N. 142 ORDINANZA 24 marzo - 6 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Espulsione  - Difetto di motivazione su rilevanza e non
  manifesta  infondatezza  e omessa descrizione della fattispecie del
  giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13.
- Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111.
(GU n.15 del 13-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero),  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale,  dal  Tribunale di Foggia con ordinanza in data
1 ottobre  2003,  iscritta  al  n. 953  del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ยช serie
speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Foggia ha sollevato, su eccezione
della  difesa,  in  riferimento  agli  artt. 24,  27, 104 e 111 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero).
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta   infondatezza   della   questione,   neppure   esattamente
identificata nei suoi requisiti minimi;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418 e 385
del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 13,  comma 13,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e
111  della  Costituzione,  dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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