N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 28 ottobre 2004 dal giudice di pace di Udine nel procedimento penale a carico di Ciprian Fabio Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Inapplicabilita' dell'art. 420-ter cod. proc. pen. (impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - Disparita' di trattamento rispetto al procedimento dinanzi al tribunale - Mancata previsione dell'impedimento del difensore della parte civile quale causa di rinvio dell'udienza. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, lett. a); cod. proc. pen., art. 420-ter. - Costituzione, artt. 2, 24, primo e secondo comma, 111, commi secondo e quarto.(GU n.14 del 6-4-2005 )
Ha emesso la seguente ordinanza. Preliminarmente l'avv. Maieron solleva eccezione di nullita' avverso l'ordinanza d.d. 3 maggio 2004 ammissiva del prosieguo dell'udienza e che contemporaneamente respingeva la richiesta di differimento per contestuale e documentato impegno processuale avanti il Tribunale di Udine in sede penale. Per l'effetto chiede dichiararsi la nullita' della prova testimoniale avvenuta in assenza del patrono di P.O. nella medesima udienza del 3 maggio 2004 e per l'effetto chiede disporsi la riapertura dell'istruttoria e rinnovare la stessa prova ad altra udienza. L'avv. Giordan replica che l'art. 420-ter c.p.p. non prevede rinvii dovuti ad impedimenti di soggetti diversi dall'imputato e dal suo difensore e rileva che l'udienza del 26 febbraio 2004 era stata differita dal giudice come ragione della mancata comparizione del teste citato su richiesta della difesa e non a causa dell'impedimento di P.C. L'avv. Maieron rileva che da un lato il riferimento all'art. 420-ter e' in conferente in quanto trattasi di udienza preliminare, inoltre la P.C. era stata ammessa al controesame dei testi ammessi e tale mezzo di prova non e' stato possibile effettuare causa impedimento documentato dal patrono di P.C. Nel caso in cui sia ritenuto da questo giudice applicabile l'art. 420-ter c.p.p. anche alla fase dibattimentale innanzi al g.d.p. si solleva l'eccezione di incostituzionalita' della stessa norma nella parte in cui violando basilari e fondamentali diritti processuali, non contempla l'impedimento dell'assenza documentato del patrono della P.C. quale motivo di differimento del processo, con cio' violando i principi costituzionali di cui all'art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione, commi primo e secondo, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, dell'art. 111 della Costituzione e chiede che il giudice emani i provvedimenti conseguenti. L'avv. Giordan replica che l'art. 420-ter c.p.p. e' norma di garanzia per l'imputato e per il suo difensore che si applica nel corso dell'intero procedimento penale davanti a qualsiasi giudice. Sulla sollevata questione di incostituzionalita' rileva che la P.C., pur costituita, non e' parte necessaria nel processo penale che si svolge al fine di tutelare l'interesse pubblico della punizione del colpevole di un reato e non per garantire il riconoscimento civile della P.O. Cio' giustifica la diversita' di trattamento tra le parti considerato che la P.O. puo' sempre o comunque tutelare le proprie ragioni nel procedimento civile. Il P.M. si rimette. Viste le eccezioni e repliche sollevate dal difensore di P.C. e dal difensore dell'imputato; Visto l'art. 420-ter c.p.p. e verificato altresi' che l'art. 2 del d.l. n. 274/2000, comma 1, lett. a) ne esclude l'applicazione nel procedimento davanti al g.d.p., dovendosi pertanto evincere una disparita' possibile di trattamento che a questo punto investe non tanto e solamente la questione di un possibile diverso trattamento a garanzia della parte imputato rispetto al processo avanti al Tribunale; pertanto visti gli artt. 2 della Costituzione, 24 della Costituzione commi primo e secondo, nonche' 111, commi secondo e quarto e considerata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalita' sollevata dalla difesa di P.C., nonche' il piu' ampio ambito della differenza dei riti processuali, da questo giudice.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio e la contestuale remissione e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale da parte della cancelleria, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica, trasmissione degli atti da integrarsi, ai sensi dell'art. 1 della delibera Corte costituzionale 13 marzo 1956, con la trasmissione alla Corte della prova delle suddette notificazioni ai suddetti organi costituzionali dello Stato. Udine, addi' 28 ottobre 2004 Il giudice di pace: Armellini 05C0391