N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2004

Ordinanza  emessa  il  14 dicembre 2004 dal tribunale di Siracusa sul
ricorso proposto da Brandino Giuseppe

Ordinamento   giudiziario  -  Spese  di  giustizia  -  Compenso  agli
  ausiliari  del  magistrato  - Opposizione al decreto di pagamento -
  Competenza  del  Tribunale  in  composizione  monocratica  anziche'
  collegiale  -  Eccesso  di delega - Irragionevolezza, incidenza sul
  diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.
- Decreto  legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel
  d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.
(GU n.15 del 13-4-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Il  giudice,  esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta
in  data  10 dicembre 2004 sull'opposizione a decreto di liquidazione
di onorari difensivi proposta dall'avv. Giuseppe Brandino,

                            O s s e r v a

    Questo   giudice  per  decidere  sottoposta  al  suo  esame  deve
necessariamente  applicare  le  disposizioni  di  cui  agli artt. 170
d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
    Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in
cui   attribuiscono   al   giudice  in  composizione  monocratica  la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di  liquidazione,  anche  nella  ipotesi, come nel caso di
specie,  in  cui  il  provvedimento opposto sia stato pronunciato dal
giudice   in   composizione  collegiale,  violano  quattro  parametri
costituzionali.
    Anzitutto  il parametro delle ragionevolezza e, in definitiva, il
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della Costituzione,
apparendo  del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica,
prevede  quale  giudice  dell'impugnazione  avverso  un provvedimento
emesso   dal  giudice  in  composizione  collegiale,  un  giudice  in
composizione  monocratica,  tanto  piu'  che si tratta di contenzioso
attinente a diritti soggettivi.
    In  secondo  luogo,  il  principio del diritto di difesa, sancito
dall'art.  24  Costituzione, giacche' le garanzie che compongono tale
diritto   subiscono  un  conreto  oggettivo  affievolimento,  essendo
riconosciuto  al  giudice  in  composizione  monocratica il potere di
rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.
    In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art.
25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, la
Corte di appello giudica sempre in composizione collegiale.
    Infine,   il  principio  del  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati nella delega al Governo dalla funzione legislativa
(art.  76  Cost.).  Invero,  fra  i  principi  ed i criteri direttivi
prescritti  nella  legge  delega  8  marzo 1999 n. 50 non e' indicato
quello   che   prevede   il  mutamento  di  composizione  dell'organo
giudiziario  qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto
del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   questione  rilevante,  dovendosi  necessariamente
applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate
in contrasto con la Carta constituzionale;
    Solleva  questione  di legittimita' costituzionale degli art. 170
d.lgs.  30  maggio  2002 n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella
parte  in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di liquidazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento
opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale.
    Sospende  il  procedimento  e  dispone trasmettersi gli atti alla
Corte costituzionale per l'esame della questione.
    Manda  alla cancelleria per notifiche al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Siracusa, addi' 14 dicembre 2004
                        Il giudice: Consiglio
05C0432