N. 94 ORDINANZA 24 febbraio - 8 marzo 2005

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Atto  introduttivo  del  giudizio - Forma dell'ordinanza anziche' del
  ricorso - Ininfluenza - Ricevibilita' del conflitto.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  deputato  per  il  delitto  di  diffamazione  a  mezzo stampa -
  Deliberazione di insindacabilita' delle opinioni espresse, adottata
  dalla   Camera   di   appartenenza   -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione  del  Tribunale  di  Bologna,  prima  sezione penale -
  Ritenuta  lesione  di  attribuzioni  costituzionalmente garantite -
  Sussistenza  dei  requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilita'
  del ricorso - Conseguenti notifica e comunicazione.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 27 maggio 2003.
- Costituzione,  art. 68 comma 1; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 37;
  norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
  art. 26, comma 3.
(GU n.11 del 16-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto fra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
27 maggio    2003,   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dall'onorevole  Vittorio  Sgarbi  nei  confronti  del dott.
Giancarlo  Caselli,  promosso dal Tribunale di Bologna, prima sezione
penale,  con  ricorso  depositato  il  2 novembre 2004 ed iscritto al
n. 274 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che, con ordinanza del 27 ottobre 2004, il Tribunale di
Bologna,  prima sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione  alla delibera adottata il 27 maggio 2003 con la quale - in
conformita'  alla  proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni a
procedere  -  e' stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato
Vittorio Sgarbi e' sottoposto a procedimento penale per il delitto di
diffamazione   a   mezzo   stampa  riguardano  opinioni  espresse  da
quest'ultimo  nell'esercizio  delle sue funzioni parlamentari e sono,
quindi,  insindacabili  ai  sensi  dell'art. 68,  primo  comma, della
Costituzione;
        che  il  Tribunale  premette  che il deputato Sgarbi e' stato
rinviato  a  giudizio,  assieme al direttore del quotidiano «Il Resto
del   Carlino»,  per  aver  offeso  gravemente  -  con  dichiarazioni
asseritamente  diffamatorie  contenute  in  un  articolo  apparso sul
menzionato  quotidiano  in data 31 dicembre 1998 - la reputazione del
dott.  Giancarlo  Caselli,  all'epoca  Procuratore  della  Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, indicandolo espressamente quale causa
della morte per suicidio del magistrato Luigi Lombardini, avvenuta in
data  11 agosto  1998,  in  quanto  avrebbe  tenuto  nei confronti di
quest'ultimo  un  comportamento  di  violenza  intollerabile, tale da
condurlo alla disperazione e, quindi, al suicidio;
        che,  instauratosi,  a  seguito di querela da parte del dott.
Caselli,  il procedimento penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi,
la  Camera  dei  deputati,  con  la delibera oggetto di conflitto, ha
stabilito  che  le  dichiarazioni  in  argomento  dovevano  ritenersi
rientranti  nella prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost.,
facendo  proprie  le  conclusioni  cui era pervenuta la Giunta per le
autorizzazioni  secondo  cui esse, oltre ad inserirsi nel contesto di
una  perdurante  polemica  politica  condotta dal deputato Sgarbi nei
confronti  dell'operato  di  certi  magistrati,  trovavano  anche una
sostanziale   corrispondenza  nell'interrogazione  a  risposta  orale
presentata  dal  medesimo  in  data  15 settembre  1998  (Atto Camera
n. 3-02843);
        che  il  giudice  a  quo  rammenta  poi  che,  nelle more del
procedimento,  e'  entrata in vigore la legge 20 giugno 2003, n. 140,
contenente   disposizioni   per   l'attuazione   dell'art. 68  Cost.,
precisando  di  aver  sollevato, nel corso del medesimo giudizio, una
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 di detta legge,
ritenuto  esorbitante  rispetto ai limiti fissati dall'art. 68, primo
comma, Cost. per l'immunita' parlamentare;
        che,  a  seguito  della  decisione  di  questa  Corte, con la
sentenza  n. 120 del 2004, della menzionata questione incidentale, il
Tribunale  di  Bologna  ritiene di aver conservato intatto il proprio
potere  di  sollevare  conflitto  di attribuzione nei confronti della
delibera  di  insindacabilita',  in quanto, nella citata sentenza, in
merito  alla  difficile problematica della definizione dei limiti del
c.d.   nesso   funzionale,   e'  stato  sostanzialmente  ribadito  il
precedente orientamento della Corte (v. sentenze n. 10, n. 11, n. 56,
n. 320,  n. 321  e n. 420 del 2000 e sentenza n. 50 del 2002) secondo
cui  non  tutte  le  affermazioni  rese dai componenti del Parlamento
possono       godere       della      prerogativa      costituzionale
dell'insindacabilita',   essendo  invece  sempre  necessario  che  le
opinioni  rese  siano  legate  con l'attivita' di funzione dal citato
nesso,  il  quale  costituisce il punto di equilibrio tra le garanzie
dei  parlamentari, il principio di uguaglianza ed i diritti dei terzi
oggetto delle dichiarazioni contestate;
        che il ricorrente ricorda che la piu' recente sentenza n. 246
del 2004, confermando simile orientamento, ha ribadito che la portata
del nesso funzionale deve essere valutata caso per caso;
        che,  nel  caso specifico, la delibera di insindacabilita' si
fonda,  secondo  il  Tribunale,  su  due  presupposti: la sostanziale
corrispondenza  tra  le  dichiarazioni  oggetto del processo penale e
l'interrogazione     parlamentare     sopra    richiamata,    nonche'
l'interpretazione dell'art. 68, primo comma, Cost., data dalla Camera
dei   deputati,   secondo   la  quale  la  prerogativa  in  questione
ricomprende  l'attivita'  di  denuncia  e  di  critica  da  parte del
parlamentare;
        che  tali  presupposti, pero', appaiono al Tribunale in netto
contrasto  con la puntuale lettura del testo costituzionale, compiuta
alla  luce della menzionata giurisprudenza di questa Corte, e cio' da
un  lato  perche'  non  c'e' corrispondenza tra le dichiarazioni rese
alla  stampa  e  l'atto di funzione invocato, dall'altro perche' tali
dichiarazioni  solo  genericamente possono ricondursi ad un'attivita'
di denuncia e di critica;
        che,  richiamando  le gia' citate sentenze n. 10 e n. 420 del
2000  di  questa  Corte,  il  Tribunale  confliggente rammenta che in
simili casi l'art. 68, primo comma, Cost. non puo' essere invocato;
        che  il  Tribunale  precisa,  poi,  di  essere  legittimato a
sollevare  conflitto  di  attribuzione,  essendo  organo competente a
dichiarare  definitivamente la volonta' del potere di appartenenza, a
nulla rilevando che il ricorso abbia la forma dell'ordinanza;
        che il ricorrente conclude, quindi, nel senso che la delibera
di  insindacabilita' assunta dalla Camera dei deputati e' da ritenere
lesiva delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria e
chiede  a  questa  Corte  di  dichiarare  che  non spetta alla Camera
emettere tale delibera e di disporne il conseguente annullamento.
    Considerato che l'adozione, da parte di un organo giurisdizionale
che  solleva  un  conflitto  tra  poteri  dello  Stato,  della  forma
dell'ordinanza  anziche'  del  ricorso  per  l'atto  introduttivo del
giudizio  -  come  e' accaduto nel caso di specie - non comporta, per
se'  sola,  l'irricevibilita'  del conflitto (v., per tutte, sentenze
n. 10 e n. 11 del 2000, n. 298 del 2004);
        che   in   questa   fase  la  Corte  e'  chiamata,  ai  sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  deliberare  se  il  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato  sia ammissibile valutando, senza contraddittorio tra le
parti,   se  ne  sussistano  i  requisiti  soggettivo  ed  oggettivo,
impregiudicata  rimanendo  ogni  definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilita';
        che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Bologna,
prima  sezione  penale,  e'  legittimato  a  sollevare  il conflitto,
essendo  competente  a  dichiarare  definitivamente,  in relazione al
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,   in  considerazione  della  posizione  di  indipendenza,
costituzionalmente   garantita,   di  cui  godono  i  singoli  organi
giurisdizionali;
        che  analogamente  la  Camera dei deputati, che ha deliberato
l'insindacabilita'  delle  opinioni espresse da un proprio membro, e'
legittimata   ad   essere  parte  del  conflitto,  in  quanto  organo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
il   ricorrente  denuncia  la  menomazione  della  propria  sfera  di
attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  in  conseguenza
dell'adozione,   da   parte   della   Camera  dei  deputati,  di  una
deliberazione  ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che
le  opinioni  espresse  da un proprio membro rientrano nell'esercizio
delle  funzioni  parlamentari,  in tal modo godendo della garanzia di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Bologna,  prima  sezione  penale,  nei  confronti  della  Camera  dei
deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al ricorrente Tribunale di Bologna, prima
sezione penale;
        b) che  l'atto  introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto
dall'art. 26,  comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'8 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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