N. 142 ORDINANZA 24 marzo - 6 aprile 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione - Difetto di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza e omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13. - Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111.(GU n.15 del 13-4-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza in data 1 ottobre 2003, iscritta al n. 953 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ยช serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Tribunale di Foggia ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418 e 385 del 2004). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 6 aprile 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0442