N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2004

Ordinanza  emessa  il  7  dicembre  2004  dal  tribunale regionale di
giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul
ricorso  proposto da Moschen Fiorella ed altra contro Commissario del
Governo per la provincia di Trento ed altro.

Straniero  e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione
  amministrativa   -  Possibilita'  di  regolarizzazione  in  base  a
  circostanze  obiettive  attestanti l'avvenuto inserimento sociale -
  Mancata   previsione  -  Ingiustificato  eguale  trattamento  dello
  straniero  lavoratore  espulso  in  quanto  in posizione irregolare
  rispetto  allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di
  sicurezza  dello  Stato  -  Violazione  del principio di tutela del
  lavoro.
- Decreto-legge  9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a),
  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge
  9 ottobre 2002, n. 222.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma.
(GU n.11 del 16-3-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 79 del 2004
proposto  da  Moschen Fiorella e Krushniak Yewdokiya, rappresentati e
difesi   dagli   avv.ti  Alberto  Cunaccia  e  Giovanni  Rambaldi  ed
elettivamente  domiciliati  presso  il  loro  studio  in  Trento, via
Ambrosi n. 14;
    Contro  il  commissariato del governo per la provincia di Trento,
in  persona  del Commissario pro tempore; il questore della provincia
di   Trento,   entrambi   rappresentati   e   difesi  dall'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato  e presso la stessa domiciliati in Trento,
largo  Porta  Nuova n. 9, per l'annullamento, previa sospensione, del
provvedimento  del Commissario del Governo per la Provincia di Trento
prot.  n. SP/PRT/2512/2003  dell'8 agosto 2003, notificato in data 22
febbraio  2004,  con  il quale e' stata respinta l'istanza presentata
dalla  signora Moschen Fiorella per la regolarizzazione del cittadino
extracomunitario ucraino signora Krushniak Yewdokiya, nonche' di ogni
altro presupposto, connesso e conseguente;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  7 ottobre 2004 - relatore il
Cons. Fiorenzo Tomaselli - l'avv. Flavio Maria Bonazza, in dichiarata
sostituzione   dell'avv.   Giovanni  Rambaldi,  per  i  ricorrenti  e
l'avvocato   della  Stato  Guido  Denicolo'  per  le  Amministrazioni
resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato in data 3 marzo 2004 le signore Fiorella
Moschen  e Krushniak Yewdokiya - la prima quale datore di lavoro e la
seconda  quale  lavoratore  subordinato  extracomunitario (ucraino) -
impugnavano,   chiedendone   l'annullamento,  previa  sospensiva,  il
decreto del Commissario del Governo per la provincia di Trento dell'8
agosto 2003 (prot. n. SP/822/PRT/2512/2003), con il quale - a seguito
del  diniego  di  nulla  osta  da  parte della Questura di Trento, in
quanto  lo straniero risulta precedentemente «espulso ed accompagnato
alla  frontiera»  -  e' stata respinta la domanda di regolarizzazione
proposta   dalla   signora   Moschen   per   il  predetto  lavoratore
extracomunitario   ai   sensi  del  d.l.  9  settembre  2002,  n. 195
(convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222).
    A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto:
        1) eccesso di poter per difetto di motivazione. Violazione di
legge: art. 3 legge n. 241/1990;
        2) violazione dell'art. 1 della legge n. 222/2002. Eccesso di
potere per mancanza di motivazione e irragionevolezza;
        3)  incostituzionalita' dell'art. 1, comma 8, lett. a), della
legge  n. 222/2002  per  contrasto con gli artt. 3, 10, 23 e 97 della
Costituzione.
    Si  costituiva  in  giudizio  l'Amministrazione statale intimata,
contestando  la  fondatezza  del  ricorso  e  chiedendone  quindi  il
rigetto.
    Con  ordinanza  n. 26/2004  il  tribunale  accoglieva  la domanda
incidentale di sospensione dell'atto impugnato.
    Alla  pubblica  udienza del 7 ottobre 2004 la causa e' passata in
decisione.

                            D i r i t t o

    1.   -   Va   anzitutto,   precisato   che   l'impugnato  decreto
commissariale  costituisce  la rigorosa applicazione del disposto del
citato   art. 1,  comma 8,  lett.  a),  del  d.l.  n. 195  del  2002,
convertito  nella  legge  n. 222  del  2002  (Disposizioni urgenti in
materia  di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
che  esclude  la  possibilita'  di  regolarizzare  la  posizione  del
lavoratore  extracomunitario  quando  esso  sia  stato  colpito da un
provvedimento  di  espulsione  con  successivo  accompagnamento  alla
frontiera: situazione che ricorre appunto nel caso di specie.
    Ne  consegue  che la decisione del ricorso dipende esclusivamente
dalla  valutazione in ordine alla possibile incostituzionalita' della
suddetta  norma:  di  qui la rilevanza processuale della questione di
legittimita' costituzionale della norma medesima.
    Ritiene,  in  proposito,  il Collegio che detta questione non sia
manifestamente  infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 35, primo comma della Costituzione, nei termini appresso indicati.
    2.  -  Statuisce,  in  concreto, l'art. 1, comma 8, lett. a), del
d.l.   n. 195   del   2002  (nel  testo  sostituito  dalla  legge  di
conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di
lavoro  non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti
dei  quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi  dal  mancato  rinnovo  del  permesso di soggiorno, salvo che
sussistano  le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di  circostanze  obiettive  riguardanti l'inserimento sociale» revoca
che  «non  puo'  essere in ogni caso disposta» non solo nelle ovvie e
giustificate  ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il
lavoratore  extracomunitario risulti destinatario di un provvedimento
di  espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica».
    Questa  parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio,
seri dubbi di costituzionalita' sotto una duplice angolatura.
    A)  In  primo  luogo  essa,  con  riguardo alle altre ipotesi ivi
segnate  e con richiamo all'art. 13 del testo unico sull'immigrazione
(d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.), viene ad operare un identico
trattamento  negativo per situazioni profondamente diverse e cioe' da
un  lato  le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine
pubblico  o  di  sicurezza  dello Stato o di pericolosita' sociale, e
dall'altro  le  espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell'interessato, spesso
dovuta  a  difficolta'  oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza
penale.
    Una  siffatta  scelta  del  legislatore, ingiustificata sul piano
logico-giuridico  ed  inconcepibile  in  relazione  alle  intrinseche
finalita'  della  legge,  appare  in  contrasto  con  il fondamentale
principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3,  primo comma, della
Costituzione,  che,  imponendo  appunto  un  eguale trattamento delle
situazioni  giuridiche  identiche, vieta, per converso, l'adozione di
una  stessa disciplina per posizioni radicalmente differenziate, come
quella di specie.
    B)  In  secondo  luogo  la  norma  in esame, laddove introduce il
divieto  di  «revoca»  del  provvedimento  di espulsione nell'ipotesi
indicata  (mero  accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di
ordine  pubblico  o di pericolosita' sociale), sembra porsi in palese
contrasto  con  il  principio  (precettivo  e  programmatico)  di cui
all'art. 35,   primo   comma,  della  Costituzione  secondo  cui  «la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».
    Non  v'e', infatti, dubbio che a regolarizzazione del rapporto di
lavoro   del   cittadino   extracomunitario   concorre   in   maniera
determinante  a  quell'«inserimento  sociale»  di cui parla la norma,
rappresentando  nel  contempo  la  condizione  per  la  «revoca»  del
provvedimento di espulsione.
    Una  scelta  restrittiva  sul  punto non e' certo conforme, sotto
tale  profilo, alla ratio della legge in parola e non risulta percio'
stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale.
    3.  - Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale,  in  parte  qua,  dell'art. 1, comma 8, lett. a), del
d.l.  9  settembre  2002,  n. 195  (convertito con la legge 9 ottobre
2002, n. 222), innegabile essendo, d'altra parte, la sua rilevanza ai
fini della decisione del ricorso in epigrafe.
                              P. Q. M.
    Visti   gli   artt. 134   della   Costituzione,   1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo
1953,  n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata - con
riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma,  e  35, primo comma, della
Costituzione  - la questione di legittimita' costituzionale, in parte
qua,  dell'art. 1,  comma 8,  lett. a), del d.l. n. 195 (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro  irregolare  di
extracomunitari), convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222.
    Sospende  il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  Segreteria  di  questo Tribunale di provvedere alla
notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, nonche' alla comunicazione
della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Trento, nella Camera di consiglio del 7 ottobre
2004.
                       Il Presidente: Numerico
Il consigliere estensore: Tomaselli  05C0308