N. 138 ORDINANZA 24 marzo - 6 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Convalida
  dell'autorita'   giurisdizionale   -   Sospensione  dell'esecuzione
  dell'espulsione  fino  alla convalida e audizione dello straniero -
  Mancata  previsione  -  Denunciato  contrasto  con  i  principi  di
  uguaglianza,  della  liberta'  personale,  del giusto processo, del
  diritto  di  difesa  - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita'
  costituzionale  e modifica legislativa - Restituzione degli atti ai
  giudici rimettenti.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286, art. 13, comma 4 (come sostituito
  dall'art. 12,  comma 1,  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189)  e
  comma 5-bis  (introdotto dall'art. 2 del d.l. 4 aprile 2002, n. 51,
  nel  testo  modificato  dalla  legge  di conversione 7 giugno 2002,
  n. 106).
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111.
(GU n.15 del 13-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma 4
(come  sostituito  dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189)  e  comma 5-bis  (introdotto  dall'art. 2  del  decreto-legge
4 aprile   2002,   n. 51,   nel   testo  modificato  dalla  legge  di
conversione 7  giugno 2002, n. 106) del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero), promossi con ordinanze del 7 agosto 2002 dal Tribunale di
Trieste,  del  5 luglio  2002  dal  Tribunale di Vicenza, del 6 e del
21 maggio  2004  dal  Tribunale  di Roma, rispettivamente iscritte ai
nn. 46  e  54  del  registro  ordinanze  2003 ed ai nn. 724 e 817 del
registro ordinanze 2004.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Trieste  -  sulla  richiesta di
convalida  del  decreto  di  espulsione con accompagnamento immediato
alla  frontiera  di Tosca Laurenc, cittadino albanese - ha sollevato,
con ordinanza del 7 agosto 2002 (reg. ord. n. 46 del 2003), questione
di    legittimita'    costituzionale    relativamente    all'art. 13,
comma 5-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del
decreto  legge  4 aprile  2002,  n. 51,  nel  testo  modificato dalla
relativa  legge  di conversione 7 giugno 2002, n. 106, per violazione
degli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione;
        che  il  rimettente  ha  esposto  che,  solo  successivamente
all'ora  fissata  per l'accompagnamento dello straniero alla stazione
marittima  per  l'imbarco, era pervenuto al tribunale, gia' investito
della  richiesta  di  convalida  del provvedimento di accompagnamento
coatto  alla  frontiera,  l'informativa  della polizia ferroviaria in
ordine all'intercettazione dello straniero;
        che  ne  conseguiva  che l'eventuale diniego di convalida non
era  idoneo  a  ripristinare  la  situazione di fatto preesistente al
decreto dell'autorita' di polizia, con violazione dell'art. 13 Cost.,
nella  lettura datane dalla Corte costituzionale (sentenza n. 105 del
2001),  secondo  cui il controllo dell'autorita' giudiziaria dovrebbe
condizionare l'esecutivita' del provvedimento di polizia;
        che era da ravvisare altresi' il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, per la disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi
con  lo  straniero  per  il  quale,  nell'impossibilita'  di eseguire
l'espulsione  immediata,  sia  stato  disposto il trattenimento in un
centro  di  permanenza  temporanea,  tenendo  conto  che  la  mancata
convalida  di  quest'ultimo provvedimento viene a travolgere anche il
provvedimento   di   accompagnamento   coatto   alla  frontiera,  con
l'impossibilita' di darvi esecuzione;
        che ulteriore disparita' di trattamento era ravvisabile nella
mancata   previsione,   da   parte   dell'art. 13,  comma 5-bis,  del
meccanismo contemplato dall'art. 14, comma 4, che richiama l'art. 737
cod.  proc. civ. (in base al quale il giudice puo' assumere d'ufficio
sommarie informazioni) e stabilisce che il giudice provveda dopo aver
sentito l'interessato;
        che la completa mancanza di garanzie e' contraria alla tutela
della  liberta' personale e incide sul diritto di difesa, non potendo
lo  straniero,  anche a mezzo di difesa tecnica, fornire informazioni
utili all'approfondimento istruttorio e spiegare le sue ragioni;
        che  la  procedura  dell'art. 5-bis  contrasta  anche  con il
principio  del  giusto  processo,  per l'assenza di contraddittorio e
l'impossibilita' dello straniero di dedurre prove;
        che  la  questione  prospettata  e' rilevante, attenendo alle
modalita'  della  convalida  della  misura,  anche  tenendo conto che
l'accompagnamento  e'  eseguito  a  pochi  minuti  di  distanza dalla
comunicazione  al tribunale della richiesta di convalida da parte del
questore;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione, dal
momento  che  la  norma denunciata prevede un meccanismo di convalida
del  provvedimento  di  accompagnamento alla frontiera conseguente al
provvedimento  di espulsione; che la convalida e' impugnabile davanti
al  giudice  ordinario,  con  la  conseguenza  che  e' in quella sede
giudiziaria che puo' essere attuato il contraddittorio e osservato il
diritto di difesa, con l'assistenza di un difensore, a cui la procura
speciale  e'  conferibile  davanti  all'autorita'  consolare,  con la
procedura   della   camera   di   consiglio,   cui  puo'  partecipare
l'amministrazione,  con la prevista ricorribilita' della decisione in
Cassazione;
        che  il  Tribunale  di Vicenza - sulla richiesta di convalida
del   decreto   di  espulsione  con  accompagnamento  immediato  alla
frontiera  di  Artan  Frrouku, cittadino albanese - ha sollevato, con
ordinanza  del 5 luglio 2002 (reg. ord. n. 54 del 2003), questione di
legittimita'  costituzionale  relativamente all'art. 13, comma 5-bis,
del  d.lgs.  n. 286  del 1998, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e
111 della Costituzione;
        che  il  rimettente  ha esposto che solo il giorno successivo
all'esecuzione  del provvedimento di accompagnamento forzato gli atti
per la convalida erano stati depositati in tribunale;
        che   il   comma 5-bis  dell'art. 13,  ha  colmato  il  vuoto
legislativo   prodotto   dalla   dichiarazione  d'incostituzionalita'
seguito alla sentenza n. 105 del 2001, creando pero' un meccanismo di
convalida  del tutto formale, che non influisce sull'esecutivita' del
decreto di espulsione;
        che   cio'   comporta   una   violazione  dell'art. 13  della
Costituzione,  per  la  natura  solo formale e cartacea del controllo
giurisdizionale;  dell'art. 3  della  Costituzione, per disparita' di
trattamento  rispetto  allo  straniero per il quale non sia possibile
eseguire  l'immediata  espulsione,  che  viene accompagnato presso un
centro di detenzione amministrativa, ai sensi dell'art. 14; e inoltre
dell'effettivo esercizio del diritto di difesa;
        che  l'art. 14  -  il quale, nella lettura datane dalla Corte
con  la  sentenza  n. 105  del  2001, comporta che la convalida della
detenzione  amministrativa  si  estenda  al decreto di espulsione con
accompagnamento alla frontiera - richiama l'art. 737 cod. proc. civ.,
in  base  al  quale  il  giudice  puo'  assumere  d'ufficio  sommarie
informazioni, assicurando un procedimento di convalida che, pur nella
ristrettezza   dei   tempi,   appare  caratterizzato  da  profili  di
effettivita',  laddove  l'art. 13, comma 5-bis, consente un controllo
solo formale da parte del giudice;
        che  la tutela della liberta' personale, come si desume dalla
richiamata  sentenza, dovrebbe comportare che la convalida condizioni
l'esecutivita'  dei provvedimenti di espulsione, mentre la disciplina
disposta  dal  comma 5-bis  comporta  che  un  eventuale  diniego  di
convalida   non   ripristinerebbe   la   posizione   preesistente  al
provvedimento  di polizia, mentre il provvedimento confermativo della
legittimita'  non  potrebbe  essere  impugnato dallo straniero, ormai
fuori dal territorio nazionale;
        che  essendo la pronuncia del decreto di espulsione basata su
valutazione  discrezionale, l'impossibilita' di sentire l'interessato
e di acquisire dallo stesso eventuali informazioni utili, finisce per
incidere sul diritto di difesa, a differenza del caso dello straniero
trattenuto   in  centro  di  permanenza  temporanea,  che  invece  ha
possibilita' di difendersi, prima dell'esecuzione del provvedimento;
        che   la  questione  e'  rilevante  nel  giudizio  in  corso,
attenendo   alle   modalita'   della   convalida   in  considerazione
dell'avvenuta esecuzione della misura;
        che  il  Tribunale di Roma - sulla richiesta di convalida del
decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera di
Vasu  Vasile  ed altri cittadini rumeni - ha sollevato, con ordinanza
del   6 maggio  2004  (reg.  ord.  n. 724  del  2004),  questione  di
legittimita'  costituzionale relativamente all'art. 13, comma 4 (come
sostituito  dall'art. 12,  comma 1,  legge  30 luglio 2002, n. 189) e
5-bis,  del d.lgs. n. 286 del 1998, per violazione degli artt. 13, 24
e 111 della Costituzione;
        che,  verificata  la  sussistenza  dei  presupposti  di legge
(adeguata  motivazione delle circostanze che autorizzano l'espulsione
con  accompagnamento  alla  frontiera,  rispetto dei termini, decreto
prefettizio  di  espulsione)  per  la convalida del provvedimento, il
giudice   ha   ritenuto   che  dalla  soluzione  della  questione  di
costituzionalita'  dipendeva l'accoglimento o meno della richiesta di
convalida;
        che  la  misura dell'accompagnamento alla frontiera e' azione
diretta  ad  un  costringimento  fisico  di durata indeterminata, per
oltre  48 ore, senza previsione di un termine massimo, e, comportando
mortificazione  della  dignita'  umana, non puo' che essere assistita
dalle   garanzie  di  cui  all'art. 13  della  Costituzione,  siccome
ricompresa tra le «altre restrizioni alla liberta' personale»;
        che l'esigenza di mediazione con gli interessi pubblici della
sicurezza  e  dell'ordine  pubblico  non  e'  ragione che giustifichi
compressioni  della  liberta'  personale, che e' diritto universale e
inviolabile, anche nei confronti dello straniero;
        che  la  previsione  della  convalida da parte dell'autorita'
giudiziaria   non  e'  tale  da  rendere  legittimo  l'istituto,  non
inquadrandosi in un procedimento garantistico in cui vi siano formale
contestazione,   contraddittorio,   difesa,   dovendo   il  tribunale
limitarsi  ad  un  controllo  puramente  teorico, analogo ai visti di
esecutorieta' del pretore su alcuni atti amministrativi;
        che   il   provvedimento   del   questore  e'  immediatamente
esecutivo, ne' e' prevista alcuna forma di opposizione o sospensione,
o  termine di decadenza, o alcuna forma di reclamo alla convalida, la
quale  puo'  intervenire  (anche come diniego) quando l'espulsione e'
gia' stata eseguita;
        che  pur  nell'accuratezza  delle  indagini  di  polizia  che
preludono  al  provvedimento  di accompagnamento, e' sempre possibile
l'errore, che solo un contraddittorio, un'audizione, una possibilita'
di difesa, potrebbero scongiurare;
        che   l'esecuzione   dell'espulsione,   ove   di  questa  non
sussistessero  i  presupposti, determinerebbe un gravissimo danno, in
alcun modo emendabile a posteriori;
        che,  in  conclusione,  l'art. 13,  commi 4  e  5-bis,  e' in
contrasto  con l'art. 13 della Costituzione perche' prevede una forma
di  restrizione  alla  liberta' personale, senza rendere possibile un
controllo  preventivo,  effettivo  e  pieno  della  legittimita'  del
provvedimento  di  accompagnamento alla frontiera, e senza sancire la
perdita  di  efficacia  del  provvedimento  se  non  convalidato  nel
termine; ed e' in contrasto con gli artt. 111 e 24 della Costituzione
perche'  il controllo giurisdizionale attuato attraverso la convalida
prescinde da ogni forma di contestazione, contraddittorio e difesa;
        che    a   voler   considerare   la   convalida   come   atto
amministrativo, e non giurisdizionale, si ricadrebbe nella violazione
dell'art. 13   della   Costituzione,  per  violazione  della  riserva
esclusiva  di  giurisdizione in materia di convalida di provvedimenti
restrittivi   della  liberta'  personale,  senza  che  sia  possibile
un'applicazione analogica del meccanismo processuale che diversamente
caratterizza  l'istituto  del  trattenimento, di cui all'art. 14, per
l'ipotesi   in   cui   l'accompagnamento   non   sia  eseguibile  con
immediatezza, attesa la diversita' ontologica tra i due istituti;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  dichiararsi  l'infondatezza  della  questione,  in
quanto  la  convalida  inaudita  altera  parte  va messa in relazione
all'esigenza  di  dare  effettivita' ad una misura, l'espulsione, per
l'obiettiva   necessita'   di   contrastare   il  fenomeno  crescente
dell'immigrazione  clandestina,  e  inoltre perche' la valutazione di
merito  del  giudice  ordinario  in  sede  di convalida comporterebbe
problemi  organizzativi  e gestionali riguardo agli stranieri colpiti
da  provvedimento  di espulsione con accompagnamento, ricavandosi del
resto,  dal complessivo sistema del d.lgs. n. 286 del 1998, il giusto
equilibrio  tra i principi costituzionali e le esigenze di sicurezza,
con la previsione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione,
anche  attraverso la rappresentanza diplomatica o consolare del paese
di  destinazione,  con  possibilita'  di  avvalersi  di  difensore di
fiducia, e usufruire del patrocinio a spese dello Stato;
        che  il  Tribunale di Roma - sulla richiesta di convalida del
decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera di
Nemetel Oltean ed altri cittadini rumeni - ha sollevato con ordinanza
del  21 maggio  2004  (reg.  ord.  n. 817  del  2004),  questione  di
legittimita'  costituzionale  relativamente  all'art. 13,  commi 4  e
5-bis,  del d.lgs. n. 286 del 1998, per violazione degli artt. 13, 24
e 111 della Costituzione;
        che   l'ordinanza   presenta   l'identico   testuale   tenore
dell'ordinanza 724 del 2004, dello stesso estensore.
    Considerato  che  con  quattro distinte ordinanze il Tribunale di
Trieste  (reg.  ord.  n. 46  del 2003), il Tribunale di Vicenza (reg.
ord.  n. 54  del  2003)  e  il  Tribunale di Roma (reg. ord. n. 724 e
n. 817  del  2004),  in  riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della
Costituzione,    hanno    sollevato    questione    di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 4 (impugnato dal solo Tribunale di
Roma)  e  comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero) laddove
prevede  che  il  provvedimento  di  espulsione  con  accompagnamento
immediato   alla  frontiera  venga  eseguito  prima  della  convalida
dell'autorita'  giudiziaria  e  che  la convalida sia emessa senza la
previa audizione dello straniero;
        che  tutte  le  ordinanze  propongono  la medesima questione,
sicche'  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  e  decisi con un'unica
pronuncia;
        che, successivamente alle ordinanze di rimessione attualmente
in  esame,  la  stessa  questione  di costituzionalita', sollevata in
altri  analoghi  giudizi,  e' stata decisa con la sentenza n. 222 del
2004   di   questa   Corte,   che   ha   dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998,
«nella  parte  in  cui non prevede che il giudizio di convalida debba
svolgersi  in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento
di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa»;
        che,  successivamente  alla  citata sentenza n. 222 del 2004,
l'art. 13,  comma 5-bis,  del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  dichiarato
incostituzionale,  e'  stato sostituito dall'art. 1 del decreto legge
14 settembre  2004,  n. 241,  convertito, con modificazioni, in legge
12 novembre 2004, n. 271;
        che,  alla  luce della richiamata sentenza di questa Corte, e
della  norma  sopravvenuta,  gli  atti  vanno restituiti ai giudici a
quibus, perche' valutino la persistente rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale di Trieste, al
Tribunale di Vicenza e al Tribunale di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.
                        Il Presidente: Contri
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0438