N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 marzo 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Previsione che qualora dall'applicazione dell'art. 33, commi 3 e 4 e dell'art. 34 derivi una modificazione degli atti o dei provvedimenti di cui agli artt. 157, 140 e 141 del codice dei beni culturali e del paesaggio, l'entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e' subordinata all'espletamento delle forme di pubblicita' indicate nell'art. 140, commi 2, 3 e 4 del medesimo codice - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della sfera di competenza statale, per l'assenza di ogni riferimento all'accordo Stato-Regioni per apportare adeguamenti al piano paesaggistico elaborato d'intesa - Lesione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e di beni culturali - Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e valorizzazione di beni culturali recati dal codice con riguardo ai beni paesaggistici. - Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, art. 32, comma 3 in relazione agli artt. 33, 34, 48, 51 e 53. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale - Previsione della determinazione, con lo statuto del piano strutturale dei comuni, delle aree nelle quali e' necessaria l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di interventi ed opere, di quelle significativamente degradate o compromesse nelle quali non e' richiesta e di quelle nelle quali la realizzazione stessa puo' avvenire sulla base della verifica di conformita' alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nella pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto la normativa statale di principio in materia di governo del territorio - Assenza di ogni riferimento all'accordo Stato-Regioni. - Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, art. 34, comma 3 in relazione all'art. 87. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico - Costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche - Previsione della sufficienza del mero preavviso scritto alla struttura regionale competente, con allegazione del progetto dell'opera, di una relazione tecnica e di una relazione sulle fondazioni, senza necessita' di preventiva autorizzazione scritta dell'autorita' regionale stessa - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio e di protezione civile - Violazione del diritto dei singoli ad una pari protezione dell'incolumita' e della salute. - Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, art. 105, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo.(GU n.14 del 6-4-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; Nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 12 gennaio 2005 recante «norme per governo del territorio» nell'art. 32, comma 3, nell'art. 34, comma 3, nell'art. 105, comma 3, in relazione all'art. 3, all'art. 117, comma secondo lett. s), lett. l), lett. m), all'art. 117, comma terzo, della Costituzione. La legge n. 1/2005 della Regione Toscana delinea un quadro normativo unitario relativo all'utilizzo del territorio, con particolare riguardo all'urbanistica e all'edilizia. Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 4 marzo 2005, viene impugnata nelle sottoindicate disposizioni. 1) Art. 32, comma 3, in relazione agli artt. 33, 34, 48, 51, 53. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2005, gli strumenti della pianificazione territoriale sono: il piano regionale di indirizzo territoriale (art. 48), il piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 51), il piano strutturale comunale (art. 53). Ai sensi dell'art. 5 gli strumenti della pianificazione territoriale contengono lo statuto del territorio, che assume e ricomprende le invarianti strutturali di cui all'art. 4, quali elementi cardine dell'identita' dei luoghi. L'art. 32, richiamata la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) circa l'individuazione dei beni paesaggistici e precisato che gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico sono compresi negli statuti del piano strutturale comunale, del piano territoriale di coordinamento provinciale, del piano regionale di indirizzo territoriale, in relazione al rispettivo rilievo comunale, sovracomunale o sovraprovinciale (commi 1 e 2), stabilisce (comma 3) che l'entrata in vigore delle disposizioni degli anzidetti strumenti di pianificazione territoriale dalla cui applicazione derivi una modifica degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui all'art. 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati atti e provvedimenti emanati a termini della normativa previgente), all'art. 140 (dichiarazione regionale di notevole interesse pubblico), all'art. 141 (provvedimenti ministeriali sostitutivi) dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio, e' subordinata esclusivamente all'espletamento delle forme di pubblicita' di cui allo stesso art. 140, commi 2, 3, 4 del codice anzidetto (notifica a proprietari, possessori, detentori; trascrizione; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel B.U.R; affissione per novanta giorni nell'albo pretorio di tutti i comuni interessati). La disposizione del terzo comma dell'art. 32 della legge regionale in esame, in quanto non fa riferimento all'accordo Stato-Regione per apportare adeguamenti al piano paesaggistico elaborato d'intesa, in contrasto con l'art. 143, commi 11 e 12 del ripetuto codice, altera l'assetto delle competenze sul regime degli immobili e delle aree di interesse paesaggistico e viola le norme statali di riferimento. Essa, in particolare, invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui alla lettera s) del comma 2 dell'art. 117 Cost. e contrasta con i principi fondamentali (tal'e' quello anzidetto) delle materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali recati dal Codice con riguardo ai beni paesaggistici, in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. 2) Art. 34, comma 3, in relazione all'art. 87. L'art. 34, comma 3, della legge regionale stabilisce che sia lo statuto del piano strutturale dei comuni ad indicare (in conformita' con le previsioni del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento) le aree nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti richiede comunque il previo rilascio della specifica autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 87 nonche' le aree in cui la realizzazione di opere ed interventi non e' soggetta alla previa autorizzazione paesaggistica ma puo' avvenire sulla base della verifica di conformita' alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nella pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalita' previste dalla relativa disciplina, e le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione ugualmente non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Tale disposizione contrasta con la normativa statale di principio in materia di governo del territorio che: ordina gerarchicamente gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali stabilendo la cogenza e prevalenza dei piani paesaggistici (art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio); attribuisce al piano paesaggistico regionale l'individuazione delle aree in cui opere ed interventi consentiti richiedano comunque il previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica nonche' delle aree in cui opere ed interventi ovvero interventi di recupero e riqualificazione non richiedano autorizzazione paesaggistica (art. 143, comma 5 del Codice); esclude l'applicabilita' del comma 5 dell'art. 143 del Codice qualora il piano paesaggistico non sia stato elaborato congiuntamente da Stato e Regione. Essa non fa invero alcuna menzione di tale accordo. 3) Art. 105, comma 3. L'art. 105 della legge regionale in esame (ricompreso nel capo V «disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico), dopo aver stabilito che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche deve darne preavviso scritto alla struttura regionale competente, allegando il progetto dell'opera, una relazione tecnica e una relazione sulla fondazione (commi 1 e 2), prevede che per l'inizio dei lavori non e' necessaria l'autorizzazione della stessa struttura regionale competente. Tale singolare disposizione, che deroga alla previsione dell'art. 18 legge n. 64/1974, ribadita dall'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia), a mente del quale non e' consentito dare inizio a lavori edilizi in zone sismiche senza «preventiva autorizzazione scritta» degli uffici tecnici competenti, si pone in contrasto con i limiti posti in tema di competenza legislativa concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost. e viola altresi il comma 2, lettere l) ed m) dello stesso articolo. Da un lato, invero, viola i principi fondamentali della legislazione statale in tema di governo del territorio e di protezione civile (in senso di prevenzione), quali desumibili dalla prescrizione della preventiva autorizzazione scritta per l'inizio di lavori edilizi in zone sismiche; dall'altro risulta violata la sfera di competenza esclusiva statale stabilita dal comma secondo dell'art. 117 Cost. per quanto attiene all'ordinamento civile (della proprieta' e dei relativi limiti, sub specie di autorizzazione al suo godimento, imposti, tra l'altro, a tutela dell'incolumita' pubblica; cfr. art. 1, comma 6, lett. b) della legge n. 131/2003), nonche' per quanto attiene al livello di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi, pariteticamente, su tutto il territorio nazionale. In definitiva, la censurata disposizione mina la coerenza della stessa legge regionale, ponendosi in contrasto con la previsione dell'art. 96 di questa circa l'obbligo del rispetto della normativa tecnica statale in materia e sovverte il principio fondamentale della necessita' di analitico e specifico riscontro di conformita' di ciascun progetto edilizio in zone sismiche a tale normativa - sotteso alla previsione legislativa statale dell'indispensabilita' della preventiva autorizzazione scritta - da intendere come principio fondamentale in tema di governo del territorio e di protezione civile (in senso preventivo) a scopo di salvaguardia dell'incolumita' pubblica e nella prospettiva di un'uguale assicurazione, su tutto il territorio nazionale, di prestazioni amministrative preordinate a tutela del diritto dei singoli ad una pari protezione dell'incolumita' e salute personale (art. 117, comma 2, lettere l) e m), nonche' art. 3 Cost.).
P. Q. M. Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 3 gennaio 2005, n. 1 della regione Toscana nell'art. 32, comma 3, nell'art. 34, comma 3, nell'art. 105, comma 3, per le ragioni e come sopra precisato. Roma, addi' 7 marzo 2005 Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato 05C0376