N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 14 febbraio 2005 dal tribunale di Udine nel procedimento civile tra Quargnali Fiammetta contro Mulatti Lorenza ed altro Previdenza e assistenza sociale - Pensione di riversibilita' - Coniuge divorziato con sentenza non definitiva - Diritto alla percezione di quota della pensione - Condizioni - Titolarita' dell'assegno divorzile - Ingiustificato deteriore trattamento del coniuge titolare di assegno provvisorio di mantenimento in conseguenza di sentenza di divorzio non definitiva - Incidenza sul principio di uguaglianza e su diritto fondamentale della persona e della famiglia. - Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9. - Costituzione, artt. 2, 3 e 29.(GU n.16 del 20-4-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in Camera di consiglio promosso da Quargnali Fiammetta (rappresentata dall'avv. Bruno Garlatti) nei confronti di Mulatti Lorenza (avv. Maria Poniz) e I.N.P.D.A.P. Svolgimento del processo e motivi della decisione Quargnali Fiammetta (divorziata da Carlo Varagnolo dopo 31 anni di matrimonio) si e' rivolta a questo Tribunale richiedendo la ripartizione della pensione di reversibilita', spettante a seguito della morte del Varagnolo (passato a nuove nozze con Lorenza Mulatti). E' stata eccepita l'inammissibilita' del ricorso per carenza del presupposto previsto dall'art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come innovato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74): affinche' infatti una divorziata abbia diritto a percepire una quota della pensione, e' necessario, a norma del citato articolo della legge, che «sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5» della stessa legge. Nel caso sottoposto all'esame di questo tribunale, e' stata pronunciata «sentenza non definitiva» (art. 4, comma 9 della legge) dovendo il processo «continuare per la determinazione dell'assegno», commisurato, in via provvisoria, a favore della Quargnali, in Euro 1.300,00 mensili. La «sentenza non definitiva» di divorzio e' stata introdotta con la legge n. 74 del 1987 con l'obiettivo anche di scoraggiare forme mascherate ricattatorie poste in essere dalla parte avvantaggiata dalla sua posizione di diritto. Per interpretazione giurisprudenziale «la determinazione dell'assegno» cui si e' fatto riferimento attiene non solo al quantum ma anche all'an debeatur (cfr. Cass. civ. sent. n. 4873 del 26 aprile 1993). Tale interpretazione determina - nei casi come quello in esame in cui il coniuge e' titolare di un assegno provvisorio di mantenimento - una situazione di privazione di un apporto economico (tendenzialmente essenziale per la sopravvivenza), per un tempo indeterminato; in attesa cioe' della definizione del procedimento - interrotto a seguito dell'intervenuto decesso e che, pertanto, deve essere riassunto nei confronti degli eredi. Il quadro normativo delineato, se da una parte appare oltre modo generoso nei confronti di una parte (per lo piu' frettolosa di passare a nuove nozze), puo' presentare aspetti crudeli nei confronti dell'altra parte. L'Alta Corte ha gia' avuto occasione di esaminare l'art. 9 della legge n. 898/1970 sotto altri profili (cfr. sentenza n. 777 del 1988, sentenza n. 87 del 1995 e ordinanza n. 491 del 2000) ma non ha avuto ancora modo di esprimere la sua valutazione sul punto ora prospettato, anche se - gia' nella sentenza n. 777 del 1988 (richiamando le sentenze n. 7 del 1980 e n. 286 del 1989 - non ha mancato di sottolineare che «carattere essenziale del trattamento di reversibilita' e' quello di realizzare una garanzia di continuita' del sostentamento al superstite». La Cassazione civile, a sua volta (sent. n. 11838 del 5 agosto 2003), ha ritenuto che la prosecuzione del processo per la determinazione dell'assegno non sia in contrasto con la Costituzione, «non dando luogo ad una arbitraria discriminazione rispetto ai soggetti che vedono definiti in unico contesto tutti i rapporti»; tale motivazione, tuttavia, non tiene conto dei delicati aspetti della vicenda sopra indicati. Invero non appare congruo limitare il diritto di una divorziata a percepire una quota della pensione di reversibilita', a seguito del decesso del suo ex marito al solo caso in cui «sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5»; assegno cioe' disposto con la sentenza definitiva di divorzio. Occorre, invero, tener conto anche dell'analoga situazione in cui - attribuito ad un coniuge, a titolo provvisorio, un assegno di mantenimento - sia stata pronunciata «sentenza non definitiva» di divorzio (art. 4), ed il procedimento debba continuare. In tale ipotesi, invero, deve essere scongiurata l'aberrante situazione sopra descritta, che potrebbe comportare - per un tempo anche lunghissimo, in attesa della sentenza definitiva - la privazione dell'assegno di mantenimento, con conseguenze anche devastanti. Appare, dunque fondata (oltre che, all'evidenza, rilevante) la questione di legittimita' costituzionale delle norme in esame, potendo comportare, come nel caso in esame, conseguenze disumane e quindi irrazionali (art. 3 della Costituzione), contrarie ai diritti fondamentali dell'uomo (art. 2) e della famiglia (art. 29).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 1) Chiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come innovata dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74); 2) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) Sospende la procedura in corso; 4) Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Manda alla cancelleria per l'esecuzione. Udine, addi' 4 febbraio 2005 Il Presidente estensore: Cola 05C0446