N. 140 ORDINANZA 24 marzo - 6 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Espulsione - Sospensione sino al passaggio in giudicato
  della  sentenza  -  Mancata previsione - Denunciato contrasto con i
  principi  del  giusto  processo  e  del  diritto di difesa - Omessa
  individuazione  della  norma censurata - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.15 del 13-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  promosso,  nell'ambito  di  un  procedimento penale, dal
Tribunale  di  Foggia  con  ordinanza del 28 giugno 2003, iscritta al
n. 949  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 24  e  111  della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero);
        che,   ad   avviso  del  rimettente,  «la  legge  cosi'  come
interpretata   prevede   l'immediata   concessione   del  nulla  osta
all'espulsione  dell'imputato,  non contemplando la sospensione della
decisione  del  giudice  in  merito  a  siffatta  questione  sino  al
passaggio in giudicato della sentenza»;
        che  sarebbero  pertanto  violati gli artt. 24 e 111 Cost. in
quanto  l'imputato, se espulso prima del passaggio in giudicato della
sentenza, viene privato della possibilita' di partecipare al processo
e di disporre delle condizioni necessarie per la sua difesa.
    Considerato  che  il  rimettente  omette  di individuare la norma
oggetto delle censure di illegittimita' costituzionale;
        che   l'ordinanza   di   rimessione   difetta  inoltre  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto   carente   di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  della
questione;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente  inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418, 385
e 156 del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello  straniero),
sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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