N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 2004
Ordinanza del 23 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 marzo 2005) emessa dal g.u.p. del tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di El Aich Driss Processo penale - Spese processuali - Spese del difensore d'ufficio di persona irreperile - Estensione degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 107, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato reperibile - Lesione dell'effettivita' del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio tra le parti, in condizione di parita'. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.14 del 6-4-2005 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Premesso che con richiesta dd. 6 novembre 2003 il pubblico ministero chiese disporre il rinvio a giudizio di El Aich Driss e di altri quattro imputati in ordine ai reati di detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish; all'udienza preliminare del 30 gennaio 2004 il difensore dell'imputato Driss El Aich, nato a Shkirat (Marocco) il 27 settembre 1970, residente a Fucecchio (Firenze) via Dante 82/A Cane' n. 49, sollevo' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione esponendo in particolare quanto segue: di assistere l'imputato Driss El Aich in qualita' di difensore d'ufficio, giusta nomina notificata allo stesso in data 29 maggio 2003; che il sig. Driss El Aich risulta agli atti come persona irreperibile; che vani sono stati i tentativi, compiuti da esso legale, di contattare al domicilio indicato il proprio assistito; che l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio di persona irreperibile siano liquidati nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 84 del d.P.R. appena indicato; che la disposizione suddetta e' inserita nel titolo III contenente norme riguardanti la «Estensione a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale»; e sollevo' questione di legittimita' costituzionale del detto art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., deducendo in particolare: che l'attuale disciplina legislativa costringerebbe il difensore d'ufficio di persona irreperibile alla anticipazione di spese anche rilevanti, come nella specie, nella quale gli atti del procedimento sono raccolti in ben quindici volumi; e cio' a differenza dei difensori degli altri imputati, ammessi al gratuito patrocinio, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite - quali le copie degli atti processuali necessarie per l'esercizio della difesa, mentre altre sono anticipate dall'erario quali p.e. l'onorario e le spese agli avvocati (art. 107, terzo comma, lett. f); Tutto cio' premesso il difensore dell'imputato dedusse in particolare che: 1) il procedimento penale in oggetto costituisce il frutto di attivita' di ricerca della prova di notevole spessore e complessita', che ha comportato l'acquisizione di un ingente quantitativo di atti di indagine, la conoscenza e il possesso, in copia, dei quali costituisce un evidente diritto della difesa al fine di consentirle di esplicare pienamente le proprie prerogative; 2) stando ad una lettura restrittiva della disciplina prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la difesa di imputato/indagato irreperibile, il diritto di difesa - garantito ad ognuno indistintamente dall'art. 24, primo comma Cost. e, in particolare, ai non abbienti, con appositi istituti, dallo stesso articolo al suo terzo comma - risulterebbe leso nella sua effettivita' in quanto, anche in questo procedimento penale, il difensore di persona irreperibile sarebbe costretto a sopportare anticipatamente le spese processuali; anticipazione che puo' richiedere, al fine di ricorrere a taluni strumenti difensivi (quali, ad esempio, una consulenza tecnica, un'indagine investigativa, un numero consistente di copie) un onere rilevante, talvolta difficile, se non impossibile, da sostenere, con evidenti quanto intollerabili, oltre che irragionevoli, limitazioni dell'agire del difensore; 3) un simile approccio agli effetti del regime di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - volto ad escludere, nei confronti del soggetto irreperibile e, ancor di piu', nei confronti del legale che lo assista di ufficio, la possibilita' di usufruire, ai sensi dell'art. 107, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della gratuita' delle spese per copie di atti e dell'anticipazione degli oneri e delle spese del procedimento - comporterebbe, quindi, un'innegabile ed evidente lesione all'effettivita' del diritto di difesa; 4) la stessa Corte costituzionale, con sentenza 1° ottobre 2003 n. 304, individua, comunque, detta lesione anche nella semplice incertezza sull'ammissione al patrocinio, in quanto gia' il solo dubbio sull'an potrebbe essere tale da precludere il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi; 5) seguendo questa linea ermeneutica, a maggior ragione non pare azzardato sostenere che si possa parimenti ragionare con riguardo ai tempi della liquidazione ex art. 117, d.P.R. citato, visto che, al difensore, solamente all'esito del grado di giudizio verrebbe concesso il rimborso delle spese sin li' sostenute, oltre al pagamento degli onorari; 6) per contro, l'effettivita' di tale diritto, che per essere tale deve essere piena, in ogni stato e grado del procedimento e sin dal suo inizio, e' garantita dal legislatore anche alla persona irreperibile, stante la previsione dell'art. 117, gia' piu' volte menzionato; 7) in questo senso, quindi, una lettura costituzionalmente orientata della normativa in esame dovrebbe consentire di estendere anche al difensore di ufficio di indagato/imputato irreperibile la disciplina, con relativi benefici, prevista dall'art. 107, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; 8) a cio' si aggiunga che una lettura altrimenti restrittiva verrebbe ad ingiustamente equiparare, in quanto contenute nel medesimo titolo, due situazioni del tutto differenti: l'impossibilita' di presentare istanza da parte del soggetto irreperibile (in quanto, come tale, non a conoscenza della pendenza a suo carico di procedimento penale) e del suo difensore (come nel nostro caso) e l'inerzia del soggetto difeso d'ufficio che, edotto della possibilita' di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 103, lo richieda, ottenendolo, solamente in un momento successivo, una volta richiestogli il pagamento (degli onorari e) delle spese sostenute dal proprio legale per la sua difesa (art. 116, secondo comma); 9) in questo senso, allora, se limitato effetto ci deve essere (cosi' si esprime il titolo III, della parte III, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), esso dovrebbe anzitutto riguardare non tanto chi, impossibilitato, non presenti l'istanza, ma chi, pur informato dei benefici, coscientemente se ne sia disinteressato, almeno fino al momento di pagare il proprio legale; 10) che, nel corso di questo stesso procedimento, il G.i.p. di Modena aveva accolto analoga istanza presentata dal legale d'ufficio di altro indagato e che il sottoscritto legale e' iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato; 11) che un'istanza presentata in questa fase da difensore di ufficio di persona irreperibile non deve comunque essere considerata inammissibile ovvero improcedibile, atteso che, nell'incertezza della disciplina, anche come emergente dall'art. 32 disp. att. c.p.p., pare opportuno che il difensore di indagato/imputato irreperibile presenti richiesta al fine di ottenere la liquidazione (sic, Marconi M., «Patrocinio a spese dello Stato e difesa di ufficio nel giusto processo», Milano, 2003, p. 77). In merito alla dubbia costituzionalita' dell'art. 117 il difensore dell'imputato El Aich Driss dedusse che la normativa in esame, anche per i motivi sin qui esposti, sia in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. In particolare il contrasto con l'art. 3 si riscontra poiche' la disposizione, irragionevolmente, darebbe luogo ad una disparita' di trattamento, qualora gli assistiti versino in una condizione di non abbienza, tra il difensore d'ufficio di persona irreperibile e il difensore d'ufficio di persona reperibile; solo questo ultimo, infatti, verrebbe a godere del piu' ampio regime della gratuita' e dell'anticipazione delle spese, differendo la sua posizione, rispetto all'ammesso al solo rimborso e liquidazione, esclusivamente sulla base di una situazione di fatto, quale e' la reperibilita' del proprio assistito, che dovrebbe essere irrilevante, visti i fini, sopra evidenziati, della legge in esame; con l'art. 24 Cost. in quanto il diritto di difesa, garantito a tutti dall'art. 24, primo comma e, in particolare ai non abbienti, con appositi istituti, dallo stesso articolo al suo terzo comma, risulta leso nella sua effettivita' in quanto il difensore della persona irreperibile e' costretto a sopportare anticipatamente le spese processuali; anticipazione che puo' richiedere, al fine di ricorrere a taluni strumenti difensivi (quali, ad esempio, una consulenza tecnica, un'indagine investigativa, un numero consistente di copie) un onere rilevante, talvolta difficilmente sostenibile, limitativo dell'agire del difensore. Tale rilievo trova conferma in quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 194 del 28 aprile 1992, secondo la quale «ove sia riconosciuta dall'ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio od uno strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente non puo' di fatto esserne escluso perche' sprovvisto dei mezzi per agire e difendersi», dovendosi annoverare, senza dubbio, fra tali mezzi, quelli di natura finanziaria. L'anticipazione delle spese al difensore d'ufficio di persona irreperibile non comporterebbe, fra l'altro, un aumento degli oneri a carico dello Stato, problema di cui si e' piu' volte fatta carico la Corte costituzionale, bilanciando tale esigenza con il principio di ragionevolezza, attraverso diverse pronunce di rigetto (Corte cost. n. 139/2002; n. 79/2001, n. 394/2000), aventi ad oggetto l'ampliamento dell'ambito del patrocinio statale. Si puo' anzi sostenere che vi possa essere, ammettendo l'anticipazione e la gratuita' delle spese, anche una diminuzione di tali oneri qualora vengano utilizzati servizi resi direttamente da uffici pubblici invece di servizi forniti da privati (si pensi, ad esempio, alle fotocopie di atti processuali). Con l'art. 111 Cost.: le argomentazioni sin qui esposte - in particolare, con riferimento alla impossibilita', di fatto, per la difesa, soprattutto in procedimenti penali, quali quello in esame, particolarmente complessi e «corposi», di accedere ai necessari mezzi per approntare una difesa tecnicamente adeguata - valgono anche a sostenere l'incostituzionalita' della normativa in esame pure se rapportata a quanto previsto dall'art. 111 della Costituzione: questo, in specie laddove e' previsto che il processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita» dove si statuisce che la difesa debba disporre del «tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa», essendo del tutto evidente come cio' non avvenga nel nostro caso, con una difesa che si trova forzatamente ed aprioristicamente ad operare «dimezzata» e priva degli strumenti adeguati per esplicare il proprio mandato. Alla luce di quanto sin qui esposto, il difensore dell'imputato El Aich Driss sollevo' la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., della disciplina prevista dall'art. 117 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, laddove non estende gli effetti di cui all'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 anche, come qui richiesto, al difensore di ufficio di persona irreperibile; che si tratti di questione rilevante e non manifestamente inammissibile o infondata. Ritenuto che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata, avendo il difensore dell'imputato El Aich Driss chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per conto del proprio assistito, e non potendo questo giudice accogliere la detta istanza, in quanto l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede soltanto, in favore dell'imputato, l'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale, e non anche l'ammissione al detto patrocinio; con la gravosa conseguenza che al difensore dell'imputato irreperibile vengono liquidati l'onorario e le spese del procedimento da esso anticipati, soltanto a conclusione del procedimento, mentre il difensore di imputato reperibile usufruisce per contro gratuitamente delle copie degli atti processuali necessarie per l'esercizio del diritto di difesa, e allo stesso vengono anticipate dall'erario anche l'onorario e le altre spese - non gratuite - da quest'ultimo sostenute; Ritenuto che la questione sollevata non sia manifestamente infondata, ma anzi si appalesa fondata, in quanto non si giustifica il diverso e peggiore trattamento dell'imputato irreperibile rispetto all'imputato reperibile, atteso che l'irreperibilita', considerata dall'art. 159 c.p.p., ha natura processuale, e si verifica tutte le volte in cui l'autorita' procedente, dopo avere eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva dell'imputato; impossibilita' che quindi non puo' imputarsi tout court all'imputato, o ad una volonta' subdola di lui, ragion per cui non si giustifica il trattamento in peius previsto dall'art. 117 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nei confronti del detto imputato irreperibile rispetto all'imputato reperibile.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto non estende gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio quali previsti e specificati dall'art. 107, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 anche in favore del difensore di ufficio di persona irreperibile; nei limiti e termini di cui in motivazione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio limitatamente all'imputato El Aich Driss, il quale soltanto ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed il quale soltanto e' stato dichiarato irreperibile. Ordina che a cura della cancelleria di questo giudice la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bolzano, addi' 23 aprile 2004 Il giudice: Scheidle 05C0396