N. 129 ORDINANZA 21 - 25 marzo 2005

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Atto  introduttivo  del  giudizio - Forma dell'ordinanza anziche' del
  ricorso - Ricevibilita' del conflitto.
Parlamento  - Immunita' parlamentare - Processo penale a carico di un
  senatore  per  il  reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni espresse, resa
  dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Bolzano, in
  composizione  monocratica  -  Denunciata  lesione  della  sfera  di
  attribuzioni  costituzionalmente  garantite - Atto introduttivo del
  conflitto privo di ogni riferimento agli specifici fatti per cui si
  procede - Inammissibilita' del ricorso.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003.
- Costituzione,  art. 68,  primo  comma;  Legge 11 marzo 1953, n. 87,
  artt. 37  e  38; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
  costituzionale, art. 26.
(GU n.13 del 30-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
23 luglio  2003, con la quale e' stata dichiarata l'insindacabilita',
ai   sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
opinioni  espresse  dal senatore Renzo Gubert, promosso dal Tribunale
di  Bolzano con ricorso depositato il 25 novembre 2004 ed iscritto al
n. 278 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che, con ordinanza pronunciata in udienza, il Tribunale
di  Bolzano,  in  composizione monocratica, ha sollevato conflitto di
attribuzione  nei  confronti  del  Senato della Repubblica, in ordine
alla   deliberazione   adottata  il  23 luglio  2003,  con  la  quale
l'Assemblea  ha  ritenuto  che  i  fatti  per  i quali e' in corso un
procedimento   penale   nei   confronti  del  senatore  Renzo  Gubert
costituiscono   opinioni   espresse   nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari e sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
        che  il  Tribunale  ricorrente  premette  che,  a  seguito di
querela  proposta da Nerina Gavina, sia in proprio sia in qualita' di
responsabile    nazionale    per   la   salute   e   la   prevenzione
dell'Associazione  ArciLesbica,  e  da  Caterina  De  Simone,  sia in
proprio  sia  in  qualita' di legale rappresentante dell'Associazione
ArciLesbica,  e'  stato  richiesto dal pubblico ministero il rinvio a
giudizio  del  senatore  Renzo  Gubert  per  il reato di diffamazione
aggravata a mezzo stampa, in relazione alle dichiarazioni da lui rese
e  riportate  nel  quotidiano  «Alto  Adige»  in data 7 gennaio 2000,
ritenute lesive della dignita' delle persone omosessuali;
        che,  secondo  quanto  esposto dal Tribunale, la Giunta delle
elezioni e delle immunita' parlamentari ha attribuito alle parole del
senatore  Gubert  il  significato  di  intervento politico su un tema
rilevante   per   la   collettivita',   motivando   la   proposta  di
insindacabilita'  con  un  generico  richiamo  al  fatto  che egli in
passato si era sostanzialmente gia' espresso sulle questioni trattate
nell'articolo   pubblicato   nel  quotidiano  «Alto  Adige»,  con  la
presentazione  di  un  emendamento al disegno di legge collegato alla
legge  finanziaria  del  1999, nel quale si era opposto ad estensioni
dell'ambito soggettivo dell'indennita' di maternita';
        che,  ad  avviso del Tribunale, la motivazione della proposta
della  Giunta,  integralmente  richiamata dal Senato della Repubblica
nella  delibera  impugnata, e' da considerare insufficiente sul punto
della   sussistenza   del   nesso   funzionale  fra  l'attivita'  del
parlamentare e le opinioni espresse;
        che  pertanto, sempre ad avviso del Tribunale, la delibera di
insindacabilita' del Senato della Repubblica ha causato l'illegittima
menomazione   della   sfera   di   attribuzioni  propria  del  potere
giudiziario,  in  quanto  le frasi contenute nell'articolo pubblicato
sul  quotidiano  «Alto  Adige»  del 7 gennaio 2000 «non possono dirsi
collegate all'esercizio della funzione parlamentare, costituendo esse
apprezzamenti  formulati  dal  Senatore  alla stregua di un qualsiasi
privato cittadino».
    Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata a deliberare,
senza  contraddittorio,  se  il  ricorso  sia  ammissibile, in quanto
sussistano  i  presupposti  di  cui agli articoli 37 e 38 della legge
11 marzo  1953,  n. 87,  e  all'art. 26 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
        che,  al  riguardo,  preliminarmente  si  deve  verificare se
l'atto  con  il  quale  e'  stato  sollevato  il conflitto possieda i
requisiti richiesti dalle citate norme;
        che  l'adozione,  da  parte  di un organo giurisdizionale che
solleva   un   conflitto   fra   poteri   dello  Stato,  della  forma
dell'ordinanza  anziche'  del  ricorso  per  l'atto  introduttivo del
giudizio - come e' accaduto nel caso di specie - non comporta, di per
se'   sola,  l'irricevibilita'  del  conflitto  (v.,  fra  le  altre,
ordinanze n. 61 del 2000 e n. 23 del 2003);
        che,  quanto  al  contenuto,  l'ordinanza  e'  priva  di ogni
riferimento  agli  specifici  fatti  per  cui  si  procede,  elementi
necessari  ai  fini  della  compiuta  percezione  delle  ragioni  del
conflitto  (v.,  tra le altre, ordinanze n. 318 del 1999 e n. 264 del
2000);
        che,  in  particolare, non vengono riportate le dichiarazioni
rese dal senatore Renzo Gubert in relazione alle quali e' pendente il
procedimento penale dinanzi al Tribunale ricorrente;
        che  pertanto  resta  preclusa  alla Corte la possibilita' di
giudicare nel merito il ricorso;
        che,  a  colmare  la  lacuna  della mancata descrizione della
fattispecie  oggetto  del giudizio penale, non possono soccorrere gli
atti  del  procedimento  irritualmente  trasmessi  dal  Tribunale (v.
ordinanza n. 140 del 2000), in quanto e' nel solo atto introduttivo e
negli   eventuali  documenti  ad  esso  allegati  che  devono  essere
rinvenuti  gli  elementi  identificativi  della  causa  petendi e del
petitum,  relativi  al  conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello
Stato;
        che  le  carenze  formali  e  sostanziali  sopra  evidenziate
impediscono  di  considerare l'ordinanza del Tribunale come un valido
atto di promovimento di un conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato;
        che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
                        Il Presidente: Contri
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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