N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2004

Ordinanza  emessa  il  10  dicembre  2004  dal tribunale di Massa sui
ricorsi  riuniti  proposti  da  Bertocchi  Luciano  ed  altri  contro
Bertocchi Marino ed altri

Elezioni - Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
  provinciale e circoscrizionale - Ineleggibilita' dei rappresentanti
  legali  e  dei  dirigenti  di  S.p.A.  con  capitale  maggioritario
  dell'ente  locale  -  Ingiustificato deteriore trattamento di detti
  soggetti  rispetto  agli  amministratori o dipendenti con potere di
  rappresentanza  di  ente,  istituto  o  azienda di dimensioni anche
  maggiori  di una S.p.A. soggetti a vigilanza o sovvenzione da parte
  dell'Ente  locale - Incidenza su diritto fondamentale - Lesione del
  diritto di elettorato passivo.
- Decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267,  art. 60,  comma 1,
  n. 10.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51.
(GU n.14 del 6-4-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Nelle  cause  civili riunite iscritte al n. 1592 e 1946 anno 2004
vertenti  tra  Bertocchi  Luciano, Rossi Maurizio, Valentini Valerio,
Lorenzelli  Stefano,  Lanzarotti  Armando,  Forte Joseph Leo, Bissoli
Paolo,  Bassi  Mario ricorrenti (avv. Giuseppe Tramonti), e Bertocchi
Marino, convenuto (avv. Giovanni Montana), e Covellini Clara, Ribolla
Giancarlo, Rubini Monica, intervenuti (avv. Giovanni Montana);
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Ritenuto  in  primo  luogo, che la questione di costituzionalita'
dell'art. 60,  comma 1,  n. 10, d.lgs. n. 267/2000 sollevata da parte
convenuta  e  dal p.m., sia rilevante in relazione alla decisione del
caso  concreto,  trattandosi  di  norma  da  applicarsi ai fini della
decisione;
    Ritenuto  altresi',  che  detta  questione sia non manifestamente
infondata.  E,  invero, si prospetta nella specie la violazione degli
artt. 2,  3 e 51 della Costituzione. Infatti, la norma sopra indicata
ha,  quale  ratio  ispiratrice,  quella  di  garantire la parcondicio
dell'elettorato  passivo  e  la  genuinita'  del voto, che rimarrebbe
compromessa  qualora  venisse  influenzata la volonta' degli elettori
durante la campagna elettorale.
    Orbene,   la  disparita'  di  trattamento  che  viene  ad  essere
concretata la diversita' di previsione dell'art. 60, comma 1, n. 10 e
dell'art. 63,  comma 1,  d.lgs.  citato,  la'  dove la prima sancisce
l'ineleggibilita'  del  rappresentante  legale e del dirigente di una
S.p.A. con capitale maggioritario dell'Ente locale, mentre la seconda
sancisce  l'incompatibilita'  dell'amministratore  o  dipendente  con
potere  di  rappresentanza  di  ente,  istituto  o azienda soggetti a
vigilanza  o  sovvenzione  da  parte  dell'Ente  medesimo, non appare
corrispondere  a criteri di ragionevolezza, potendo dare origine a un
trattamento difforme di fattispecie uguali, quali quella in questione
e  quella  regolata  dalla sentenza della suprema Corte di cassazione
10 dicembre  2002  n. 18128/02,  cosi' in cui i soggetti interessati,
per  la  carica  rivestita  e  per  la  posizione  che assumono nella
compagine  societaria  a  nell'istituto  o  azienda, sono in grado di
influenzare  in egual misura la volonta' dell'elettore e di influire,
quindi  negativamente  sulla  genuinita'  del voto. Ne' puo' assumere
rilevanza decisiva, ai fini dell'ineleggibilita', il tipo di societa'
contemplate  dall'art. 60  comma 1, n. 10, d.lgs. citato, giacche' e'
innegabile  l'esistenza  di  enti,  istituti e aziende di proporzioni
sicuramente maggiori di quella di una S.p.A.
    Neppure  sembra  assumere rilievo, a detto fine la partecipazione
maggioritaria  dell'Ente locale, tanto che la stessa suprema Corte ha
ravvisato,   nell'ambito  della  succitata  sentenza,  un'ipotesi  di
incompatibilita'  per  l'amministratore  di  una  S.r.l. con capitale
interamente  versato dal comune. Considerato, infatti, che entrambi i
soggetti  contemplati  dalle  norme  in oggetto possono esercitare in
pari misura un'influenza del voto in sede di campagna elettorale, non
si   comprende   perche'  gli  uni  possono  attendere  il  risultato
elettorale  con  facolta' di esercitare il diritto di opzione, mentre
gli  altri  debbono  essere  costretti,  per  candidarsi,  a  dare le
dimissioni  dalla  carica  rivestita  prima  ancora  di  conoscere il
risultato  e  con  l'evidente  rischio di rimanere privi di qualsiasi
occupazione in caso di insuccesso.
    In  tale  prospettiva,  la necessita' di dare le dimissioni prima
del risultato elettorale per rimuovere l'impedimento di cui trattasi,
oltre   che  concretare  la  violazione  degli  artt.  2  e  3  della
Costituzione, viene a tradursi in un limite all'esercizio del diritto
costituzionalmente garantito (art. 51 della Costituzione) all'eccesso
alle cariche elettive;
    Ritenuto,  quindi,  che  il  giudizio  non  possa essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  della prospettata questione di
costituzionalita',  va  disposta  l'immediata trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio
fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  e sospende i presenti procedimenti riuniti nn. 1592 e
1946/2004   R.G.   fino   all'esito   del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale;
    Dispone  che copia della seguente ordinanza di trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale  sia  notificata  al Presidente del
Consiglio   dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Massa, addi' 10 dicembre 2004
                      Il Presidente: Bonfiglio
Il giudice relatore estensore: Laghezza
05C0394