N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 marzo 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  15  marzo  2005  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Edilizia  e  urbanistica  -  Regione  Toscana  -  Immobili ed aree di
  notevole    interesse    pubblico    -   Previsione   che   qualora
  dall'applicazione  dell'art. 33,  commi 3 e 4 e dell'art. 34 derivi
  una  modificazione  degli  atti  o  dei  provvedimenti  di cui agli
  artt. 157, 140 e 141 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
  l'entrata  in vigore delle relative disposizioni degli strumenti di
  pianificazione  territoriale  e' subordinata all'espletamento delle
  forme  di  pubblicita'  indicate  nell'art. 140, commi 2, 3 e 4 del
  medesimo  codice - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della
  sfera  di  competenza  statale,  per  l'assenza di ogni riferimento
  all'accordo   Stato-Regioni  per  apportare  adeguamenti  al  piano
  paesaggistico   elaborato   d'intesa   -  Lesione  della  sfera  di
  competenza    statale   in   materia   di   tutela   dell'ambiente,
  dell'ecosistema  e  di  beni  culturali  - Contrasto con i principi
  fondamentali  in materia di governo del territorio e valorizzazione
  di   beni   culturali  recati  dal  codice  con  riguardo  ai  beni
  paesaggistici.
- Legge  della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, art. 32, comma 3
  in relazione agli artt. 33, 34, 48, 51 e 53.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Edilizia  e  urbanistica - Regione Toscana - Disciplina paesaggistica
  del  piano  territoriale di coordinamento e del piano strutturale -
  Previsione   della   determinazione,   con  lo  statuto  del  piano
  strutturale  dei  comuni,  delle  aree  nelle  quali  e' necessaria
  l'autorizzazione  paesaggistica  per la realizzazione di interventi
  ed  opere,  di  quelle  significativamente  degradate o compromesse
  nelle   quali   non  e'  richiesta  e  di  quelle  nelle  quali  la
  realizzazione  stessa  puo'  avvenire  sulla base della verifica di
  conformita'   alle   previsioni   della   disciplina  paesaggistica
  contenuta nella pianificazione territoriale e negli atti di governo
  del  territorio  -  Ricorso  dello  Stato - Denunciato contrasto la
  normativa statale di principio in materia di governo del territorio
  - Assenza di ogni riferimento all'accordo Stato-Regioni.
- Legge  della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, art. 34, comma 3
  in relazione all'art. 87.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Edilizia  e  urbanistica - Regione Toscana - Disciplina dei controlli
  sulle  opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico
  -  Costruzioni,  riparazioni  e  sopraelevazioni in zone sismiche -
  Previsione  della  sufficienza  del  mero  preavviso  scritto  alla
  struttura   regionale  competente,  con  allegazione  del  progetto
  dell'opera,  di  una  relazione  tecnica  e  di una relazione sulle
  fondazioni,  senza  necessita' di preventiva autorizzazione scritta
  dell'autorita'  regionale stessa - Ricorso dello Stato - Denunciata
  violazione  dei principi fondamentali della legislazione statale in
  materia  di  governo  del  territorio  e  di  protezione  civile  -
  Violazione   del   diritto  dei  singoli  ad  una  pari  protezione
  dell'incolumita' e della salute.
- Legge   della  Regione  Toscana 3  gennaio  2005,  n. 1,  art. 105,
  comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo.
(GU n.14 del 6-4-2005 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

    Nei  confronti  della  Regione Toscana, in persona del Presidente
della  giunta  regionale,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione  Toscana 3 gennaio 2005,
n. 1,  pubblicata  nel B.U.R. n. 2 del 12 gennaio 2005 recante «norme
per  governo  del  territorio»  nell'art.  32, comma 3, nell'art. 34,
comma 3,    nell'art. 105,    comma 3,   in   relazione   all'art. 3,
all'art. 117,   comma   secondo   lett.   s),  lett.  l),  lett.  m),
all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.
    La  legge  n. 1/2005  della  Regione  Toscana  delinea  un quadro
normativo   unitario   relativo   all'utilizzo  del  territorio,  con
particolare riguardo all'urbanistica e all'edilizia.
    Tale  legge,  giusta  delibera del Consiglio dei ministri in data
4 marzo 2005, viene impugnata nelle sottoindicate disposizioni.
    1) Art. 32, comma 3, in relazione agli artt. 33, 34, 48, 51, 53.
    Ai   sensi  dell'art. 9  della  legge  regionale  n. 1/2005,  gli
strumenti  della pianificazione territoriale sono: il piano regionale
di   indirizzo  territoriale  (art. 48),  il  piano  territoriale  di
coordinamento  provinciale  (art.  51), il piano strutturale comunale
(art. 53).
    Ai   sensi   dell'art.   5  gli  strumenti  della  pianificazione
territoriale  contengono  lo  statuto  del  territorio,  che assume e
ricomprende  le  invarianti  strutturali  di  cui  all'art. 4,  quali
elementi cardine dell'identita' dei luoghi.
    L'art. 32, richiamata la disciplina del Codice dei beni culturali
e  del  paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) circa l'individuazione dei beni
paesaggistici  e  precisato  che gli immobili e le aree dichiarati di
notevole  interesse  pubblico  sono  compresi negli statuti del piano
strutturale   comunale,   del  piano  territoriale  di  coordinamento
provinciale,  del  piano  regionale  di  indirizzo  territoriale,  in
relazione   al   rispettivo   rilievo   comunale,   sovracomunale   o
sovraprovinciale (commi 1 e 2), stabilisce (comma 3) che l'entrata in
vigore delle disposizioni degli anzidetti strumenti di pianificazione
territoriale dalla cui applicazione derivi una modifica degli effetti
degli  atti  e  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 157  (notifiche
eseguite,  elenchi  compilati  atti e provvedimenti emanati a termini
della normativa previgente), all'art. 140 (dichiarazione regionale di
notevole    interesse    pubblico),    all'art. 141    (provvedimenti
ministeriali  sostitutivi)  dello  stesso Codice dei beni culturali e
del  paesaggio,  e' subordinata esclusivamente all'espletamento delle
forme  di  pubblicita' di cui allo stesso art. 140, commi 2, 3, 4 del
codice  anzidetto  (notifica  a  proprietari,  possessori, detentori;
trascrizione;  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale e nel B.U.R;
affissione  per  novanta  giorni nell'albo pretorio di tutti i comuni
interessati).
    La   disposizione   del  terzo  comma  dell'art. 32  della  legge
regionale   in  esame,  in  quanto  non  fa  riferimento  all'accordo
Stato-Regione   per  apportare  adeguamenti  al  piano  paesaggistico
elaborato  d'intesa,  in  contrasto con l'art. 143, commi 11 e 12 del
ripetuto  codice,  altera l'assetto delle competenze sul regime degli
immobili  e  delle  aree  di interesse paesaggistico e viola le norme
statali di riferimento.
    Essa,  in  particolare, invade la competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
di  cui  alla  lettera s) del comma 2 dell'art. 117 Cost. e contrasta
con  i  principi fondamentali (tal'e' quello anzidetto) delle materie
governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali recati dal
Codice  con  riguardo  ai beni paesaggistici, in violazione dell'art.
117, comma 3, Cost.
    2) Art. 34, comma 3, in relazione all'art. 87.
    L'art. 34,  comma 3,  della legge regionale stabilisce che sia lo
statuto  del piano strutturale dei comuni ad indicare (in conformita'
con  le  previsioni  del  piano di indirizzo territoriale e del piano
territoriale  di  coordinamento) le aree nelle quali la realizzazione
delle opere e degli interventi consentiti richiede comunque il previo
rilascio   della   specifica   autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'art. 87  nonche'  le  aree  in  cui  la realizzazione di opere ed
interventi  non  e' soggetta alla previa autorizzazione paesaggistica
ma  puo'  avvenire  sulla  base  della  verifica  di conformita' alle
previsioni    della    disciplina   paesaggistica   contenuta   nella
pianificazione  territoriale  e negli atti di governo del territorio,
effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e
con  le  modalita'  previste  dalla  relativa  disciplina,  e le aree
significativamente   compromesse   o   degradate   nelle   quali   la
realizzazione   degli   interventi  di  recupero  e  riqualificazione
ugualmente    non    richiede    il    rilascio   dell'autorizzazione
paesaggistica.
    Tale disposizione contrasta con la normativa statale di principio
in materia di governo del territorio che:
        ordina  gerarchicamente  gli  strumenti di pianificazione dei
diversi  livelli  territoriali stabilendo la cogenza e prevalenza dei
piani  paesaggistici  (art. 145  del  Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
        attribuisce al piano paesaggistico regionale l'individuazione
delle  aree in cui opere ed interventi consentiti richiedano comunque
il previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica nonche' delle
aree  in  cui  opere  ed  interventi  ovvero interventi di recupero e
riqualificazione    non   richiedano   autorizzazione   paesaggistica
(art. 143, comma 5 del Codice);
        esclude l'applicabilita' del comma 5 dell'art. 143 del Codice
qualora il piano paesaggistico non sia stato elaborato congiuntamente
da Stato e Regione.
    Essa non fa invero alcuna menzione di tale accordo.
    3) Art. 105, comma 3.
    L'art.  105 della legge regionale in esame (ricompreso nel capo V
«disciplina  dei  controlli  sulle  opere e sulle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico), dopo aver stabilito che chiunque intenda
procedere  a  costruzioni,  riparazioni  e sopraelevazioni nelle zone
sismiche  deve  darne  preavviso  scritto  alla  struttura  regionale
competente, allegando il progetto dell'opera, una relazione tecnica e
una  relazione  sulla  fondazione  (commi  1  e  2),  prevede che per
l'inizio  dei  lavori non e' necessaria l'autorizzazione della stessa
struttura regionale competente.
    Tale   singolare   disposizione,   che   deroga  alla  previsione
dell'art. 18  legge  n. 64/1974,  ribadita  dall'art. 94  del  d.P.R.
n. 380/2001  (Testo  unico  sull'edilizia),  a mente del quale non e'
consentito  dare  inizio  a  lavori  edilizi  in  zone sismiche senza
«preventiva  autorizzazione scritta» degli uffici tecnici competenti,
si  pone  in  contrasto  con  i  limiti  posti  in tema di competenza
legislativa concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost. e viola altresi
il comma 2, lettere l) ed m) dello stesso articolo.
    Da   un   lato,  invero,  viola  i  principi  fondamentali  della
legislazione   statale  in  tema  di  governo  del  territorio  e  di
protezione  civile  (in senso di prevenzione), quali desumibili dalla
prescrizione  della preventiva autorizzazione scritta per l'inizio di
lavori  edilizi in zone sismiche; dall'altro risulta violata la sfera
di competenza esclusiva statale stabilita dal comma secondo dell'art.
117 Cost. per quanto attiene all'ordinamento civile (della proprieta'
e dei relativi limiti, sub specie di autorizzazione al suo godimento,
imposti,  tra  l'altro, a tutela dell'incolumita' pubblica; cfr. art.
1,  comma  6,  lett.  b) della legge n. 131/2003), nonche' per quanto
attiene  al  livello  di  prestazioni  concernenti i diritti civili e
sociali  da  garantirsi,  pariteticamente,  su  tutto  il  territorio
nazionale.
    In  definitiva,  la censurata disposizione mina la coerenza della
stessa  legge  regionale,  ponendosi  in  contrasto con la previsione
dell'art. 96  di  questa circa l'obbligo del rispetto della normativa
tecnica statale in materia e sovverte il principio fondamentale della
necessita'  di  analitico  e  specifico  riscontro  di conformita' di
ciascun progetto edilizio in zone sismiche a tale normativa - sotteso
alla  previsione  legislativa  statale  dell'indispensabilita'  della
preventiva  autorizzazione  scritta  -  da  intendere  come principio
fondamentale in tema di governo del territorio e di protezione civile
(in  senso  preventivo)  a  scopo  di  salvaguardia  dell'incolumita'
pubblica  e nella prospettiva di un'uguale assicurazione, su tutto il
territorio  nazionale,  di  prestazioni  amministrative preordinate a
tutela   del   diritto   dei   singoli   ad   una   pari   protezione
dell'incolumita'  e salute personale (art. 117, comma 2, lettere l) e
m), nonche' art. 3 Cost.).
                              P. Q. M.
    Si  conclude  pertanto  perche'  sia  dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge 3 gennaio 2005, n. 1 della regione Toscana
nell'art. 32, comma 3, nell'art. 34, comma 3, nell'art. 105, comma 3,
per le ragioni e come sopra precisato.
      Roma, addi' 7 marzo 2005
                Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato
05C0376