N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 2004

Ordinanza  emessa  il 23 dicembre 2004 dal giudice di pace di Trapani
nel  procedimento  civile tra Martinico Rosario Francesco e Comune di
Paceco

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati  dell'effettivo  trasgressore - Violazione del principio di
  uguaglianza  - Disparita' di trattamento fra proprietari (a seconda
  che  siano  muniti  o  meno  di  patente e che si tratti di persone
  fisiche  o giuridiche) - Lesione del diritto di difesa, comprensivo
  del  diritto  al  silenzio  -  Contrasto  con  il  principio  della
  responsabilita' personale, estensibile alle sanzioni amministrative
  che colpiscono la persona.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2.
- Costituzione,  artt. 3,  24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre
  1981, n. 689, art. 3.
(GU n.15 del 13-4-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Rilevato  che  la  causa  civile n. 493/04/A.R. Gen. promossa con
ricorso   del   9   agosto   2004  da  Martinico  Rosario  Francesco,
elettivamente domiciliato in Trapani, via Conte Agostino Pepoli n. 1,
contro il Comune di Paceco, ha per oggetto: «opposizione a verbale di
contestazione al codice della strada»;
        che  il  verbale  n. 331  elevato dalla Polizia municipale di
Paceco  impugnato  dal  ricorrente indica il pagamento della somma di
Euro  137,55,  oltre,  Euro  6,20  per spese, qualora il trasgressore
intendesse conciliare in via breve la contestazione inflittagli;
        che  con  il citato verbale e' stata contestata la violazione
dell'art. 142, comma 8, che comporta la decurtazione di n. 2 punti ai
sensi dell'art. 116-bis del codice della strada;
        che  l'opponente,  in  sede  di  proposizione del ricorso, ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale degli art. 201,
comma 1, lett. e) e 126-bis del codice della strada;
    Solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
126-bis del codice della strada perche' in contrasto con gli artt. 3,
24, comma 2, e 27 della Costituzione, per i seguenti motivi.

                             M o t i v i

    1. - Art. 126-bis del codice della strada.
    L'articolo   in  argomento  appare  incostituzionale  perche'  in
contrasto con le norme vigenti.
    L'art. 3  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, recita:
«nelle  violazioni  in cui e' applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa».
    Pertanto,  la  presunzione  pevista  dall'art. 126-bis del codice
della   strada,  secondo  cui  la  sanzione  della  decurtazione  del
punteggio  debba  ricadere sempre, in caso di mancata identificazione
dell'effettivo   trasgressore,   sul   proprietario  del  veicolo  e'
certamente  inefficace  perche'  contrasta  con il principio generale
stabilito dalla citata legge n. 689/1981.
    L'unica   persona  passibile  della  sanzione  di  riduzione  del
punteggio  della  patente  di guida, non potendosi applicare le norme
sulla  solidarieta' pecuniaria sancita dall'art. 196 del codice della
strada, e' esclusivamente il trasgressore.
    2.  -  Violazione  dell'art. 3  della  Costituzione, principio di
uguaglianza.
    La  sanzione  della  decurtazione  dei  punti al proprietario del
veicolo  si  presenta  come  una sanzione intermittente od eventuale;
infatti,  si  applica solo se quest'uitimo e' munito di patente e non
colpisce  il  proprietario  in  quanto  tale, ma solo se non comunica
all'organo  accertatore  entro  trenta  giorni  i dati dell'effettivo
conducente  del  veicolo  sanzionato,  mentre, nell'ipotesi in cui il
proprietario fosse una persona giuridica, essa non colpirebbe nemmeno
il  proprietario  del  veicolo  ma  il  suo  legale  rappresentante o
addirittura  un  soggetto  ulteriore  scelto con criteri soggettivi e
causali, introducendo, cosi', degli elementi di palese disuguaglianza
tra i cittadini.
    3. - Violazione dell'art. 24, comma 2 della Costituzione.
    La  difesa  e'  diritto  inviolabile  in  ogni  stato e grado del
procedimento,   l'art. 126-bis   del  codice  della  strada  prevede,
infatti,  l'obbligo  di denuncia a carico del proprietario quando gli
organi  di  Polizia  non siano riusciti ad identificare il conducente
dell'autoveicolo.
    L'obbligo  di denuncia sussiste solo per determinati soggetti che
rivestano  pubbliche  funzioni  ed  una  sua  estensione  a  tutti  i
cittadini appare lesiva del principio costituzionale del diritto alla
difesa,  comprensivo del diritto al silenzio, quest'ultimo patrimonio
acquisito del nostro ordinamento.
    4. - Violazione dell'art. 27 della Costituzione.
    La  responsabilita'  penale e' personale, il principio introdotto
dalla  norma  deve,  infatti, estendersi a tutte le violazioni per le
quali  sono  previste  sanzioni  che  colpiccono  la  persona,  come,
peraltro, confermato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  che  la  causa  civile  n. 493/04/R.G.  non puo' essere
definita per la sollevata questione di legittimita' costituzionale;
    Dispone  sospendersi  il  giudizio  di  cui sopra in attesa della
risoluzione della questione sollevata;
    Ordina  che  questa  ordinanza  venga,  a cura della cancelleria,
comunicata  alla  Corte costituzionale, alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  alla  Presidenza  del Senato della Repubblica ed alla
Presidenza della Camera dei deputati.
    Si  notifichi al ricorrente nel suo domicilio eletto ed al Comune
di Paceco.
        Trapani, 23 dicembre 2004
                     Il giudice di pace: Romano
05C0415