N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 6 dicembre 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 marzo 2005) dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio sul ricorso proposto da De Luca Anna Maria contro Ufficio del Registro di Roma. Contenzioso tributario - Costituzione in giudizio del ricorrente - Deposito presso la Segreteria della Commissione tributaria di copia del ricorso spedito per posta - Prevista allegazione della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale - Mancata previsione dell'obbligo di depositare anche il relativo avviso di ricevimento nei casi di contumacia del convenuto - Violazione del diritto di difesa. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1 [cui fa rinvio il successivo art. 53, comma 2, ultima parte]. - Costituzione, art. 24, comma secondo.(GU n.15 del 13-4-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R. G. Appelli n. 2057/99 depositato il 26 aprile 1999 avverso la sentenza n. 105/38/98 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma da: De Luca Anna Maria residente a Roma, in via Claudio Achillini, 60, difeso da: Nunnari dott. Angelo residente a Roma in via della Giuliana, 66. Controparti: Registro di Roma pubblici, atti impugnati: Avv. di liquid. n. VAL. n. 89/42360 - Registro. Presenti in udienza: per l'ufficio nessuno e' comparso, per il contribuente il dott. Angelo Nunnari. Premesso in fatto Che in data 6 giugno 1992 l'Ufficio del Registro di Roma ha notificato a De Luca Anna Maria avviso di liquidazione relativo a imposta complementare sull'atto per notar Formica registrato il 4 agosto 1989 al n. 42360 serie 1/A; Che il ricorso proposto da De Luca avverso tale avviso e' stato respinto con decisione n. 105/38 del 30 gennaio-9 marzo 1998 della Commissione tributaria provinciale di Roma, contro cui la contribuente ha proposto appello notificandolo a mezzo del servizio postale e depositandolo in copia presso la segreteria di questa Commissione regionale insieme con la fotocopia dalla ricevuta di spedizione. Che l'Ufficio del registro non si e' costituito e che la causa e' stata trattata in pubblica udienza su richiesta dell'appellante; Osserva in diritto Che ai fini della decisione appare rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, comma 2 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 a cui, in ordine al deposito del ricorso in appello, fa rinvio l'art. 53, comma 2 ultima parte del decreto medesimo, nella parte in cui, quando il ricorso sia spedito per posta, prevede il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non il deposito anche dell'avviso di ricevimento in caso di contumacia del convenuto; Che infatti la produzione di tale ricevuta comprova solo l'avvenuta spedizione, ma non pure che il plico spedito sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario, cosicche' se questi non compare in giudizio non e' dato sapere se egli, avendo avuto conoscenza della domanda proposta nei suoi confronti, abbia scelto di non costituirsi, oppure se egli, in mancanza di tale conoscenza, non abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa; Che l'inviolabilita' in ogni grado processuale di tale diritto di difesa, sancita dall'art. 24, comma 2 della Carta fondamentale, trova riscontro nell'art. 101 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, per cui il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa; Che il dubbio di costituzionalita' prospettato non sembra superabile da un eventuale invito all'appellante/ricorrente a produrre il summenzionato avviso di ricevimento della raccomandata spedita, atteso che nessuna norma attribuisce alla Commissione il potere d'imporre alla parte di fornire la prova dell'avvenuta costituzione del contraddittorio; Che pertanto il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'indicata questione di legittimita' costituzionale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio, con riferimento all'art. 24, comma 2 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui, quando il ricorso sia spedito per posta, prevede il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento nei casi di contumacia del convenuto; Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria, l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, la notifica dell'ordinanza stessa alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la comunicazione dell'ordinanza medesima ai Presidenti delle due Camere. Roma, addi' 7 ottobre 1999 Il Presidente: De Tommaso 05C0426