N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2005

Ordinanza  emessa  il  27  gennaio  2005 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  sul ricorso proposto da farmacia Perricone
contro Az. U.S.L. n. 9 di Trapani

Giustizia  amministrativa  -  Giudizio  di  ottemperanza  - Ricorso -
  Previsto deposito presso la segreteria del Tribunale amministrativo
  regionale  adito - Notifica del ricorso all'Amministrazione nei cui
  confronti   viene   chiesta   la  pronuncia  giudiziale  -  Mancata
  previsione  -  Incidenza  sul  diritto  di  difesa - Violazione dei
  principi del giusto processo.
- R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 91.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo.
(GU n.16 del 20-4-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3632/2004 proposto
dalla farmacia Perricone in persona della titolare dott.ssa Perricone
Maria  Agata,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Pippo Pollina per
mandato a margine del ricorso, e dell'avv. Pippo Pollina, in proprio,
entrambi  domiciliati in Palermo, via Sciuti n. 180, presso lo studio
dell'avv. Pollina;
    Contro  L'Azienda  U.S.L.  n. 9 di Trapani, in persona del legale
rappresentante   pro   tempore,   non  costituito  in  giudizio;  per
l'esecuzione  del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo di questo
tribunale  n. 7/2002  del  18  gennaio 2002, dichiarato esecutivo per
mancata  opposizione  in  data  30  maggio 2003 e rilasciato in forma
esecutiva in data 26 giugno 2003.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Designato  relatore alla Camera di consiglio del 18 novembre 2004
il consigliere avv. Salvatore Veneziano;
    Udito  l'avv.  M.  Pollina  su  delega dell'avv. P. Pollina per i
ricorrenti;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in  segreteria  il  15  giugno  2004, i
ricorrenti  espongono  di  avere  conseguito il decreto ingiuntivo in
epigrafe,  con  il  quale  e'  stato  ingiunto all'Az. U.S.L. n. 9 di
Trapani  il pagamento in favore della ricorrente di sorte capitale ed
interessi  per  una  fornitura  di  presidi  sanitari  in  favore  di
assistiti del S.S.N., oltre alle spese del procedimento, direttamente
in favore del procuratore distrattario.
    Deducendo  di  non  avere  conseguito i pagamenti per interessi e
spese  di  cui  al  decreto ingiuntivo in epigrafe, neppure a seguito
della  notifica  di  un  atto  di diffida avvenuta in data 4/6 maggio
2004,    chiedono   affermarsi   l'obbligo   dell'amministrazione   a
provvedere,  con  nomina  di  un commissario ad acta per l'ipotesi di
ulteriore inadempienza.
    Nessuno si e' costituito in giudizio per l'Azienda U.S.L. n. 9 di
Trapani.
    Alla  Camera  di consiglio del 18 novembre 2004 il procuratore di
parte  ricorrente,  deducendo  essere  stati  effettuati soltanto dei
pagamenti parziali, ha chiesto porsi il ricorso in decisione.

                            D i r i t t o

    1.   -  Rileva  il  collegio  che  il  presente  ricorso  risulta
introdotto   mediante   deposito  diretto  dell'originale  presso  la
segreteria  di  questo tribunale, senza la previa notificazione dello
stesso all'amministrazione nei confronti della quale viene chiesta la
pronunzia giudiziale.
    Sebbene  il  procedimento  seguito  dai  ricorrenti (deposito del
ricorso    presso    la    segreteria),   nonche'   gli   adempimenti
successivamente    posti    in   essere   dalla   stessa   segreteria
(comunicazioni   dell'avvenuto   deposito  all'Assessorato  regionale
Sanita'  ed  alla  Az.  U.S.L.  n. 6, con contestuale trasmissione di
copia  del ricorso, entrambe effettivamente ricevute dai destinatari)
appaiano  conformi  alle  prescrizioni di cui all'art. 91 del r.d. 17
agosto 1907, n. 642 - recante il Regolamento per la procedura dinanzi
alle  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di Stato, applicabile
anche  ai  giudizi  innanzi ai TT.AA.RR. in virtu' del rinvio operato
dall'art. 19  della  legge  n. 1034/1971  il  collegio ritiene che il
contraddittorio non risulti correttamente instaurato, con riferimento
ai parametri costituzionali di seguito precisati.
    2. - Osserva, preliminarmente, il collegio che certo orientamento
giurisprudenziale   dei   tribunali  amministrativi  regionali  (cfr.
Tribunale  amministrativo  regionale  Sicilia Catania, 25 marzo 1996,
n. 396  e  Tribunale amministrativo regionale Puglia Bari, sez. I, 1°
settembre 2003, n. 3168) ha affermato il superamento delle previsioni
di  cui  al  citato  art. 91  r.d.  n. 642/1907 e la necessita' della
previa notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato, attesa
la  piena  ed  indubitabile  natura  giurisdizionale  della  sentenza
conclusiva  del  procedimento  per  ottemperanza  al  giudicato; tale
orientamento  del  giudice  di  primo  grado  non  ha, pero', trovato
riscontro  in  grado  di  appello  atteso il consolidato orientamento
della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, agli effetti
della instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza,
non  e'  richiesta  la  notificazione del ricorso all'amministrazione
tenuta all'esecuzione del giudicato ad istanza del ricorrente, o alle
altre   parti   del   giudizio,   essendo   all'uopo  sufficiente  la
comunicazione  della proposizione del ricorso a cura della segreteria
del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del
r.d.  17 agosto 1907, n. 642 (Sezione VI, 3 febbraio 1988, n. 155; 23
aprile 1994, n. 583; 24 settembre 2004, n. 6261; Sez. IV, 12 dicembre
1997, n. 1436 e 6 ottobre 2003 n. 5847; C.G.A., 28 marzo 1997, n. 6).
    E  cio' sebbene non siano mancate alcune pronunzie del giudice di
appello,   rimaste   pero'  minoritarie,  che  hanno  evidenziato  la
contrarieta'   delle   previsioni  dell'art. 91  citato  rispetto  al
principio    costituzionale    della    necessaria   integrita'   del
contraddittorio  processuale  (sezione  VI, 20 giugno 2003, n. 3689 e
sezione V, 2 marzo 2000, n. 1069).
    Conclusivamente,  il  collegio ritiene di potere affermare che il
diritto   vigente  in  materia  -  quale  emerge  dalla  applicazione
giurisprudenziale del tutto maggioritaria del giudice di ultimo grado
-   sia   nel  senso  della  sufficienza  degli  adempimenti  di  cui
all'art. 91  r.d.  n. 642/1907 ai fini della rituale istaurazione del
giudizio   di   ottemperanza   al   giudicato   innanzi   al  giudice
amministrativo.
    3.  -  Detta soluzione appare, pero', a questo collegio del tutto
insoddisfacente   e,   segnatamente,  contraria  ad  alcuni  principi
costituzionali  in  tema  di  attivita'  giurisdizionale  e di giusto
processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.
    Ed  invero,  rileva il collegio che il giudizio di ottemperanza -
come  osservato  dalla  stessa Corte costituzionale nella sentenza 12
dicembre  1998,  n. 406  (al  fine  di affermare la costituzionalita'
dell'inapplicabilita'  del  procedimento per esecuzione del giudicato
per  conseguire  l'esecuzione  delle sentenze amministrative di primo
grado   anteriormente   alla   introduzione  di  apposita  previsione
legislativa  in  tal senso - art. 10, primo comma, legge n. 205/2000)
puo'  assumere  diversi  modi  di essere in relazione alla situazione
concreta,   alla  statuizione  giudiziale  da  attuare,  alla  natura
dell'atto originariamente censurato.
    In   particolare   il  giudizio  d'ottemperanza  puo'  costituire
semplice   giudizio   esecutivo,  che  si  aggiunge  al  procedimento
espropriativo, disciplinato dal codice di procedura civile; lo stesso
giudizio puo', invece, essere preordinato al compimento di operazioni
materiali o all'adozione di atti giuridici di piu' stretta esecuzione
della   sentenza;   esso,   infine,   puo'  essere  finalizzato  alla
sollecitazione  di attivita' provvedimentale amministrativa, anche di
natura  discrezionale, al fine del conseguimento di effetti ulteriori
e    diversi    rispetto    al   provvedimento   originario   oggetto
d'impugnazione.
    Il  giudizio  di  ottemperanza,  nelle  materie  attribuite  alla
giurisdizione  amministrativa,  puo'  addirittura  essere  utilizzato
anche  in  difetto  di  completa  individuazione  del contenuto della
prestazione  o  attivita' oggetto del dovere dell'amministrazione, al
fine  di  integrare  il  precetto  discendente dal giudicato azionato
cosi'  configurando  il  fenomeno del c.d. giudicato amministrativo a
formazione progressiva. Il giudice amministrativo in sede di giudizio
di  ottemperanza  puo' esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i
presupposti,  sia  i  poteri  sostitutivi  attribuitigli  in  sede di
ottemperanza che i poteri ordinatori e cassatori che gli competono in
sede   di   giurisdizione   generale   di   illegittimita'   e  puo',
conseguentemente,  integrare l'originario disposto della sentenza con
statuizioni   che   ne   costituiscono   non   mera  «esecuzione»  ma
«attuazione»  in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato a
formazione  progressiva  (Consiglio  Stato,  sez.  IV, 1° marzo 2001,
n. 1143).
    Il   giudizio   di   ottemperanza,   infine,  puo'  implicare  la
sostituzione   dello   stesso   giudice   nell'esercizio  dei  poteri
dell'amministrazione  -  anche  per  il  tramite di un commissario ad
acta,  ormai  pacificamente  ritenuto «ausiliario del giudice» - gia'
nell'ipotesi   «minimale»   (quale   la   presente  fattispecie)  del
compimento  degli  atti necessari al pagamento di una somma di denaro
discendente  da  una  puntuale  pronunzia  di  condanna:  Compito del
giudicedell'ottemperanza,   una  volta  effettuata  la  verifica  del
mancato  adempimento  da  parte  dell'amministrazione,  e'  quello di
imporre,  direttamente in via sostitutiva o a mezzo di commissario ad
acta,  i  comportamenti  necessari per l'attuazione del giudicato, al
fine  di  assicurare  il concreto soddisfacimento delle pretese della
parte   vittoriosa,   ai  sensi  degli  artt. 24,  100  e  103  della
Costituzione (C.G.A., 22 aprile 2002, n. 226).
    4.  -  A  fronte  di  siffatta  variegata  ed  incisiva attivita'
giurisdizionale    -    potenzialmente   suscettibile   di   incidere
contemporaneamente  sia sull'assetto dei rapporti tra le parti, quali
gia'  definiti  dal  giudicato azionato, che nell'ordinamento interno
dell'amministrazione,  con  la  sostituzione  degli  organi  ordinari
inadempienti  -  il  collegio  ritiene  non  potersi  dubitare  della
sussistenza  di  particolari  esigenze di rispetto dei principi della
difesa  in  giudizio,  ex  art. 24, comma 2, della Costituzione e del
contraddittorio  tra  le  parti,  quale  presupposto  di  un  «giusto
processo» ex art. 111, comma 2, della Costituzione.
    Il  rispetto  di  tali  principi  non  sembra,  pero',  garantito
adeguatamente dal meccanismo di cui all'art. 91 del r.d. n. 642/1907,
nel  quale la conoscenza del ricorso da parte dell'amministrazione e'
affidata   esclusivamente   alla   comunicazione   della  segreteria,
effettuata   a   mezzo   di   lettera  raccomandata  (come  le  altre
comunicazioni  di  segreteria  nel corso del giudizio amministrativo,
cfr.  C.G.A.  29 gennaio 1994 n. 27) e senza le formalita' e garanzie
proprie   della   notificazione  a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario
(consegna della copia conforme di un atto, con particolari garanzie e
formalita'  ad  opera  di  un  pubblico  ufficiale  che dell'avvenuta
operazione redige apposita relazione).
    E  cio'  anche  nell'ipotesi  che  si  accedesse  alla  soluzione
giurisprudenziale,  fatta  propria  da  alcune pronunzie piu' attente
alla  effettivita'  del  contraddittorio,  che  hanno ritenuto che il
contraddittorio  tra  le  patti  debba  essere comunque assicurato in
conformita'   all'art. 24,   comma   2,   della  Costituzione,  anche
nell'ambito  del  meccanismo  di  cui  all'art. 91  r.d. n. 642/1907,
attraverso  la  verifica  che  la  controparte  abbia avuto effettiva
conoscenza  della  domanda  stessa  e sia stata in grado, anche sotto
l'aspetto  temporale,  di  elaborare  la  propria  difesa prima della
discussione innanzi al giudice (Consiglio Stato, sez. V, 11 settembre
2000,  n. 4792  e  Tribunale  amministrativo  regionale  Sardegna, 19
aprile 2001, n. 471).
    Ed  invero il collegio ritiene che siffatta soluzione - modellata
sul  principio  desumibile  dall'art. 156,  comma  3, cod. proc. civ.
(sanatoria  della  nullita' dell'atto che abbia comunque raggiunto lo
scopo  cui  sia  destinato) - non sia applicabile alla fattispecie in
esame  nella  quale la notificazione, con le forme proprie del codice
di procedura civile, sia del tutto assente.
    In  particolare  la notificazione del ricorso introduttivo con le
modalita'  proprie  del codice di procedura civile, o quanto meno con
quelle  di  cui  all'art. 8  e  segg. del r.d. n. 642/1907, appare al
Collegio  l'unico mezzo idoneo ad assicurare il rispetto dei principi
di  cui agli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, della Costituzione in
considerazione    della    particolare    garanzia    -   discendente
dall'osservanza delle formalita' previste, quali determinate anche in
esito  ai  successivi  interventi della stessa Corte costituzionale -
che  il  relativo  procedimento  determini la effettiva conoscenza, o
quanto   meno   la  piena  conoscibilita',  dell'atto  da  parte  del
destinatario.
    E  cio'  al  fine  di  apprestare  una adeguata, e potenzialmente
piena,  attivita' difensiva rispetto alle domande introdotte da parte
ricorrente,   oltre   che   ad   attivare,   eventualmente  ancorche'
tardivamente,   gli   organi   competenti   dell'amministrazione   ad
ottemperare al dictum del giudice.
    Quel  che, ad avviso del collegio rileva ai fini del rispetto del
diritto di difesa e della pienezza del contraddittorio - e giustifica
la  ritenuta  insufficienza  della  soluzione  giurisprudenziale  che
suggerisce la verifica della effettiva conoscenza della comunicazione
di  segreteria  da  parte  del  destinatario  -  non  e' solo il dato
materiale   della   effettiva   ricezione   della  comunicazione  (ed
eventualmente   della   copia   del  ricorso  introduttivo,  giacche'
l'art. 91  r.d.  n. 642/1907  non  prescrive  l'invio della copia del
ricorso)  ma  anche  quello  della piena consapevolezza dell'avvenuta
introduzione  di  un  procedimento  giurisdizionale, desumibile dalle
formalita'   proprie   della   notificazione  a  mezzo  di  ufficiale
giudiziario (o messo comunale).
    5.   -  Cosi'  delineata  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  costituzionalita'  dell'art. 91  r.d.  n. 642/1907, il
collegio  ne  ritiene  anche la rilevanza ai fini della decisione del
presente  giudizio,  trattandosi  di  profilo  attinente alla rituale
instaurazione del rapporto processuale.
    La  circostanza  che  la  Corte  costituzionale  abbia piu' volte
esaminato  -  con  esiti diversi, ma sempre entrando nel merito delle
tematiche  sottoposte  -  questioni  di costituzionalita' relative al
r.d.  17  agosto  1907  n. 642  (sentenze  n. 406/1998,  n. 359/1998,
251/1989,   n. 146/1987)   esime   il   collegio  dall'affrontare  le
problematiche  relative  alla  natura  sostanzialmente legislativa da
riconoscersi allo stesso.
    Gli  atti del presente giudizio - previa sospensione dello stesso
-  devono,  quindi, essere trasmessi alla Corte costituzionale per la
decisione della dedotta questione di legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente  infondata,  nei  termini  di  cui  in motivazione, la
questione  di  costituzionalita'  dell'art. 91  r.d.  17  agosto 1907
n. 642;   conseguentemente   solleva   d'ufficio   la   questione  di
legittimita'  costituzionale  della norma citata per violazione degli
artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, della Costituzione.
    Sospende  il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria  di  provvedere alla notificazione della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
dei  ministri  ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Palermo,  nella  Camera  di  consiglio  del 18
novembre 2004.
                     Il Presidente: Giallombardo
L'estensore: Veneziano 05C0452