N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 gennaio 2005
Ordinanza emessa il 4 gennaio 2005 dal giudice di pace di Potenza atti relativi a Feldman Michael Straniero - Espusione amministrativa - Ricorso contro il decreto di espulsione - Competenza del giudice di pace del luogo dove ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione - Incidenza sul principio di inviolabilita' personale e su diritto fondamentale della persona - Non consentita, secondo la legge n. 274/2000, attribuzione al giudice di pace di controversie in materia penale incidenti sulla liberta' personale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 2, 13 e 27.(GU n.14 del 6-4-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ritiene che la legge di conversione del decreto-legge n. 241/2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, affida ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale per ottemperare alle esigenze richiamate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 222 e n. 223 del 15 luglio 2004, in alcuni punti permane la incostituzionalita' della legge cosiddetta Bossi-Fini. Al riguardo a questo giudice sembra che la legge di conversione non ha risolto in forma definitiva ed esaustiva i problemi connessi alla costituzionalita' della legge 30 luglio 2002, n. 189. Il convincimento di questo giudice scaturisce dalla considerazione, che ogni qualvolta e' in discussione lo stato di liberta' di una qualsiasi persona (abbia essa la cittadinanza italiana o si tratti di extracomunitari), devono essere adottati i provvedimenti previsti nel rispetto dell'art. 13 della Costituzione e finalizzati ad assicurare il massimo di garanzie necessarie ed innanzitutto il rispetto assoluto delle leggi in vigore. In proposito questo giudice ritiene dubbia la competenza che verrebbe riconosciuta al giudice di pace ove si ritenesse che lo stesso possa convalidare un provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso da un'autorita' amministrativa. Dubbia e' ancora la circostanza che il giudice di pace possa muoversi sul piano penale al di la' delle competenze rigidamente fissate in via di principio dal decreto legislativo del 28 agosto 2000, n. 274. L'art. 2, comma 1, lett. b) e c) di detto provvedimento ha esplicitamente escluso che possa intervenire, in materie che in qualche modo limitano la liberta' personale. Non sembra, infatti, a questo giudice, che la norma di principio sopra richiamata sia stata modificata o annullata dai provvedimenti di accompagnamento alla frontiera previsti in materia di extracomunitari. Va, infine rilevata la incostituzionalita' nella parte in cui e' previsto il ricorso in Cassazione senza la sospensione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Ritenuto, pertanto rilevante e non manifestatamene infondata la questione di legittimita' costituzionale nei termini sopraesposti dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini) in riferimento agli art. 2, 13 e 27 della Costituzione, nonche' la irragionevolezza della medesima norma in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, comma 10 lett. b) e c), in virtu' della quale e' sottratto al giudice di pace la competenza a pronunciarsi in materia di restrizione della liberta' personale di qualsivoglia soggetto sia esso cittadino italiano o extracomunitario.
P. Q. M. Sospende l'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Potenza in data 3 gennaio 2005 nei confronti del cittadino straniero Feldman Michael nato a Bucarest il 19 maggio 1955 n. cat. A.1/2005/P.A.S./Imm (M.m) e pertanto non lo convalida. Dispone altresi' che la cancelleria provveda agli adempimenti di cui alla legge 9 febbraio 1958. Potenza, addi' 4 gennaio 2005 Il giudice di pace: firma illeggibile 05C0395