N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria   l'8  marzo  2005  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri)

Enti  locali  -  Norme  della  Regione  Trentino-Alto Adige - Riforma
  dell'ordinamento   delle   autonomie  locali  -  Attribuzione  alle
  Province  autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, della
  disciplina  dell'ordinamento  del  personale  e  dei  dirigenti dei
  comuni   -  Ricorso  dello  Stato  -  Denunciata  violazione  delle
  disposizioni   statutarie   che  non  prevedono  alcuna  competenza
  legislativa delle Province autonome in materia - Attribuzione della
  competenza  regolamentare  circa  l'ordinamento del personale e dei
  dirigenti dei comuni ai comuni stessi - Violazione della competenza
  esclusiva  regionale  relativa all'«ordinamento degli enti locali e
  delle relative circoscrizioni».
- Legge Regione Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7, art. 55.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige art. 65.
Enti  locali  -  Norme  della  Regione  Trentino-Alto Adige - Riforma
  dell'ordinamento   delle   autonomie  locali  -  Attribuzione  alle
  Province    autonome,   con   propria   legge,   della   disciplina
  dell'ordinamento  dei  segretari  comunali  - Ricorso dello Stato -
  Denunciata   violazione   delle  disposizioni  statutarie  che  non
  prevedono  alcuna competenza legislativa delle Province autonome in
  materia  di  ordinamento  dei segretari comunali - Violazione della
  competenza esclusiva regionale relativa all'«ordinamento degli enti
  locali e delle relative circoscrizioni».
- Legge Regione Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7, art. 55.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige art. 4, comma 1, n. 3.
(GU n.14 del 6-4-2005 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  del  ministri  - giusta
delibera  del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2005 - rappresentato
e  difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia.

    Contro  la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente
della  giunta  regionale  pro  tempore,  volto  alla dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto
Adige  22 dicembre 2004, n. 7 -- art. 55 -- pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della  regione  --  numero straordinario 55 -- 31 dicembre
2004,  recante  «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali» per
violazione dello Statuto di autonomia, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
art. 4, comma 1, n. 3) e art. 65.
    Nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 31
dicembre 2004, e' apparsa la legge regionale 22 dicenthre 2004, n. 7,
recante «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali».
    L'art. 55 di tale provvedimento, rinvia alle Province autonome di
Trento  e  Bolzano la disciplina, con propria legge, dell'ordinamento
del  personale e dei dirigenti dei comuni e della materia relativa ai
segretari   comunali,  nel  rispetto  del  principi  informatori  ivi
contemplati. Il che, e' contrario alle norme statutarie in materia.
    Col  presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio
-  previa  delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2005 -
impugna  l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127 della Costituzione e
31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti

                             M o t i v i

    Abbiamo  visto  che  l'art. 55 della legge regionale n. 7/2004 ha
disposto  che  le  Province autonome di Trento e Bolzano disciplinino
con  propria  legge  l'ordinamento  del personale e dei dirigenti del
comuni  e  quello  dei  segretari comunali, nel rispetto del principi
stabiliti  dalla  regione  con  lo stesso art. 55. Tale disposizione,
pero',   eccede  le  previsioni  contenute  nello  statuto,  che  non
contempla alcuna competenza legislativa in materia delle province.
    1.  -  Quanto  all'ordinamento  del personale e dei dirigenti dei
comuni,  e'  appena  il  caso  di notare che lo statuto, all'art. 65,
attribuisce  alla  competenza  regolamentare  propria  dei  comuni la
relativa disciplina, salvo l'osservanza del principi generali dettati
con  legge  dalla regione. Con esclusione, quindi, di ogni competenza
in materia delle province autonome.
    2.  -  Egualmente  in  relazione  ai  segretari  comunali.  Nello
statuto,  all'art. 4, comma 1, n. 3) -- d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
1)  -  viene attribuita esclusivamente alla regione una competenza in
materia   di   «ordinamento   degli  enti  locali  e  delle  relative
circoscrizioni», in cui certamente rientra la «materia» dei segretari
comunali.
    E' vero, infatti, che l'art. 97 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267,
dispone  che  i  segretari  comunali  (e provincialo) sono dipendenti
dall'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo di cui all'art. 98 e
che  l'Agenzia,  istituita e disciplinata dall'art. 102, d. lgs. cit.
ha  personalita'  giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla
vigilanza  del  Ministero  dell'interno,  ma  non  per questo si puo'
ritenere  che  il  rapporto  fra  segretari  comunali  e comuni possa
ritenersi estraneo all'ordinamento degli enti locali.
    Il rapporto di servizio - ruolo e funzioni - e' ovviamente legato
all'ente  locale  (art. 97  cit.);  come  lo e', naturalmente, l'atto
iniziale  e  finale  del  medesimo,  di  stretta competenza dell'ente
locale   (artt. 99  e  100);  la  stessa  regolamentazione  dell'albo
nazionale  e'  legata  alla realta' e al numero delle amministrazioni
locali (art. 98).
    La materia rientra, dunque, nell'ordinamento degli enti locali.
    Se  cosi'  non fosse, si spiegherebbe difficilmente la previsione
dell'art. 105,  di una competenza legislativa esclusiva delle regioni
a  statuto  speciale  (e  quindi  alla Regione Trentino-Alto Adige) e
delle province autonome.
    In  relazione  a  queste,  peraltro,  e' bene tener presente che,
stante la subordinazione della legge ordinaria alle norme statutarie,
la  previsione  dell'art. 105  in  esame  e'  valida,  sempre  che la
competenza  legislativa - solo ivi ipotizzata - trovi riscontro nello
statuto  di  autonomia  della  regione.  Che pero', abbiamo visto non
c'e':  l'art. 4, comma 1, n. 3) prevede solo una competenza esclusiva
in  materia  delle  regioni, non delle province. Ne' d'altra parte e'
dato  rinvenire  in  altra  sede,  nelle disposizioni statutarie, una
competenza legislativa delle province.
    Tutto  quanto  sopra  premesso  e  considerato,  e'  evidente  il
contrasto  della  legge  impugnata con l'art. 65 e l'art. 4, comma 1,
n. 3) dello statuto di autonomia.
          1) Il n. 3) del comma 1, art. 4, e' stato sostituito con la
          vigente  disposizione,  sopra  riportata  con  l.  cost. 23
          settembre 1993, n. 2, art. 6.
                              P. Q. M.
    Si  confida  che  l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della detta disposizione.
      Roma, addi' 16 febbraio 2005
                 Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta
05C0375