N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2004
Ordinanza emessa il 7 dicembre 2004 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Moschen Fiorella ed altra contro Commissario del Governo per la provincia di Trento ed altro. Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilita' di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato - Violazione del principio di tutela del lavoro. - Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma.(GU n.11 del 16-3-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 79 del 2004 proposto da Moschen Fiorella e Krushniak Yewdokiya, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Cunaccia e Giovanni Rambaldi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trento, via Ambrosi n. 14; Contro il commissariato del governo per la provincia di Trento, in persona del Commissario pro tempore; il questore della provincia di Trento, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Trento, largo Porta Nuova n. 9, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Trento prot. n. SP/PRT/2512/2003 dell'8 agosto 2003, notificato in data 22 febbraio 2004, con il quale e' stata respinta l'istanza presentata dalla signora Moschen Fiorella per la regolarizzazione del cittadino extracomunitario ucraino signora Krushniak Yewdokiya, nonche' di ogni altro presupposto, connesso e conseguente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 - relatore il Cons. Fiorenzo Tomaselli - l'avv. Flavio Maria Bonazza, in dichiarata sostituzione dell'avv. Giovanni Rambaldi, per i ricorrenti e l'avvocato della Stato Guido Denicolo' per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato in data 3 marzo 2004 le signore Fiorella Moschen e Krushniak Yewdokiya - la prima quale datore di lavoro e la seconda quale lavoratore subordinato extracomunitario (ucraino) - impugnavano, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, il decreto del Commissario del Governo per la provincia di Trento dell'8 agosto 2003 (prot. n. SP/822/PRT/2512/2003), con il quale - a seguito del diniego di nulla osta da parte della Questura di Trento, in quanto lo straniero risulta precedentemente «espulso ed accompagnato alla frontiera» - e' stata respinta la domanda di regolarizzazione proposta dalla signora Moschen per il predetto lavoratore extracomunitario ai sensi del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222). A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto: 1) eccesso di poter per difetto di motivazione. Violazione di legge: art. 3 legge n. 241/1990; 2) violazione dell'art. 1 della legge n. 222/2002. Eccesso di potere per mancanza di motivazione e irragionevolezza; 3) incostituzionalita' dell'art. 1, comma 8, lett. a), della legge n. 222/2002 per contrasto con gli artt. 3, 10, 23 e 97 della Costituzione. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione statale intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone quindi il rigetto. Con ordinanza n. 26/2004 il tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 la causa e' passata in decisione. D i r i t t o 1. - Va anzitutto, precisato che l'impugnato decreto commissariale costituisce la rigorosa applicazione del disposto del citato art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195 del 2002, convertito nella legge n. 222 del 2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), che esclude la possibilita' di regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario quando esso sia stato colpito da un provvedimento di espulsione con successivo accompagnamento alla frontiera: situazione che ricorre appunto nel caso di specie. Ne consegue che la decisione del ricorso dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine alla possibile incostituzionalita' della suddetta norma: di qui la rilevanza processuale della questione di legittimita' costituzionale della norma medesima. Ritiene, in proposito, il Collegio che detta questione non sia manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma della Costituzione, nei termini appresso indicati. 2. - Statuisce, in concreto, l'art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195 del 2002 (nel testo sostituito dalla legge di conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di lavoro non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale» revoca che «non puo' essere in ogni caso disposta» non solo nelle ovvie e giustificate ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il lavoratore extracomunitario risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica». Questa parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio, seri dubbi di costituzionalita' sotto una duplice angolatura. A) In primo luogo essa, con riguardo alle altre ipotesi ivi segnate e con richiamo all'art. 13 del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.), viene ad operare un identico trattamento negativo per situazioni profondamente diverse e cioe' da un lato le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di pericolosita' sociale, e dall'altro le espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell'interessato, spesso dovuta a difficolta' oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza penale. Una siffatta scelta del legislatore, ingiustificata sul piano logico-giuridico ed inconcepibile in relazione alle intrinseche finalita' della legge, appare in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, che, imponendo appunto un eguale trattamento delle situazioni giuridiche identiche, vieta, per converso, l'adozione di una stessa disciplina per posizioni radicalmente differenziate, come quella di specie. B) In secondo luogo la norma in esame, laddove introduce il divieto di «revoca» del provvedimento di espulsione nell'ipotesi indicata (mero accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di ordine pubblico o di pericolosita' sociale), sembra porsi in palese contrasto con il principio (precettivo e programmatico) di cui all'art. 35, primo comma, della Costituzione secondo cui «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». Non v'e', infatti, dubbio che a regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario concorre in maniera determinante a quell'«inserimento sociale» di cui parla la norma, rappresentando nel contempo la condizione per la «revoca» del provvedimento di espulsione. Una scelta restrittiva sul punto non e' certo conforme, sotto tale profilo, alla ratio della legge in parola e non risulta percio' stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale. 3. - Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), innegabile essendo, d'altra parte, la sua rilevanza ai fini della decisione del ricorso in epigrafe.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222. Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2004. Il Presidente: Numerico Il consigliere estensore: Tomaselli 05C0308