N. 140 ORDINANZA 24 marzo - 6 aprile 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione - Sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi del giusto processo e del diritto di difesa - Omessa individuazione della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.15 del 13-4-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 28 giugno 2003, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); che, ad avviso del rimettente, «la legge cosi' come interpretata prevede l'immediata concessione del nulla osta all'espulsione dell'imputato, non contemplando la sospensione della decisione del giudice in merito a siffatta questione sino al passaggio in giudicato della sentenza»; che sarebbero pertanto violati gli artt. 24 e 111 Cost. in quanto l'imputato, se espulso prima del passaggio in giudicato della sentenza, viene privato della possibilita' di partecipare al processo e di disporre delle condizioni necessarie per la sua difesa. Considerato che il rimettente omette di individuare la norma oggetto delle censure di illegittimita' costituzionale; che l'ordinanza di rimessione difetta inoltre della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418, 385 e 156 del 2004). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 6 aprile 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0440