N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  marzo  2005  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)

Energia  -  Norme  della  Regione Emilia-Romagna - Obiettivi generali
  della programmazione energetica della Regione e degli enti locali -
  Riduzione   delle  emissioni  inquinanti  e  climateranti,  nonche'
  assicurazione   delle   condizioni  di  compatibilita'  ambientale,
  paesaggistica e territoriale delle attivita' di ricerca, produzione
  e distribuzione di qualsiasi forma di energia - Ricorso del Governo
  della  Repubblica  -  Denunciata invasione della competenza statale
  esclusiva  in  materia  di tutela dell'ambiente - Eventuale lesione
  dei  principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie
  di competenza concorrente.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
  comma 3, lett. c).
- Costituzione,  art. 117,  comma  secondo, lett. s) [e comma terzo];
  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 69, comma 1, lett. e).
Energia  -  Norme della Regione Emilia-Romagna - Individuazione delle
  fonti   energetiche   rinnovabili   -  Ricorso  del  Governo  della
  Repubblica - Denunciata esorbitanza dalla definizione comunitaria e
  dall'elencazione    delle   fonti   rinnovabili   contenuta   nella
  legislazione   statale   attuativa   -   Contrasto   con  principio
  fondamentale della materia.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
  comma 5.
- Costituzione,  art. 117,  commi  primo  e terzo; d.lgs. 29 dicembre
  2003,   n. 387,   art. 2,   lett.   a);  direttiva  2001/77/CE  del
  27 settembre 2001, art. 2.
Energia  -  Norme della Regione Emilia-Romagna - Funzioni concernenti
  il  rilascio  dell'intesa  di  cui alla legge n. 55/2002 - Previsto
  esercizio  da  parte  della Regione, «in conformita» agli indirizzi
  predisposti   della  Giunta  Regionale  per  il  raggiungimento  di
  condizioni   di   sicurezza,   continuita'  ed  economicita'  degli
  approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale -
  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica - Denunciata violazione di
  principi fondamentali della legislazione statale - Contrasto con le
  esigenze  di efficienza ed equilibrio della rete nazionale e con le
  competenze all'uopo attribuite allo Stato.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 2,
  comma 1, lett. k).
- Costituzione,  art. 117,  comma  terzo; d.l. 7 febbraio 2002, n. 7,
  convertito  con modifiche nella legge 9 aprile 2002, n. 55, art. 1,
  comma 1;  legge  23 agosto  2004, n. 239, art. 1, commi 3, 4, lett.
  d), 7 e 8.
Energia  -  Norme della Regione Emilia-Romagna - Funzioni concernenti
  l'adozione  di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di
  energia  -  Attribuzione  alla  Regione della relativa competenza -
  Ricorso  del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la
  legislazione  statale di principio (che, in attuazione di direttiva
  comunitaria,   attribuisce   l'attivita'  di  indirizzo  agli  enti
  locali).
- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 2,
  comma 1, lett. o).
- D.Lgs.  23 marzo 2000, n. 164, art. 14, comma 1; direttiva 98/30/CE
  del 22 giugno 1998.
Energia   -  Norme  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Autorizzazioni
  all'installazione   e  all'esercizio  delle  reti  di  trasporto  e
  distribuzione  dell'energia  -  Attribuzione  alle  Province  della
  relativa  competenza  -  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica -
  Denunciato  contrasto con la legislazione statale di principio (che
  riserva la suddetta funzione a Comuni, unioni di Comuni e Comunita'
  montane).
- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 3,
  comma 1, lett. c).
- D.Lgs. 23 marzo 2000, n. 164, art. 14, commi 1 e 2.
Energia   -   Norme   della   Regione   Emilia-Romagna   -  Procedure
  autorizzative  degli  impianti  energetici di competenza degli enti
  locali - Applicabilita', fino all'entrata in vigore dei regolamenti
  locali,  della  disciplina contenuta nei regolamenti adottati dalla
  Giunta   regionale   per  le  procedure  autorizzative  di  propria
  competenza  -  Ricorso  del  Governo  della Repubblica - Denunciata
  previsione  di  norme regolamentari «suppletive» - Contrasto con la
  ripartizione   rigida  del  potere  regolamentare  disegnata  dalla
  giurisprudenza  costituzionale  (sentenze nn. 303/2003 e 30/2005) -
  Invasione della potesta' regolamentare dei Comuni.
- Legge   della   Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 26,
  art. 16, commi 1, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.
Energia  -  Norme della Regione Emilia-Romagna - Messa fuori servizio
  degli  impianti  di  generazione  di  energia  elettrica di potenza
  nominale  maggiore di 10 MVA - Prevista autorizzazione di termini e
  modalita'  da  parte  dell'Amministrazione competente - Ricorso del
  Governo  della  Repubblica  -  Denunciata  lesione della competenza
  statale  in  ordine  al  procedimento  di  messa  fuori  servizio -
  Contrasto con la legislazione statale di principio.
- Legge   della   Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 26,
  art. 20, comma 1.
- Costituzione,  art. 117,  comma terzo; d.l. 29 agosto 2003, n. 239,
  convertito   con  modiche  nella  legge  27 ottobre  2003,  n. 290,
  art. 1-quinquies.
Energia  - Norme della Regione Emilia-Romagna - Prevista stipulazione
  di  intese  della  Regione  con  lo  Stato a fini di integrazione e
  coordinamento  tra  la  politica energetica regionale e nazionale -
  Ricorso   del  Governo  della  Repubblica  -  Denunciata  possibile
  incidenza  sull'ordinamento  e  sull'organizzazione  amministrativa
  dello   Stato   -   Contrasto   il   principio  fondamentale  della
  legislazione  statale  che  prevede  l'intesa  tra  Stato e Regione
  soltanto per i singoli procedimenti di autorizzazione.
- Legge   della   Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 26,
  art. 21.
- Costituzione,  artt. 117,  comma secondo, lett. g); d.l. 7 febbraio
  2002,  n. 7,  convertito  con  modiche  nella  legge 9 aprile 2002,
  n. 55, art. 1, commi 1 e 2.
Energia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsto promuovimento
  di  intese  da  parte  della  Regione con l'Autorita' nazionale per
  l'energia   elettrica  ed  il  gas  -  Ricorso  del  Governo  della
  Repubblica  -  Denunciata  possibile  incidenza  sull'ordinamento e
  sull'organizzazione di un'istituzione avente competenza nazionale.
- Legge   della   Regione  Emilia-Romagna 23  dicembre  2004,  n. 26,
  art. 22, comma 4.
- [Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g)].
(GU n.13 del 30-3-2005 )
    Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

    Nei  confronti  della  Regione Emilia-Romagna, in persona del suo
presidente  per  la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della  legge  regionale  n. 26 del 23 dicembre 2004, Disciplina della
programmazione  energetica  territoriale  ed  altre  disposizioni  in
materia  di  energia  (BUR  n. 175 del 28 dicembre 2004) nell'art. 1,
comma  3, lett. c), e comma 5, nell'art. 5, comma 1, lett. k) e comma
2, lett. o), nell'art. 3, comma 1, lett. c), nell'art. 16, commi 1, 6
e 7, nell'art. 20, comma 1, nell'art. 21, nell'art. 22, comma 4.
    Art.1, comma 3, lett. c).
    La  norma  prevede che attraverso la programmazione della regione
ed  agli  enti locali sono definiti «gli obiettivi di riduzione delle
emissioni  inquinanti  e  climateranti  e assicurare le condizioni di
compatibilita'   ambientale,   paesaggistica   e  territoriale  delle
attivita' di cui al comma 2».
    La  compatibilita' ambientale rientra nella tutela dell'ambiente,
assegnata  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato dall'art. 117,
secondo comma, lett. s) della Costituzione.
    Le   emissioni  inquinanti  non  hanno  sicuramente  rilievo  ne'
paesaggistico  ne'  territoriale, come vorrebbe la norma, perche' non
comportano alterazioni dei profili territoriali.
    Questi  richiami  sono  stati  evidentemente inseriti nella norma
solo per radicare una competenza regionale, invece insussistente.
    Nessun'altra materia e' richiamata, il che sta significare che la
regione non aveva altre sue competenze da far valere.
    Se poi fosse individuata una qualche competenza concorrente della
regione,  sarebbero  stati  violati  i  principi  fissati dalla legge
statale.  L'art. 69,  comma  1,  lett.  e)  del  d.  lgs. n. 112/1998
conserva  allo  Stato  in  quanto  compiti  di  rilievo nazionale, la
«determinazione  di  valori limite, standard, obiettivi di qualita' e
sicurezza  e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello
adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale». In questi
principi trova conferma che i valori limite, disciplinati dalla norma
impugnata,  attengono  alla  tutela  dell'ambiente  e  non  di  altri
interessi.
    Art. 1, comma 5.
    Vi sono individuate le fonti rinnovabili di energia.
    La individuazione delle fonti energetiche rinnovabili rientra tra
i   principi   fondamentali   di  competenza  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
    E  lo  Stato  vi  ha  provveduto nell'art. 2, lett. a) del d.lgs.
n. 387/2003  in  attuazione  della  direttiva  2001/77/CE,  che le ha
definite nell'art. 2.
    La  norma  e',  pertanto, costituzionalmente illegittima sotto un
duplice  profilo:  per  violazione  dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione,  per non essersi attenuta alla definizione comunitaria,
come  si  ricava  dal confronto delle due elencazioni; per violazione
dell'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  per  non  esseri
adeguata  ai  principi fondamentali fissati dalla legge statale e per
aver essa stessa sconfinato nell'ambito dei principi fondamentali.
    Art. 2, comma 1, lett. k).
    La  regione  si attribuisce il rilascio dell'intesa che, ai sensi
dell'art.  1.1  del  d.l.  7  febbraio  2002,  n. 7,  convertito  con
modificazioni  nella legge 9 aprile 2002, n. 55, deve intervenire con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
    Risulta,  pertanto,  violato  il  terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione  perche'  la norma stata!e appena richiamata costituisce
un  principio  fondamenta!e,  in  quanto  rivolta  ad  assicurare  la
fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale.
    Nel richiamare, poi, gli indirizzi definiti dalla giunta ai sensi
del  comma  3,  «di  sviluppo del sistema elettrico regionale volti a
garantire,   anche   nel  medio  termine,  il  raggiungimento  ed  il
mantenimento  di condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita'
degli  approvvigionamenti  in  quantita'  commisurata  al  fabbisogno
interno», viola i principi fissati dalla legge n. 239/2004.
    Il  «fabbisogno interno» si deve ritenere come fabbisogno interno
regionale  (in caso contrario l'illegittimita' costituzionale sarebbe
ancora  piu'  evidente). Ma perche' fabbisogno regionale possa essere
preso in considerazione di per se', astraendo da quello nazionale, si
da'  per presupposto che la rete regionale operi autonomamente, senza
tenere conto del quadro nazionale e delle esigenze della rete unica.
    Sono cosi' violati i principi portati dall'art. 1, comma 3, della
legge  statale richiamata dove, in vista degli «obiettivi generali di
politica   energetica»,   compete  allo  Stato  cio'  che  attiene  a
«garantire    sicurezza,    flessibilita'    e    continuita'   degli
approvvigionamenti   di  energia»  (lett.  a)  e  di  «assicurare  la
economicita'  dell'energia offerta ai clienti finali», esattamente le
finalita'  in  vista  delle  quali la norma impugnata ha assegnato la
competenza alla regione.
    Ma  sono violati anche il comma 4, in particolare la lett. d) che
attribuisce  sempre  allo  Stato  le  competenze  per  assicurare  la
adeguatezza  delle  attivita'  energetiche strategiche di produzione,
trasporto  e  stoccaggio  in  modo  che  si  raggiungano  standard di
sicurezza  e  di  qualita'  del  servizio  nella  distribuzione  e la
disponibilita'  di  energia  su  tutto  il territorio nazionale. Sono
infine  violati  anche  i  commi  7 e 8 nelle molteplici disposizioni
rivolte   a   garantire,  insieme  alla  programmazione  di  settore,
l'efficienza e l'equilibrio della rete nazionale.
    Art. 2, comma 1, lett. o).
    L'art. 14  del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della
direttiva   98/30/CE,   al  comma  1  attribuisce  agli  enti  locali
l'attivita'  «di  indirizzo,  di  vigilanza  e  di  programmazione  e
controllo sulle attivita' di distribuzione».
    E'  anche  questo un principio fondamentale rivolto alla corretta
attivita'  di  distribuzione  del  gas  naturale nella quale si tenga
conto  delle  specificita'  territoriali,  attivita'  che e' definita
espressamente attivita' di servizio pubblico.
    La  norma,  prevedendo  invece  la  competenza  della regione per
l'adozione  degli  indirizzi  di  sviluppo, non si e' attenuta a quel
principio.
    Art. 3, comma 1, lett. c).
    Assegnando  la  competenza  alle  province  per le autorizzazioni
all'installazione   e   all'esercizio   delle  reti  di  trasporto  e
distribuzione  dell'energia,  la norma ha violato lo stesso principio
dell'art. 14,  comma 1, del d. lgs. n. 164/2000 poiche', ai sensi del
secondo  comma  dello  stesso  art. 14, per enti locali, ai sensi del
primo  comma,  si  debbono  intendere  i  comuni,  unioni di comuni e
comunita' montane.
    Art. 16, commi 1, 6 e 7.
    Codesta  Corte  ha gia' avuto modo di rilevare che il riparto del
potere  regolamentare e' strutturato rigidamente e che l'enumerazione
tassativa  delle  competenze  portano ad escludere la possibilita' di
dettare   norme  suppletive,  da  cui  non  e'  titolare  del  potere
corrispondente, in attesa che provveda chi ne ha la competenza (sent.
n. 303 del 2003, richiamata nella sent. n. 30 del 2005).
    Ai  sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione i comuni
hanno    potesta'    regolamentare    in   ordine   alla   disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.
    Nel  comma  6  della  norma regionale e' confermato questo potere
regolamentare.
    Senonche'  nel  comma  7 i regolamenti di cui al primo comma, che
dovrebbero  disciplinare  solo «le procedure autorizzative di propria
competenza»,    sono    dichiarate    applicabili   ai   procedimenti
autorizzativi  di  competenza  degli  enti locali sino all'entrata in
vigore  dei  regolamenti  locali.  La  disciplina  complessiva che ne
risulta  viene  a  collidere  con  la norma costituzionale richiamata
secondo il principio interpretativo che codesta Corte ha gia' dato.
    Art. 20, comma 1.
    Ai  sensi  dell'art. 1-quinquies del d.l. 29 agosto 2003, n. 239,
convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, gli
impianti  di  generazione  di  energia  elettrica di potenza nominale
maggiore  di  10  MVA  possono  essere  messi  definitivamente  fuori
servizio   secondo  un  procedimento,  che  vi  e'  disciplinato,  di
competenza statale.
    La  messa  fuori  uso,  come e' evidente, e' disposta in funzione
della  sicurezza  della rete nazionale e secondo tempi e procedimenti
che  ne  debbono  nel  frattempo  garantire  l'equilibrio  e, quindi,
l'efficienza.
    Non  dovrebbe  essere  in  dubbio  che  i  criteri di messa fuori
servizio siano di competenza statale in quanto non possono che essere
gli stessi su tutto il territorio nazionale.
    La  norma  regionale impugnata disciplina direttamente la materia
ed in termini non conformi alla norma di principio statale, dando per
presupposto   che   ogni   regione  possa  introdurre  una  normativa
differenziata.
    E',    pertanto,   violato   l'art. 117,   terzo   comma,   della
Costituzione.
    Art. 21.
    E'  prevista  la  stipulazione  di intese con lo Stato al fine di
assicurare   l'integrazione  ed  il  coordinamento  tra  la  politica
energetica regionale e nazionale.
    Se  alla  norma  dovesse  essere  attribuito  il  solo effetto di
autorizzare  gli organi regionali alla stipulazione, non sorgerebbero
problemi di legittimita' costituzionale.
    Se,  invece, fosse interpretata come disciplina sostanziale della
materia,   la   norma   sarebbe  costituzionalmente  illegittima  per
violazione   dell'art. 117,   secondo   comma,   lett.   g),  poiche'
interferisce   sull'ordinamento   sulla  organizzazione  dello  Stato
ponendo norme di procedimento per l'esercizio di funzioni statali.
    Ma   sarebbe  illegittima  anche  per  violazione  del  principio
fondamentale  fissato  nell'art.  1, commi 1 e 2, del d.l. 7 febbraio
2002,  n. 7,  convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002,
n. 55  dove  l'intesa  e'  prevista  con la conferenza permanente per
quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura
del  fabbisogno  nazionale,  e  con la regione interessata solo per i
singoli procedimenti di autorizzazione.
    Art. 22, comma 4.
    Ragioni analoghe valgono anche per questa norma.
    Se il suo effetto non fosse solo quello di autorizzare gli organi
regionali  alla  stipulazione  delle  intese che vi sono previste, la
norma  violerebbe  gli  stessi  principi  richiamati  sopra  perche',
incidendo  sull'ordinamento  e  la  organizzazione dell'Autorita' per
l'energia   elettrica   ed  il  gas,  che  ha  competenza  nazionale,
attribuirebbe  alla  regione  competenza  in  una materia che investe
l'intero territorio nazionale, quale e' quella individuata attraverso
il  richiamo  del  primo  comma  dello stesso art. 22, materia che e'
necessariamente sottratta alla singola regione.
                              P. Q. M.
    Si   conclude   perche'   le  norme  impugnate  siano  dichiarate
costituzionalmente illegittime.
        Roma, addi' 23 febbraio 2005
           Vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
05C0336