N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2005
Ordinanza emessa l'11 gennaio 2005 dal giudice di pace di Empoli nel procedimento civile tra Imep S.p.A. contro Comune di Montelupo Fiorentino Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilita' personale estensibile alle sanzioni amministrative che colpiscono la persona - Disparita' di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche) - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa, comprensivo del diritto al silenzio. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.(GU n.15 del 13-4-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 283/2004 R.G. promossa da Imep S.p.A. in persona dell'amministratore Mario Bencini, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avvocato Ferdinando Brami elettivamente domiciliato in Empoli lo studio dell'avvocato Romano Corsinovi, via Fabiani n. 1, ricorrente; Contro Comune di Montelupo Fiorentino in persona del sindaco pro tempore con delega in atti, resistente. Oggetto: opposizione a illecito amministrativo ex art. 22 legge n. 689/1981 e successive modifiche. Con ricorso depositato in atti, la ricorrente societa' Imep S.p.A. proponeva opposizione avverso il verbale A 3672 04 con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 126-bis, comma 2 con riferimento all'art. 180, comma 8 del codice della strada. Fra i motivi sui quali si fonda il ricorso, e' stata sollevata anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s come modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, che questo giudice ritiene assorbente e preliminare sulle altre questioni proposte. L'articolo del codice della strada, sopra indicato, commina la decurtazione di punti 2 sulla patente di guida, nel caso che il proprietario del veicolo non indichi chi fosse alla guida al momento della violazione, mentre invece commina la sola multa di Euro 343,35 oltre le spese postali, senza decurtazione di punti nel caso del proprietario-persona giuridica, e quando per essa, il legale rappresentante o un suo delegato ometta di comunicare all'organo di polizia che procede il nominativo di chi fosse alla guida. Gia' quindi nello stesso articolo si evidenzia una disuguaglianza di trattamento sanzionatorio per i soggetti destinatari, uno afflittivo e personale per il proprietario - privato, l'altro meramente economico per il proprietario - persona giuridica, disuguaglianza poco incomprensibile, atteso che un privato puo' essere intestatatario-proprietario di diversi mezzi e quindi come tale essere soggetto ad un effetto punitivo, tipicamente personale, che in caso di perdita totale del punteggio, lo costringe a sottoporsi ad esami di idoneita' tecnica, revisione della patente, ecc., con tutte le gravi e comprensibili conseguenze del caso, diversamente dal legale rappresentante di una societa' a responsabilita' limitata, proprietaria di un solo veicolo il quale non e' soggetto a tutto cio', essendo per lui sufficiente solo pagare, magari a carico alla societa' stessa. Ma a parte tale disuguaglianza, inserita e contemplata nello stesso articolo di legge, l'art. 126-bis, comma 2 c.d.s appare in violazione con l'art 27 della Costituzione - La responsabilitapenale e personale - il principio introdotto dal suddetto articolo, deve, infatti estendersi a tutte le violazioni, delle quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona. Inoltre esso e' in violazione con l'art. 3 della Costituzione - Principio di uguaglianza -, la sanzione della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente o eventuale, infatti si applica solo se questultimo e' munito di patente e non colpisce il proprietario in quanto tale, ma solo se non comunica all'organo accertatore entro trenta giorni i dati dell'effettivo conducente introducendo cosi' degli elementi di palese disuguaglianza tra i cittadini. Inoltre puo' essere oggettivamente impossibile per il proprietario del veicolo attestare chi fosse alla guida nel momento in cui e' stata commessa l'infrazione, infatti escludendo il caso in cui quest'ultimo fosse presente sul luogo della violazione, non potra' mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione sia effettivamente la persona a cui ha affidato il veicolo. L'applicazione di una sanzione afflittiva e personale come e' quella comminata con l'art 126-bis c.d.s appare un risultato contrario al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di legalita' e di uguaglianza, in quanto questa non dovrebbe legittimamente conseguire all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile. Violazione dell'art. 24, comma 2 della Costituzione - La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento - l'art. 126-bis c.d.s. prevede infatti l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificare il conducente del veicolo. L'obbligo di denuncia sussiste solo per determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare chiaramente visiva e il principio costituzionale del diritto alla difesa comprensivo del diritto al silenzio. La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente per i motivi sopra esposti, appare inoltre non manifestamente infondata, atteso che essa investe l'intero art. 126-bis la cui decurtazione dei punti a un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. La legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilita e' personale cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri.
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione delle ragioni di cui motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con i dati del giudizio e con la prova delle notificazioni delle comunicazioni prescritte. Empoli, addi' 7 gennaio 2005 Il giudice di pace: Farsetti 05C0416