N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 5 ottobre 2004 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Granata Luigi ed altri Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da soggetto che abbia assunto la veste di «testimone assistito» ex art. 197-bis cod. proc. pen. - Lettura di tali dichiarazioni, nel corso del dibattimento, per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione (nella specie: decesso del testimone) - Preclusione - Lesione dei principi di eguaglianza, del giusto processo e di non dispersione dei mezzi di prova. - Cod. proc. pen., art. 512. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.15 del 13-4-2005 )
IL TRIBUNALE Decidendo in merito all'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 512 c.p.p. sollevata dal p.m. all'odierna udienza; O s s e r v a L'eccezione di incostituzionalita' formulata dal p.m. era stata gia' sollevata da questo tribunale con ordinanza del 17 ottobre 2001 e poi dichiarata manifestatamente inammissibile dalla Corte costituzionale, giusta ordinanza n. 164/2003. In quella ordinanza il tribunale aveva rilevato che in data 16 gennaio 2001 Maltese Girolamo, chiamato a rendere dichiarazioni nella qualita' di imputato di reato connesso nei cui confronti si era proceduto separatamente, si avvaleva della facolta' di non rispondere; su richiesta del pubblico ministero, era stata quindi disposta l'acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 513 c.p.p.; che all'udienza dibattimentale dell'8 maggio 2001 il tribunale considerato che in applicazione dei principi del c.d. «giusto processo» andavano dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni precedentemente acquisite al fascicolo del dibattimento in quanto non confermate nel contraddittorio delle parti, aveva disposto, ex art. 507 c.p.p., su conforme richiesta del pubblico ministero, un nuovo esame del Maltese, stavolta nella veste di testimone assistito, in applicazione del disposto dell'art. 197-bis c.p.p. nel frattempo entrato in vigore; il Maltese, invero, era stato giudicato in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente processo con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 30 marzo 1998, divenuta irrevocabile il 22 maggio 1998; che all'udienza dibattimentale del 10 luglio 2001 il p.m. esibiva certificato di morte di Maltese Girolamo e chiedeva quindi l'acquisizione ed utilizzazione, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in quanto divenute irripetibili; che la difesa si era opposta osservando che la lettera dell'art. 512 c.p.p. non prevedeva l'acquisizione di dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari ed il p.m. aveva proposto eccezione di incostituzionalita' della norma citata depositando articolata memoria; che le dichiarazioni del Maltese erano state rese nel corso delle indagini preliminari, in data 29 luglio 1994, e precisamente in sede di interrogatorio c.d. di garanzia davanti al g.i.p. presso il Tribunale di Palermo e che egli in quella occasione si era assunto la responsabilita' degli addebiti mossigli ed aveva altresi' reso dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti per cui e' processo, per cui la questione era da ritenersi «rilevante» nel presente processo e «non manifestamente infondata»; che invero la nuova figura processuale del c.d. teste assistito, non essendo titolare del diritto al silenzio, andava necessariamente distinta da quella delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.; che la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese da persona indagata, successivamente chiamata a deporre in qualita' di teste assistito, qualora ne sia divenuto irripetibile l'esame, non puo' ritenersi disciplinata dall'art. 513, comma secondo c.p.p. - inerente la lettura delle dichiarazioni, divenute irripetibili, rese nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - atteso che il richiamo, contenuto nel predetto articolo, al «comma 1» dell'art. 210 c.p.p., inserito all'art. 18, comma 1, lett. b) della legge 12 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo - rende applicabile la relativa normativa alle sole dichiarazioni rese dalle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a) c.p.p. nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone.; che, conseguentemente, la lettura delle dichiarazioni rese da un «teste assistito», nel caso di irripetibilita' del suo esame, poteva avere luogo soltanto in applicazione della previsione contenuta nell'art. 512 c.p.p. (lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione) la quale, tuttavia, nel caso di specie, non poteva essere invocata in quanto, come correttamente opposto dalla difesa, l'art. 512 c.p.p. fa riferimento esclusivamente agli «atti assunti dalla p.g, dal p.m., dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare», mentre le dichiarazioni in questione erano state rese dal Maltese in sede di interrogatorio davanti al g.i.p., nel corso delle indagini preliminari e non all'udienza preliminare; che la lacuna normativa sopra prospettata non era colmabile attraverso il ricorso all'interpretazione analogica, considerata la natura eccezionale della norma citata, ma neppure ricorrendo all'interpretazione estensiva, dal momento che il legislatore nell'art. 513, comma primo c.p.p., e cioe' in materia analoga a quella in esame, ha espressamente previsto la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210, comma 1, sia dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare, sia davanti al g.i.p.; che la scelta del legislatore di escludere la lettura delle dichiarazioni rese dal teste assistito, al giudice, nel corso delle indagini preliminari, nonostante la sopravvenuta impossibilita' di ripetizione dell'esame, risultava irrazionale e lesiva dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), del giusto processo e della non dispersione dei mezzi di prova acquisiti per l'accertamento della verita' processuale (art. 111 Cost.), ove raffrontata a quella operata nel disciplinare la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., lettura consentita ex art. 513 comma secondo c.p.p., ed a quella con cui si consente ex art. 512 c.p.p. la lettura e l'utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni irripetibili rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, pur in assenza d'un giudice «terzo». La Corte costituzionale, con la citata ordinanza n. 164/2003, riteneva tuttavia che non fosse desumibile, dalla lettura dell'ordinanza del tribunale, se le dichiarazioni che davano rilevanza alla questione sollevata - dichiarazioni di Maltese Girolamo, rese al g.i.p. di Palermo, in data 29 luglio 1994, successivamente divenute irripetibili per morte del dichiarante - «fossero state raccolte nell'ambito di un procedimento cumulativo a carico anche dell'attuale imputato o in un procedimento diverso», con la conseguente impossibilita' di valutare la rilevanza della questione, poiche' in ipotesi di dichiarazioni rese in altro procedimento avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3 c.p.p. Tanto premesso, il tribunale rileva, da una parte, che nella citata ordinanza del 17 gennaio 2001 veniva dato atto che «dalla documentazione prodotta dal p.m. si evinceva che il Maltese era stato giudicato in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente processo con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 30 marzo 1998 divenuta irrevocabile il 22 maggio 1998»; dall'altra che, in effetti, le dichiarazioni in questione sono documentate in un verbale privo (per mera svista dell'ufficio g.i.p.) di indicazione del numero di procedimento. E' indubbio, tuttavia, che le dichiarazioni del Maltese furono rilasciate nel corso del medesimo procedimento in cui la questione di incostituzionalita' della norma e' sollevata. Si tratta infatti di dichiarazioni rese davanti al g.i.p. di Palermo nel corso di un interrogatorio, ex art. 294 c.p.p., in relazione alla ordinanza di custodia cautelare, esplicitamente menzionata nel corpo del verbale di interrogatorio stesso, emessa il 25 luglio 1994 e recante per l'appunto il medesimo numero di registro N.R. del presente processo (n. 1025/1993 R.G.N.R.); la sentenza ex art. 444 c.p.p. sopra richiamata, con cui era definita la posizione processuale del Maltese, all'epoca coimputato nel presente processo, reca inoltre il medesimo numero di procedimento N.R. ed in piu', in motivazione, per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, fa riferimento alle «dichiarazioni confessorie rese dal Maltese», con evidente richiamo al verbale di interrogatorio in questione. La questione gia' sollevata va pertanto nuovamente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale per le medesime ragioni, in fatto ed in diritto, gia' esposte nell'ordinanza di questo tribunale del 17 ottobre 2001, evidente essendo la rilevanza della questione ai fini del presente processo e la sua non manifesta infondatezza.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri; Palermo, addi' 5 ottobre 2004 Il Presidente: Saguto 05C0420