N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2005
Ordinanza emessa l'11 gennaio 2005 dal tribunale di Venezia nel procedimento civile tra Mazzucco Federico contro Panfido Rimorchiatori Riuniti & C. S.r.l. Lavoro (Rapporto di) - Lavoro nautico - Diritti derivanti dal contratto di arruolamento - Prescrizione biennale decorrente dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento, successivamente alla cessazione o risoluzione del contratto - Decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto assistito da tutela reale - Mancata previsione - Irragionevole diversita' di disciplina rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da stabilita - Incidenza sul diritto di difesa del datore di lavoro. - Codice della navigazione, art. 373. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.16 del 20-4-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause di lavoro n. 1896/2003 r.g., n. 1897/2003 r.g., n. 1898/2003 r.g., 1102/2004 r.g. tra, rispettivamente, Capo Giuseppe, Tonello Rossano, Gianni Bruno e Mazzucco Federico con avv. Gilberto Stigliano Messuti, tutte contro Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. S.r.l. con avv. Andrea Bortoluzzi e Marta Molesini; Visti gli atti e a scioglimento della riserva che precede; O s s e r v a I ricorrenti, tutti ex dipendenti con qualifica di marinai della S.r.l. Panfido Rimorchiatori Riuniti & C., societa' di navigazione concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Venezia, hanno agito per ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione dei riposi compensativi e/o del compenso sostitutivo del riposo non goduto per le giornate festive lavorate ex art. 28 del CCNL 14 gennaio 1981 per il periodo 1° gennaio 1981/ 1° dicembre 1981 con condanna della S.r.l. Panfido Rimorchiatori Riuniti & C. al relativo pagamento; nonche' del diritto alla corresponsione della quota di spettanza dell'importo corrisposto a seguito delle sentenze n. 74/1995 e n. 530/1995, del Pretore di Venezia passate in giudicato, con condanna di quest'ultima al relativo pagamento; hanno inoltre chiesto l'accertamento della misura della giusta retribuzione (proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa) per il lavoro prestato nei periodi dal 1° luglio 1996 alla cessazione del rapporto, con condanna della S.r.l. Panfido Rimorchiatori Riuniti & C. al pagamento delle differenze retributive quale compenso aggiuntivo per la flessibilita' del turno di lavoro e la reperibilita' telefonica previste dal contratto collettivo aziendale con decorrenza dal 1° luglio 1996 integrato dal verbale di accordo del 26 giugno 1996, dalle puntualizzazioni dell'11 luglio 1996 e dal verbale di chiarimento del 4 ottobre 1996, previa, se del caso, declaratoria di nullita' dei predetti contratti ed accordi aziendali nella parte in cui non prevedono un compenso aggiuntivo a fronte della reperibilita' telefonica; hanno infine avanzato domanda di pagamento ex art. 496 codice della navigazione per la partecipazione ad operazioni di disincaglio e salvataggio di navi in avaria. Rispetto a tali pretese la convenuta ha in via preliminare eccepito la prescrizione sollecitando la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 373 c. nav., a mente del quale i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel porto di arruolamento, successivamente alla cessazione o risoluzione del contratto. La Rimorchiatori Riuniti Panfido rileva che tale disciplina si differenzia da quella del rapporto di lavoro comune in quanto il termine prescrizionale e' di due anziche' cinque anni e non decorre in costanza di rapporto, laddove nel regime comune, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, per effetto della sentenza n. 174 del 12 dicembre 1972 la Corte cost., e' consentita la decorrenza della prescrizione quinquennale in costanza di rapporto tutte le volte in cui il rapporto stesso sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilita' del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Si evidenzia che per effetto dell'estensione al lavoro marittimo dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori stabilito dalla sentenza 3 aprile 1987 n. 96 della Corte cost. il lavoro nautico in regime di continuita' gode di tale tutela, di talche' l'art. 373 cod. nav. risulta costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Cost. in quanto, senza alcuna valida ragione, riserva al lavoratore una disciplina piu' favorevole di quella operante per il lavoro comune. La richiesta di rimessione appare fondata ricorrendo sia il requisito della rilevanza della questione per la decisione della causa che la non manifesta infondatezza della questione stessa. Quanto al primo profilo, e' sufficiente rilevare che tutti i ricorrenti hanno operato in forza di contratto a tempo indeterminato ed in regime di stabilita', per cui ove l'art. 373 nav. fosse ritenuto illegittimo nella parte in cui non prevede che per il lavoro nautico assistito da stabilita' il termine prescrizionale decorre in corso di rapporto, le pretese aventi ad oggetto i riposi compensativi, la quota di spettanza dell'importo corrisposto a seguito delle sentenze n. 74/1995 n. 530/1995 del pretore di Venezia e la misura della giusta retribuzione per il lavoro prestato nel periodo dal 1° luglio 1996 al 28 febbraio 2003 andrebbero disattese per intervenuta prescrizione, integralmente le prime due, parzialmente la terza. Quanto al secondo profilo - della non manifesta infondatezza - va innanzitutto evidenziato che rispetto al rapporto di lavoro nautico si sta via via affievolendo la connotazione di temporaneita' propria dell'impostazione codicistica ed accentuando per contro, pur nella permanente specialita' della relativa disciplina, l'assimilazione al contratto di diritto comune. I contratti collettivi, in virtu' della potesta' derogatoria prevista dall'art. 374 cod. nav., hanno cosi' introdotto l'istituto della continuita' retribuita di lavoro, in forza della quale il lavoro nautico assume il carattere di contratto di arruolamento a tempo indeterminato: al momento dello sbarco il lavoratore non percepisce indennita' di preavviso e trattamento di fine rapporto, ma rimane a disposizione dell'armatore e, in mancanza di nuovo imbarco, gode della c.d. disponibilita' retribuita. In tali casi - previsti appunto dalla contrattazione collettiva - di regime di continuita' la cancellazione dal turno particolare costituisce licenziamento, cui va applicata, secondo quanto statuito dalla Corte cost. nella nota sentenza n. 96 del 3 aprile 1987, la tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto di Lavoratori (cfr. Cass. 8 giugno 2001 n. 7823; 17 agosto 2000 n. 10912, 29 settembre 1998 n. 9723, Cass. 8 marzo 1990 n. 1874; da ultimo Cass. 26 marzo 2004 n. 6118 che ritiene applicabile la tutela, reale od obbligatorio, in materia di licenziamenti anche in assenza di continuita). Cio' posto, la diversa disciplina in materia di decorrenza del termine prescrizionale tra contratto di diritto comune, per il quale, in presenza di tutela reale, il termine (quinquennale) decorre in corso di rapporto e contratto nautico, per il quale, in presenza della medesima tutela, il termine (biennale) inizia invece a decorrere dopo l'estinzione del rapporto, non risulta giustificata da valide ragioni e puo' comportare, nel caso di contratto nautico, notevoli difficolta' di difesa da parte del datore di lavoro, che puo' trovarsi a contrastare pretese del lavoratore risalenti nel tempo. Per tali ragioni si ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 373 cod. nav. nella parte in cui non prevede che in caso di rapporto assistito da tutela reale il termine prescrizionale decorra in costanza di rapporto. Stante, nei termini suesposti, la rilevanza della questione nel presente giudizio, va disposta la rimessione alla Corte.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 373 cod. nav. nella parte in cui non prevede che in caso di rapporto assistito da tutela reale il termine prescrizionale decorra in costanza di rapporto, sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si comunichi. Cosi' deciso in Venezia, il 10 gennaio 2005. Il giudice: Bortolaso 05C0455