N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Enti locali - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali - Attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, della disciplina dell'ordinamento del personale e dei dirigenti dei comuni - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione delle disposizioni statutarie che non prevedono alcuna competenza legislativa delle Province autonome in materia - Attribuzione della competenza regolamentare circa l'ordinamento del personale e dei dirigenti dei comuni ai comuni stessi - Violazione della competenza esclusiva regionale relativa all'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». - Legge Regione Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7, art. 55. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige art. 65. Enti locali - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali - Attribuzione alle Province autonome, con propria legge, della disciplina dell'ordinamento dei segretari comunali - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione delle disposizioni statutarie che non prevedono alcuna competenza legislativa delle Province autonome in materia di ordinamento dei segretari comunali - Violazione della competenza esclusiva regionale relativa all'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». - Legge Regione Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7, art. 55. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige art. 4, comma 1, n. 3.(GU n.14 del 6-4-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2005 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia. Contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 -- art. 55 -- pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione -- numero straordinario 55 -- 31 dicembre 2004, recante «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali» per violazione dello Statuto di autonomia, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 4, comma 1, n. 3) e art. 65. Nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 31 dicembre 2004, e' apparsa la legge regionale 22 dicenthre 2004, n. 7, recante «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali». L'art. 55 di tale provvedimento, rinvia alle Province autonome di Trento e Bolzano la disciplina, con propria legge, dell'ordinamento del personale e dei dirigenti dei comuni e della materia relativa ai segretari comunali, nel rispetto del principi informatori ivi contemplati. Il che, e' contrario alle norme statutarie in materia. Col presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio - previa delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2005 - impugna l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127 della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti M o t i v i Abbiamo visto che l'art. 55 della legge regionale n. 7/2004 ha disposto che le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinino con propria legge l'ordinamento del personale e dei dirigenti del comuni e quello dei segretari comunali, nel rispetto del principi stabiliti dalla regione con lo stesso art. 55. Tale disposizione, pero', eccede le previsioni contenute nello statuto, che non contempla alcuna competenza legislativa in materia delle province. 1. - Quanto all'ordinamento del personale e dei dirigenti dei comuni, e' appena il caso di notare che lo statuto, all'art. 65, attribuisce alla competenza regolamentare propria dei comuni la relativa disciplina, salvo l'osservanza del principi generali dettati con legge dalla regione. Con esclusione, quindi, di ogni competenza in materia delle province autonome. 2. - Egualmente in relazione ai segretari comunali. Nello statuto, all'art. 4, comma 1, n. 3) -- d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 1) - viene attribuita esclusivamente alla regione una competenza in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», in cui certamente rientra la «materia» dei segretari comunali. E' vero, infatti, che l'art. 97 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, dispone che i segretari comunali (e provincialo) sono dipendenti dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo di cui all'art. 98 e che l'Agenzia, istituita e disciplinata dall'art. 102, d. lgs. cit. ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno, ma non per questo si puo' ritenere che il rapporto fra segretari comunali e comuni possa ritenersi estraneo all'ordinamento degli enti locali. Il rapporto di servizio - ruolo e funzioni - e' ovviamente legato all'ente locale (art. 97 cit.); come lo e', naturalmente, l'atto iniziale e finale del medesimo, di stretta competenza dell'ente locale (artt. 99 e 100); la stessa regolamentazione dell'albo nazionale e' legata alla realta' e al numero delle amministrazioni locali (art. 98). La materia rientra, dunque, nell'ordinamento degli enti locali. Se cosi' non fosse, si spiegherebbe difficilmente la previsione dell'art. 105, di una competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale (e quindi alla Regione Trentino-Alto Adige) e delle province autonome. In relazione a queste, peraltro, e' bene tener presente che, stante la subordinazione della legge ordinaria alle norme statutarie, la previsione dell'art. 105 in esame e' valida, sempre che la competenza legislativa - solo ivi ipotizzata - trovi riscontro nello statuto di autonomia della regione. Che pero', abbiamo visto non c'e': l'art. 4, comma 1, n. 3) prevede solo una competenza esclusiva in materia delle regioni, non delle province. Ne' d'altra parte e' dato rinvenire in altra sede, nelle disposizioni statutarie, una competenza legislativa delle province. Tutto quanto sopra premesso e considerato, e' evidente il contrasto della legge impugnata con l'art. 65 e l'art. 4, comma 1, n. 3) dello statuto di autonomia. 1) Il n. 3) del comma 1, art. 4, e' stato sostituito con la vigente disposizione, sopra riportata con l. cost. 23 settembre 1993, n. 2, art. 6.
P. Q. M. Si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale della detta disposizione. Roma, addi' 16 febbraio 2005 Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta 05C0375