistema  e'  costituito  dal  fatto  che  chi  puo' svolgere, essendo
avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione
non  puo'  invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore
giudiziario  al  pari  dei  suoi  allievi  che  abbiano conseguito il
diploma.
    12.2.  -  Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
    12.2.1.  -  Un primo elemento e' costituito dall'articolo 126-ter
del r.d. n. 12 del 1941.
    Tale  articolo e' stato introdotto proprio dalla legge n. 48 piu'
volte  citata  e  detta una normativa che si inserisce nel sistema «a
regime» di accesso all'ufficio di magistrato ordinario.
    In  sintesi  l'articolo  in  questione prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario  -  un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni   di   effettivo  esercizio  della  professione  o  che  abbiano
esercitato  funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio»,
riservando  a  tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di  magistrato  di  tribunale «un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
    12.2.2.  -  Questa  disposizione  - benche' non ancora entrata in
vigore  -  si  inserisce  in  un  sistema  che,  per  l'accesso  alle
magistrature  speciali e all'avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
    L'articolo  14  n. 6  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato  dalla  legge  24  febbraio  1997, n. 27, nel disciplinare
l'accesso  al  concorso  a  referendario  di Tribunale amministrativo
regionale (che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede
che ad esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni di iscrizione
all'albo professionale (ed e' interessante osservare che l'anzianita'
originariamente prevista era di 4 anni).
    Analogamente l'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
nel disciplinare l'accesso al concorso a referendario della Corte dei
conti  (altro  concorso  cd.  di  secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 5 anni di iscrizione all'albo
professionale.
      Ancora  analogamente  l'articolo  1 della legge 20 giugno 1995.
n. 519, nel disciplinare l'accesso al concorso a avvocato dello Stato
(ulteriore  concorso  cd.  di  secondo  grado),  prevede  che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati con 6 anni di iscrizione all'albo
professionale  (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27
ha portato a sei anni di anzianita' il limite che precedentemente era
fissato in un solo anno).
    In  tutti  e  tre  i  casi  al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
    13.  -  Il  quadro  normativo  cosi'  delineato  presenta  dunque
elementi di incomprensibile incoerenza.
    Appare  sicuramente singolare che avvocati aventi «cinque anni di
effettivo  esercizio  della professione» possano essere ammessi ad un
concorso   ad   essi   riservato   per  l'accesso  alla  carriera  di
magistratura   con   la   qualifica  di  magistrati  di  tribunale  e
che,viceversa,  il  titolo di avvocato sia considerato ininfluente ai
fini  dell'esonero  dalla  prova preliminare prescritta per l'accesso
alle  prove  scritte  dei  concorsi a uditore giudiziario (cioe' alla
qualifica  iniziale  della  carriera  di magistratura) previsti dalla
normativa dell'articolo 18 della legge n. 48.
    Nello   stesso   tempo   tale   previsione  non  potrebbe  essere
giustificata  in  base  al  rilievo  che  la  normativa dell'articolo
126-ter  non e' ancora concretamente operativa proprio perche' non si
e'  ancora  esaurita  la  fase  dell'espletamento dei concorsi di cui
all'articolo 18.
    Essa  infatti  si  innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo  attribuisce  rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia
pur  congiuntamente  ad  una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo  albo  professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado  per  l'accesso  a magistrature speciali e all'avvocatura dello
Stato.
    Da   questo  punto  di  vista  appare  invero  singolare  e  poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  professionale possano essere ammessi a concorsi
di  secondo  grado  per  l'accesso alla magistratura anuninistrativa,
contabile e all'avvocatura dello Stato, essendo allo scopo equiparati
ai  magistrati  ordinari  con qualifica di magistrato di Tribunale, e
che  quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo
grado)  per  uditore  giudiziario,  debbano  sottoporsi  ad una prova
preliminare  da  cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili  e  procuratori  e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati
nelle  scuole  di specializzazione per le professioni legali (i quali
ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione
di avvocato, devono svolgere ancora un anno di tirocinio).
    14.  -  Questo  sistema  potrebbe trovare una qualche spiegazione
nelle  esigenze  di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato,  nel  concorso  a  uditore  giudiziario, l'introduzione
della  prova  preliminare  e  che tendenzialmente giustificano che ad
essa  sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che  il  legislatore  -  con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare  un  efficace  e  giusto  contemperamento  tra  l'esigenza di
snellimento   del   concorso   e  quella  di  attribuire  ragionevole
rilevanza,  ai  fini  dell'ammissione  diretta  alle prove scritte, a
particolari titoli o condizioni.
    L'omissione di ogni considerazione per la situazione dei soggetti
abilitati   all'esercizio   della   professione   di   avvocato,   in
particolare,  appare  -  in  relazione  al  contesto  normativo sopra
delineato  -  irrazionale  e,  soprattutto,  tale  da determinare una
ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto agli appartenenti
alle  categorie  beneficiarie  invece dell'esonero e - segnatamente -
rispetto  ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali.
    15.  -  Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la  massima  rilevanza  a  esigenze  di  snellimento  della procedura
concorsuale,  garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che  tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe  costituito  esplicazione  di  discrezionalita' legislativa e
avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 Cost.
secondo cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire in «condizioni
di uguaglianza».
    16.  -  Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli  aspiranti  partecipanti  al concorso, particolari categorie di
soggetti  esentati  dall'onere  di  sostenere la prova preliminare in
ragione  del  possesso  di  particolari titoli che, evidentemente, si
presume  assicurino  il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
    Tale  scelta  comportava  pero'  per  il  legislatore  l'onere di
individuare  tali  titoli  o  condizioni  nel  rispetto  di canoni di
ragionevolezza  e  di  coerenza  del  sistema  normativo,  in modo da
garantire  il  rispetto  del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come  accennato,  il  necessario bilanciamento ditali principi con le
esigenze   di  semplificazione  dell'iter  concorsuale  sottese  alla
previsione della prova preliminare. Per le ragioni sopra indicate non
sembra  che  -  rispetto alla categoria degli abilitati all'esercizio
della  professione di avvocato - tale bilancianiento sia avvenuto con
previsioni rispettose degli articoli 3 e 51 Cost.
    17. - Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in  relazione  agli articoli 3 e 51 della Costituzione, del combinato
disposto  degli  articoli  22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48  e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte
in  cui  non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione
diretta  alle  prove  scritte  del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
    Si  rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e  la  rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.
                              P. Q. M.
    Interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, cosi'
dispone:
        a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in
relazione  agli  articoli  3 e 51 della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 22,
comma  3,  della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  dei concorsi a uditore giudiziario previsti dall'articolo 18
della    medesima    legge    n. 48   dei   candidati   in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
        b)  dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        c)  ordina  che  a  cura  della  segreteria  della sezione la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella Camera di consiglio del 23 giugno
2004.
                       Il Presidente: Calabro'
Il primo referendario estensore: Soricelli  05C0292