N. 145 SENTENZA 4 - 12 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Disabile  - Accesso agli strumenti informatici - Disposizioni statali
  -  Obbligo  di  vigilanza  sull'attuazione a carico della Provincia
  autonoma  di Trento - Ricorso - Lesione delle competenze statutarie
  della Provincia - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 7, comma 2.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1, 18,
  19,  25, 26, 27 e 29, 9, numeri 2 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 266,  artt. 2,  comma 1,  e  4;  legge costituzionale 18 ottobre
  2001, n. 3, art. 10.
Disabile  - Accesso agli strumenti informatici - Disposizioni statali
  -  Regolamento  governativo di attuazione - Ricorso della Provincia
  autonoma  di  Trento  -  Lesione della competenza legislativa della
  Provincia - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 10.
- Costituzione,  art. 117,  sesto  comma;  statuto  speciale  per  il
  Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29, 9,
  numeri  2  e  10,  e  16;  d.lgs.  16 marzo  1992, n. 266, artt. 2,
  comma 1, e 4; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Estensione  dell'efficacia delle
  decisioni di incostituzionalita' pronunciate.
(GU n.16 del 20-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 2, e
10  della  legge  9 gennaio  2004,  n. 4  (Disposizioni  per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), promosso
con  ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  notificato  il
17 marzo 2004, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto
al n. 42 del registro ricorsi 2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22 febbraio  2005  il giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  17 marzo  2004  la Provincia
autonoma  di  Trento  ha  sollevato in via principale, in riferimento
all'art. 10   della   legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche  al Titolo V della parte seconda della Costituzione), agli
artt. 2  e  4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento), e agli artt. 8, numeri 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29; 9,
numeri  2  e  10,  e  16  del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige),  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 7,
comma 2,  e  10  della  legge  9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici).
    La   ricorrente,   premesso  di  essere  titolare  di  competenza
legislativa   esclusiva   in  materia  di  ordinamento  degli  uffici
provinciali  e  del personale, comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale,  assunzione  e  gestione  diretta  di  servizi pubblici,
assistenza  e  beneficenza,  scuola  materna,  assistenza scolastica,
addestramento  e formazione professionale e di competenza legislativa
concorrente  in  materia  di  istruzione elementare e secondaria e di
igiene   e  sanita',  nonche'  della  potesta'  amministrativa  nelle
medesime  materie,  osserva  che, nell'esercizio di dette competenze,
essa  ha  adottato,  con le leggi provinciali 28 maggio 1998, n. 6, e
10 settembre  2003,  n. 8,  una  disciplina  volta,  fra  l'altro,  a
favorire  l'accesso agli strumenti informatici dei soggetti portatori
di handicap.
    Materia  nella  quale  e'  successivamente  intervenuto  anche il
legislatore statale con la legge oggetto di impugnazione.
    Parte  ricorrente,  riassunto  il contenuto della legge statale e
pur  dichiarando  di  condividere  in  linea  generale  l'intento del
legislatore  nazionale,  osserva  che  la  legge n. 4 del 2004 non si
limita  a porre nella materia nuove norme idonee, qualora configurino
limiti  alla  legislazione  provinciale,  a far scattare l'obbligo di
adeguamento  ex art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, ma ne
prevede  la  diretta  applicabilita'  alla Provincia, facendo sorgere
obblighi   a  carico  dell'amministrazione  provinciale,  attribuendo
funzioni  amministrative  ad  organi  statali  e  prevedendo, infine,
l'emanazione  di  un  regolamento  governativo per l'attuazione della
legge stessa.
    Con  cio'  violando  i  principi  costituzionali  che  regolano i
rapporti tra Stato e Province autonome.
    In  particolare, sarebbe illegittimo - ad avviso della ricorrente
-  il secondo comma dell'art. 7 della legge n. 4 del 2004 nella parte
in  cui  dispone,  fra  l'altro,  che  le Province autonome «vigilano
sull'attuazione  da  parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente  legge».  Considerato,  infatti,  che  la legge in questione
incide  su  materie di competenza provinciale, identificate in quelle
dell'assistenza  sociale, dell'ordinamento degli uffici provinciali e
dell'istruzione  e  della formazione professionale, e che nel caso di
specie, dato l'espresso tenore della disposizione legislativa, non e'
possibile interpretare quest'ultima nel senso che la medesima non sia
applicabile  alle  Province autonome, ne discende che la disposizione
impugnata  presuppone la applicabilita' nel territorio provinciale di
tutte    le   disposizioni   che   siano   rivolte   alle   pubbliche
amministrazioni.
    In  tal  modo,  pero',  la  disposizione  violerebbe sia le norme
statutarie  dianzi citate sia l'art. 2 del decreto legislativo n. 266
del  1992,  risultando  ulteriormente  illegittima  per  il  fatto di
prescrivere  alla  Provincia  un'attivita'  di  vigilanza  sui propri
uffici,  che  non  spetta allo Stato imporre in materie di competenza
provinciale.
    Quanto  all'art. 10,  comma 1, della medesima legge, la Provincia
ricorrente  ne  deduce  la  incostituzionalita'  nella  parte  in cui
prevede  l'emanazione,  previa  intesa  con  la  Conferenza unificata
Stato-regioni  e  Stato-citta' ed autonomie locali, di un regolamento
governativo di attuazione.
    L'adozione  di  regolamenti  statali  in  materie  di  competenza
regionale  sarebbe,  infatti, illegittima, in via generale, in base a
quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400
del 1988. Per quanto in particolare riguarda le Province autonome, il
ricorso  a  tale  fonte  sarebbe  escluso sia dall'art. 2 del decreto
legislativo  n. 266  del  1992, sia dall'art. 117, sesto comma, della
Costituzione,  disposizione  quest'ultima  applicabile alle autonomie
speciali  ai  sensi  dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001,  a  nulla rilevando la previsione dell'intesa con la Conferenza
unificata.
    2.  -  Con atto del 2 aprile 2004 si e' costituito in giudizio il
Presidente  del  Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura  generale  dello  Stato,  concludendo  per  il rigetto del
ricorso.
    Per   l'Avvocatura  le  disposizioni  impugnate,  perseguendo  la
finalita'  di  garantire  e rendere effettivo anche per i disabili il
diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione  ed  a  quelli  di  pubblica utilita', rientrerebbero
nella   competenza   legislativa   esclusiva   dello  Stato,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettere m) e r), della Costituzione.
    Poiche'  i  sistemi informatici sono ormai strumenti fondamentali
di   partecipazione   dei   cittadini   all'organizzazione  politica,
economica  e sociale del Paese, garantirne la fruibilita' ai disabili
rientrerebbe   nella  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali e contribuirebbe,
inoltre,  a  rendere effettivo anche per costoro il diritto al lavoro
riconosciuto a tutti dall'art. 4 della Costituzione.
    Risulterebbe  di conseguenza giustificato, alla luce dei principi
di   adeguatezza  e  di  sussidiarieta'  di  cui  all'art. 118  della
Costituzione,  lo  svolgimento  da  parte  dello Stato delle funzioni
amministrative  di  cui  all'art. 7 della legge, cosi' da permetterne
l'esercizio coordinato ed unitario su tutto il territorio nazionale.
    Quanto  alla  prevista  vigilanza  delle  Province autonome sulla
attuazione,  da  parte  dei  propri uffici, delle disposizioni di cui
alla  legge  n. 4, essa deve inquadrarsi - secondo l'Avvocatura - nel
generale  dovere  degli  uffici pubblici, cui anche la Provincia deve
conformarsi, di prestare osservanza alle leggi statali.
    L'affermata   competenza  esclusiva  dello  Stato  nella  materia
regolata  dalla  legge censurata escluderebbe poi la fondatezza della
questione  concernente  l'art. 10, atteso che il regolamento previsto
da  detta  norma e' emanato - peraltro, nel rispetto del principio di
leale  collaborazione, previa intesa con la Conferenza unificata - in
attuazione dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
    3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Provincia ricorrente
ha  depositato  una  memoria  illustrativa,  nella  quale contesta la
pertinenza  del  richiamo  all'art. 117,  secondo  comma, lettera m),
della Costituzione.
    Secondo  la  Provincia tale richiamo, se anche fosse fondato, non
sposterebbe i termini della questione, posto che in discussione e' la
diretta  operativita'  della  legge  nel  territorio  della Provincia
autonoma,   non  l'eventuale  obbligo  di  adeguamento  da  parte  di
quest'ultima. Ne' potrebbe ritenersi - secondo la ricorrente - che la
diretta  operativita'  della  norma  sia conseguenza della competenza
esclusiva  riconosciuta  allo Stato dall'art. 117 della Costituzione,
atteso che i limiti di cui alla citata norma valgono per la Provincia
solo  in  riferimento  alle  competenze  ad essa attribuite dal nuovo
Titolo V e non anche per quelle derivanti - come nella specie - dallo
statuto.
    La  legge impugnata, in ogni caso, non avrebbe affatto ad oggetto
la  determinazione di livelli essenziali: ne sarebbe dimostrazione il
fatto   che   l'art. 11   demanda   ad  un  decreto  ministeriale  la
determinazione,    tra    l'altro,    dei    diversi    livelli   per
l'accessibilita',   in   tal   modo   evidenziando   la  mancanza  di
determinazione legislativa di tali livelli.
    Per  quanto  riguarda poi l'art. 10, osserva la ricorrente che il
coinvolgimento   della  Conferenza  unificata  non  basta  a  rendere
legittima  la  adozione  di  un regolamento governativo in materia di
competenza provinciale.
    4. - Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
una   memoria  illustrativa,  sostanzialmente  ribadendo  le  proprie
difese.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Trento  censura  gli artt. 7,
comma 2,  e  10  della  legge  9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici),
in quanto lesivi delle proprie competenze statutarie.
    In   particolare,   l'art. 7,   comma 2,   della   legge  sarebbe
illegittimo  poiche',  imponendo  anche  alle  Province  autonome  di
vigilare   sull'attuazione,   da   parte  dei  propri  uffici,  delle
disposizioni   della   stessa   legge,   ne   presuppone  la  diretta
operativita'  nei  confronti  della Provincia autonoma di Trento, pur
riguardando     materie    -    quelle    dell'assistenza    sociale,
dell'ordinamento  degli  uffici provinciali e dell'istruzione e della
formazione  professionale  - appartenenti per statuto alla competenza
legislativa della stessa Provincia.
    L'art. 10  della medesima legge contrasterebbe a sua volta con lo
statuto  di  autonomia  della  Provincia,  prevedendo,  nelle  stesse
materie, l'emanazione di un regolamento statale.
    2. - Il ricorso e' fondato sotto entrambi i profili.
    2.1  - E' indubbio che la disposizione, che impone alla Provincia
autonoma  l'obbligo  di  vigilare sull'attuazione da parte dei propri
uffici delle disposizioni di cui alla legge n. 4 del 2004, presuppone
necessariamente  la diretta applicabilita' alla Provincia della legge
stessa.
    Si tratta, d'altra parte, di un presupposto che, atteso il tenore
testuale  della  norma impugnata e l'assenza di una generale clausola
di salvaguardia, non puo' certo essere superato in via interpretativa
e  del  quale,  pertanto,  va  accertata  la  conformita' ai principi
costituzionali  ed  in  particolare  allo  statuto di autonomia della
Provincia ricorrente.
    In  proposito,  e'  sufficiente richiamare l'art. 2, commi 1 e 4,
del  decreto  legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige concernenti il
rapporto   tra   atti   legislativi   statali  e  leggi  regionali  e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento),    che    esclude   in   via   generale   l'immediata
applicabilita'  alla  Provincia  autonoma della legislazione statale,
sancendo  solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale
e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale norma.
    La  tesi  del Governo, secondo la quale la diretta applicabilita'
della  citata  legge  alla  Provincia  deriverebbe  dalla  competenza
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  determinazione  dei livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
di   cui   al   nuovo   art. 117,  terzo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione, e', poi, priva di fondamento.
    Senza  entrare  nella  valutazione  di  tale  tesi e' sufficiente
rilevare  che  le  disposizioni  della  legge costituzionale n. 3 del
2001, modificativa del Titolo V della Costituzione, si applicano alle
Province   autonome,   ai   sensi  dell'art. 10  della  stessa  legge
costituzionale,  solo  «per  le  parti  in  cui  prevedono  forme  di
autonomia  piu'  ampie  rispetto  a quelle gia' attribuite». Sicche',
deve  necessariamente  escludersi  che le disposizioni della suddetta
legge  costituzionale  possano  comportare  limitazioni alla sfera di
competenza  legislativa gia' attribuita alla Provincia ricorrente per
effetto  dello  statuto  di autonomia. Fermo restando, ricorrendone i
presupposti,  l'obbligo di adeguamento, imposto dall'art. 2, comma 1,
del  decreto  legislativo  n. 266  del 1992, ai principi e alle norme
costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto.
    Conclusivamente,  l'art. 7,  comma 2,  della legge n. 4 del 2004,
comportando,  nel  senso  precisato,  la  diretta applicabilita' alla
Provincia   delle   disposizioni   di   tale   legge,  va  dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
    2.2.   -  Considerazioni  sostanzialmente  analoghe  valgono  per
l'art. 10  della  legge.  Ai  sensi dell'art. 117, sesto comma, della
Costituzione,  applicabile anche alla Provincia in quanto attributivo
di una piu' ampia forma di autonomia, la potesta' regolamentare dello
Stato  non puo' essere esercitata riguardo a materie che appartengono
- per quanto gia' detto - alla competenza legislativa della Provincia
autonoma di Trento.
    Ne'  puo'  in  contrario  assumere rilevanza alcuna la previsione
dell'intesa  con la Conferenza unificata sia perche' tale intesa puo'
in  concreto  non  esserci sia perche' non puo', in ogni caso, valere
quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.
    3. - La presente decisione estende la propria efficacia anche nei
confronti  della  Provincia  autonoma  di Bolzano, tenuto conto della
identita'  di  contenuto della normativa statutaria attributiva delle
competenze  provinciali  (sentenze n. 91 del 2003, n. 334 e n. 84 del
2001).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1) Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2,
della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nella parte in cui
prevede  che  le  Province autonome vigilino sull'attuazione da parte
dei propri uffici delle disposizioni della legge;
    2) Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 10 della
medesima  legge  9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude
le   Province   autonome   dall'ambito   territoriale   dell'emanando
regolamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
                        Il Presidente: Contri
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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