N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1999

Ordinanza   emessa   il   6   dicembre  1999  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il  21  marzo  2005)  dalla  Commissione  tributaria
regionale  per  il  Lazio  sul  ricorso proposto da Le Cascine S.r.l.
contro Ufficio del registro di Roma

Contenzioso  tributario  -  Costituzione in giudizio del ricorrente -
  Deposito presso la Segreteria della Commissione tributaria di copia
  del   ricorso  spedito  per  posta  -  Prevista  allegazione  della
  fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale -
  Mancata  previsione  dell'obbligo  di  depositare anche il relativo
  avviso  di  ricevimento  nei  casi  di  contumacia  del convenuto -
  Violazione del diritto di difesa.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1 [cui fa rinvio il
  successivo art. 53, comma 2, ultima parte].
- Costituzione, art. 24, comma secondo.
(GU n.15 del 13-4-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  R.G.  Appelli
n. 2051/1999  depositato  il  23  aprile  1999  avverso  la  sentenza
n. 9/39/98 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma da
Le  Cascine S.r.l. leg. rappr. Tassi Mafalda, residente a Roma in via
Caio  Canuleio, 136, difeso da Marchetti rag. Marco, residente a Roma
in via Caio Canuleio, 62;
    Controparti:  Registro  di  Roma  pubblici  atti impugnati: cart.
pagamento n. 3534701 - es. 96 em. 11 - Invim - straordinaria.

                          Premesso in fatto

    Che  in data 23 gennaio 1997 la soc. a r.l. «Le Cascine» corrente
in  Roma,  via  C. Canuleio  136, in persona della rappresentante pro
tempore  Tassi  Mafalda  ha  proposto  ricorso avverso la cartella di
pagamento  n. 35347001  relativa  a  imposta IN.V.IM straordinaria su
den. 30   vol. 149,  emessa  a  seguito  di  avviso  di  liquidazione
notificato  alla stessa societa' il 5 settembre 1994 dall'Ufficio del
registro di Roma;
    Che  il  ricorso  e'  stato respinto con decisione n. 9/39 del 22
gennaio-15  aprile  1998  della Commissione tributaria provinciale di
Roma,   contro   la   quale   la   soccombente  ha  proposto  appello
notificandolo  a  mezzo del servizio postale e depositandolo in copia
presso  la  segreteria  di  questa commissione con la fotocopia della
ricevuta della spedizione postale;
    Che  l'ufficio  appellato non si e' costituito, e che la causa e'
stata trattata in pubblica udienza su istanza dell'appellante;

                         Osserva in diritto

    Che ai fini della decisione appare rilevante e non manifestamente
infondata, con riferimento all'art. 24 comma 2 Cost., la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 546
del  31  dicembre  1992  a  cui, in ordine al deposito del ricorso in
appello,  fa  rinvio  l'art. 53,  comma  2  ultima  parte del decreto
medesimo,  nella  parte  in  cui,  quando  il ricorso sia spedito per
posta,   prevede  il  deposito  nella  segreteria  della  commissione
tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione
per raccomandata a mezzo del servizio postale e non il deposito anche
dell'avviso di ricevimento in caso di contumacia del convenuto;
    Che   infatti  la  produzione  di  tale  ricevuta  comprova  solo
l'avvenuta  spedizione,  ma  non  pure che il plico spedito sia stato
effettivamente  ricevuto  dal  destinatario,  cosicche' se questi non
compare  in  giudizio  non  e'  dato  sapere  se  egli,  avendo avuto
conoscenza della domanda proposta nel suoi confronti, abbia scelto di
non  costituirsi, oppure se egli, in mancanza di tale conoscenza, non
abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa;
    Che l'inviolabilita' in ogni grado processuale di tale diritto di
difesa, sancita dall'art. 24, comma 2 della Carta fondamentale, trova
riscontro   nell'art. 101   c.p.c.,  applicabile  anche  al  processo
tributario,   per  cui  il  giudice,  salvo  che  la  legge  disponga
altrimenti,  non  puo'  statuire  sopra  alcuna  domanda, se la parte
contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e'
comparsa;
    Che   il  dubbio  di  costituzionalita'  prospettato  non  sembra
superabile   da   un  eventuale  invito  all'appellante/ricorrente  a
produrre  il  summenzionato  avviso di ricevimento della raccomandata
spedita,  atteso  che  nessuna  norma attribuisce alla commissione il
potere  d'imporre  alla  parte  di  fornire  la  prova  dell'avvenuta
costituzione del contraddittorio;
    Che    pertanto    il   giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente   dalla   risoluzione  dell'indicata  questione  di
legittimita' costituzionale;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva d'ufficio, con riferimento all'art. 24, comma 2 Cost., la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 22, comma 1 del
d.lgs.  31  dicembre 1992 n. 546 nella parte in cui quando il ricorso
sia  spedito  per  posta,  prevede il deposito nella segreteria della
commissione  tributaria  adita  della  sola  fotocopia della ricevuta
della  spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non
anche  del  relativo avviso di ricevimento nei casi di contumacia del
convenuto;
    Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria,
l'immediata  trasmissione  alla  Corte  costituzionale della presente
ordinanza  e  degli atti del procedimento, la notifica dell'ordinanza
stessa  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  del Consiglio dei
ministri,   nonche'   la  comunicazione  dell'ordinanza  medesima  ai
Presidenti delle due Camere.
        Roma, addi' 7 ottobre 1999
                      Il Presidente: De Tommaso
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