N. 141 ORDINANZA 24 marzo - 6 aprile 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione - Difetto di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza e motivazione per relationem - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111.(GU n.15 del 13-4-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 22 gennaio 2004 (iscritta al n. 950 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004) e con due ordinanze in data 1° ottobre 2003 (iscritte ai numeri 951 e 952 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004). Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Tribunale di Foggia con tre ordinanze di contenuto sostanzialmente identico ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente si riporta alle motivazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002. Considerato che, attesa l'identita' delle ordinanze di rimessione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi; che le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, peraltro neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi, in quanto il rimettente si limita a richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza di un diverso giudice; che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale questioni motivate solo per relationem, in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per cui ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice; che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., tra le tante, ordinanze numeri 84 del 2005, 59 del 2004, 234 del 2003 e 498 del 2002). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 6 aprile 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0441