N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2004
Ordinanze 140 e 141 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse rispettivamente il 19 gennaio 2004 e il 29 dicembre 2003 (pervenute alla Corte costituzionale il 28 febbraio 2005) dal Giudice di pace di Civitavecchia nei procedimenti civili vertenti tra: Galli Alessandro contro il Ministero dell'interno - Polizia stradale di Roma (R.O. 140/2005); Fratini Enrico contro il comune di Civitavecchia (R.O. 141/2005). Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparita' di trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti - Limitazione della liberta' e dell'eguaglianza - Ingiustificata limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti della P.A. - Legge 1° agosto 2003, n. 214 [recte: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)], art. 204-bis [comma 3]. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.11 del 16-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva nel procedimento promosso da Alessandro Galli contro il Mistero dell'interno - Polizia stradale di Roma reg. al n 1302/2003, letti ed esaminati gli atti osserva: che tale opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazioni del codice della strada non e' stata integratata dal libretto postale con il versamento del deposito cauzionale siccome prescritto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 in quanto il ricorrente non ha le possibilita' economiche come dimostrato dalla documentazione prodotta; che tuttavia la parte, nei motivi di opposizione, ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 204-bis di tale ultima legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e tale eccezione ha ribadito in udienza che pertanto questo giudice non puo' sottrarsi all'obbligo di esaminare la sussistenza di illegittimita' costituzionale della legge; che deve applicare e che, nel caso di specie, e' indubbio che l'art. 204-bis introdotto dalla surrichiamata legge del 1° agosto 2003 n. 214, ed inserito nel decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada), certamente non e' conforme alla Costituzione per cui intende sollevare, come in effetti con il presente atto solleva, incidente di costituzionalita' nei termini che seguono: Rilevanza della questione Nel caso che ci occupa appare del tutto evidente che sussiste il collegamento giuridico tra res judicanda e la norma che si ritiene incostituzionale. Infatti, come evidenziato nelle premesse, laddove si ritenesse che l'art. 204-bis in esame, fosse da ritenere legittimo costituzionalmente, il ricorso, in mancanza dell'avvenuto deposito cauzionale, dovrebbe, tout court, essere dichiarato inammissibile, mentre ove si concretizzasse il contrasto costituzionale della norma l'opposizione dovrebbe esaminarsi nel merito. Manifesta fondatezza della incostituzionalita' per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione Se l'art. 204-bis in esame fosse conforme ai principi affermati dalla Carta costituzionale si dovrebbe riconoscere che la diversa posizione che il legislatore ha riservato a tutti i cittadini e alla pubblica amministrazione non abbia violato alcun precetto costituzionale, ma, sopratutto, che tali precetti non siano stati violati tra gli stessi cittadini. Dal disposto in esame emerge invece un'eclatante disparita' di trattamento tra il cittadino piu' abbiente e quello che ha invece minori capacita' economiche. Ma v'e' di piu', ove si consideri che viene anche preclusa al cittadino meno abbiente la possibilita' di avvalersi della scelta disposta con lo stesso decreto legislativo n. 285/1992 art. 204 di proporre alternativamente ricorso al Prefetto o al Giudice di pace. Infatti la presentazione del ricorso al Prefetto gode dell'esenzione dal versamento di qualunque somma a differenza di quanto prescritto, con la modifica e l'inserimento dell'art. 204-bis, per la proposizione dell'opposizione avanti al Giudice di pace. Cio', poi, senza considerare che il versamento cauzionale essendo pari alla meta' del massimo della sanzione equivale, se non addirittura eccede, il minimo della sanzione irrogata nel caso di immediato pagamento. Si rivela quindi evidente che il ricorso al Giudice di pace sarebbe riservato solo a soggetti facoltosi penalizzando inevitabilmente ed indiscriminatamente i cittadini sul piano economico e sociale limitando la liberta' e l'uguaglianza degli stessi. Ma la disposizione della norma e' ancora piu' drastica e gravosa laddove si consideri che se il versamento viene corrisposto e, per mero errore materiale, l'opponente incorre in un errore di calcolo e versa quindi un importo minore, sia pure di un centesimo di euro, il giudice deve dichiarare il ricorso inammissibile senza poter concedere alla parte neppure la possibilita' di integrare la somma versata entro prefiggendo termine e quindi provvedere all'eventuale declaratoria d'inammissibilita' solo dopo che tale termine fosse decorso invano. Per quanto fin qui esposto deve evidenziarsi ancora l'ingiustificato ostacolo imposto per la sola sede giurisdizionale, dall'art. 204-bis, imperocche' viene violato il disposto dell'art. 24 della Carta costituzionale che assicura a tutti i cittadini la possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi aggiungendo che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Viene infatti leso tale diritto di difesa assicurato dall'art. 24 Cost. laddove il ricorrente, che non disponga di una sufficiente agiatezza economica, e' penalizzato e leso nell'esercizio di tale diritto atteso che per adire direttamente il Giudice di pace, deve sottostare all'imposizione del versamento della cauzione con l'ingiusto ulteriore vantaggio per l'Autorita' opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovutogli. In tal modo viene, di fatto, indotto il cittadino meno abbiente a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale e scoraggia l'unico mezzo di tutela che il ricorrente ha a propia disposizione, costringendolo cosi' a rinunciare alla tutela in tale sede dovendosi rivolgere umicamente e forzatamente, stante le precarie condizioni economiche, al Prefetto, con l'aggravaute che in tale sede non puo' essergli riconosciuto nessun indennizzo, neppure per le spese vive oltre che quelle per l'assistenza di professionisti. Tutto cio' premesso ritiene questo Giudice che non possa ritenersi manifestamente infondata la sussistenza di incostituzionalita' dell'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003, n. 214.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003, n. 214 in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del presente giudizio e che la cancelleria curi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa notificazione della presente ordinanza: 1) alle parti in causa; 2) al sig. Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai sig. ri Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Civitavecchia addi', 16 gennaio 2004 Il giudice di pace: Mosconi 05C0318