N. 132 ORDINANZA 21 - 25 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento  civile  -  Appello  avverso  sentenza  non definitiva -
  Ordinanza  di  sospensione  dell'ulteriore  istruttoria,  sino alla
  definizione del giudizio di appello - Potere del giudice istruttore
  di  emettere  il  provvedimento  su  istanza  concorde delle parti,
  anziche'  su  istanza  della  sola  parte  interessata - Denunciata
  lesione  del  principio  di ragionevolezza - Manifesta infondatezza
  della questione.
- Codice di procedura civile, art. 279, quarto comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.13 del 30-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 279 e 295 del
codice  di  procedura  civile,  promosso con ordinanza del 6 febbraio
2004  dal Tribunale di Piacenza, nel procedimento civile vertente tra
Aris S.p.a. e Astra S.p.a., iscritta al n. 484 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª
serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Ritenuto  che, con ordinanza del 6 febbraio 2004, il Tribunale di
Piacenza  ha sollevato, in riferimento al principio di ragionevolezza
di  cui  all'art. 3  della  Costituzione,  questione  di legittimita'
costituzionale degli artt. 279 e 295 del codice di procedura civile;
        che  il  giudizio,  nel  corso  del  quale il dubbio e' stato
prospettato,  venne  intentato  da Aris S.p.a. nei confronti di Astra
S.p.a.,  al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per non
avere la controparte adempiuto all'accordo in base al quale, a fronte
dell'esecuzione,  a titolo gratuito, da parte della societa' attrice,
di  un  complesso lavoro di restyling sullo scafo di un carro armato,
Astra  S.p.a.  si era impegnata, ove l'appalto per le modifiche fosse
stato ad essa affidato, a subappaltarne la realizzazione ad Aris;
        che,   emessa   sentenza  non  definitiva  in  ordine  all'an
debeatur,   la   causa   era   stata   rimessa   in  istruttoria  per
l'espletamento  di consulenza tecnica e, a seguito del deposito della
stessa, nuovamente riservata in decisione;
        che,   essendo   stata   la  sentenza  parziale  appellata  e
trovandosi  il  rimettente nella necessita' di disporre la riapertura
della  fase  istruttoria  al  fine  di  chiedere  dei  chiarimenti al
consulente  tecnico di ufficio, tale «enorme e costosissimo lavoro» -
osserva  il giudice a quo - ben potrebbe essere «posto in non cale da
una pronuncia difforme in sede di gravame, con conseguente necessita'
di impugnazione della emananda nuova sentenza»;
        che,  a  giudizio  del  rimettente,  mentre  in  un  giudizio
relativo al solo an debeatur, nel quale la determinazione del quantum
deve  avvenire  in un separato processo, «ricorrono gli estremi della
sospensione  necessaria,  ex  art. 279  cod. proc. civ.» (rectius: ex
art. 295  cod.  proc.  civ.),  in  caso  di appello «avverso sentenza
interlocutoria  con  rimessione  in  istruttoria»  la  sospensione e'
subordinata  all'esistenza di una concorde istanza delle parti, oltre
che  ad  una  positiva  valutazione  della fondatezza della «ritenuta
pregiudizialita»  da parte del giudice: e cio' senza che il decidente
possa  esercitare  alcun sindacato in ordine al presumibile esito del
gravame ne' intervento di sorta sulla decisione adottata;
        che  da  cio'  deriverebbe  che  due  fattispecie processuali
sostanzialmente  identiche,  in  quanto  difformi nel solo fatto che,
nell'un caso, la determinazione del quantum deve avvenire in un nuovo
giudizio,  nell'altro,  nello  stesso processo, sono trattate in modo
irragionevolmente   difforme,   con   violazione   dell'art. 3  della
Costituzione,  da parte del «combinato disposto degli artt. 279 e 295
cod.  proc.  civ.»  (rectius: dell'art. 279, quarto comma, cod. proc.
civ.)  nella  parte in cui, in caso di impugnazione immediata avverso
sentenza  non definitiva che statuisca sull'an debeatur, subordina la
facolta'  del  giudice  di  primo  grado  di  sospendere  l'ulteriore
istruzione per la liquidazione del quantum all'istanza concorde delle
parti,  con  disciplina  irrazionalmente  diversa  rispetto  a quella
applicabile, ex art. 295 cod. proc. civ., all'ipotesi di sentenza che
definisca  la  causa relativamente all'an debeatur, con devoluzione a
separato processo della determinazione del quantum;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   il  quale,  dopo  aver  osservato  che  il  giudice  non  e'
legittimato  a  dubitare  delle  proprie sentenze le quali, una volta
emesse, costituiscono dati dell'ordinamento indisponibili da parte di
chi le ha pronunciate, segnala che la proposta questione e' del tutto
identica,  senza  alcun  elemento di novita', ad altra gia' decisa da
questa  Corte  con sentenza n. 182 del 1996; dal che la richiesta che
la sollevata questione venga dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato  che  il Tribunale di Piacenza dubita, in riferimento
all'art. 3  Cost.,  della  legittimita' costituzionale del «combinato
disposto   degli   artt. 279   e   295  cod.  proc.  civ.»  (rectius:
dell'art. 279,  quarto comma, cod. proc. civ.) nella parte in cui, in
caso  di  impugnazione  immediata avverso sentenza non definitiva che
statuisca  sull'an  debeatur,  subordina  la  facolta' del giudice di
primo  grado di sospendere l'ulteriore istruzione per la liquidazione
del   quantum   all'istanza  concorde  delle  parti,  con  disciplina
irragionevolmente  diversa rispetto a quella applicabile, ex art. 295
cod.  proc.  civ.,  all'ipotesi  di  sentenza  che definisca la causa
relativamente  all'an  debeatur,  con devoluzione a separato giudizio
della determinazione del quantum;
        che la questione sollevata e' manifestamente infondata avendo
il  rimettente prospettato argomentazioni sostanzialmente identiche a
quelle  che sono state oggetto di puntuale disamina nella sentenza di
questa  Corte  n. 182  del  1996  (in particolare, paragrafi 2, 2.1.,
2.2., 2.3., 2.3.1. del «Considerato in diritto»), totalmente ignorata
dal rimettente;
        che  a  quanto  rilevato  dalla sentenza n. 182 del 1996 puo'
aggiungersi  che, anche recentemente, le sezioni unite della Corte di
cassazione    hanno    ribadito    (sentenza   n. 14060   del   2004)
l'inapplicabilita'  dell'art. 295  cod.  proc.  civ.  all'ipotesi  di
autonomo  giudizio  sull'an  seguito, in pendenza di impugnazione, da
separato  giudizio per la determinazione del quantum; ipotesi questa,
e'  appena  il  caso  di  rilevare,  che, in quanto non espressamente
disciplinata  dalla legge, dovrebbe modellarsi su (e non gia' fungere
da  modello  per)  quella  esplicitamente  prevista  di  sentenza non
definitiva  sull'an  e sulla relativa disciplina di cui all'art. 279,
comma quarto, cod. proc. civ.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 279,  quarto  comma,  del
codice  di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Piacenza con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
                        Il Presidente: Contri
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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