N. 149 SENTENZA 4 - 12 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Corpo di polizia penitenziaria - Ruolo direttivo -
  Progressione nel ruolo e permanenza nelle qualifiche - Innalzamento
  dei  limiti  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo  -  Mancata
  previsione - Carenza di specifica motivazione sui parametri evocati
  - Inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
- Costituzione, artt. 4 e 35.
Impiego pubblico - Corpo di polizia penitenziaria - Ruolo direttivo -
  Progressione nel ruolo e permanenza nelle qualifiche - Innalzamento
  dei  limiti  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo  -  Mancata
  previsione  - Denunciata lacuna normativa rispetto ai principi e ai
  criteri  direttivi della legge delega, disparita' di trattamento in
  relazione  al  personale  della  Polizia  di Stato - Non fondatezza
  della questione.
- D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
- Costituzione, artt. 3 e 76.
(GU n.16 del 20-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del decreto legislativo
21 maggio  2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione  penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale per la
giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e  speciale  del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12
della  legge  28 luglio  1999,  n. 266),  promosso  con ordinanza del
21 gennaio  2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria
sul   ricorso  proposto  da  Mario  Piu  contro  il  Ministero  della
giustizia,   iscritta   al  n. 408  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  21 gennaio  2004  il Tribunale
amministrativo  regionale  della  Liguria  - nel corso di un giudizio
avente  ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di collocamento
a  riposo  per  raggiunti  limiti  di  eta' (sessanta anni), adottato
dall'amministrazione   penitenziaria  -  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e
76 della Costituzione, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
(Adeguamento  delle  strutture  e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge
28 luglio  1999, n. 266), nella parte in cui non prevede modalita' di
progressione  nel  ruolo  e di permanenza nelle qualifiche, anche con
innalzamento  dei  limiti  di  eta', per il personale in servizio nel
ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
    2.  - Il rimettente premette che il provvedimento di collocamento
a  riposo del ricorrente nel giudizio a quo gia' ispettore superiore,
promosso  alla  qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale
del  Corpo  di  polizia penitenziaria in quanto vincitore di concorso
bandito  per  laureati  e diplomati, transitato, quindi, dal ruolo di
concetto  a quello direttivo - e' stato adottato dall'amministrazione
in  base  alle  disposizioni di cui all'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre
1973,   n. 1092   (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato)  e all'art. 71 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento  del  personale  del  Corpo  di polizia penitenziaria, a
norma  dell'art. 14,  comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),
atteso che il d.lgs n. 146 del 2000 nulla prevede in merito.
    3.  - In particolare, il rimettente osserva in punto di rilevanza
che  «l'esito  sia  del  gravame che dell'incidente cautelare dipende
dalla  possibilita' di considerare applicabile o meno la disposizione
denunciata».
    Il  giudice  a  quo osserva, quindi, che la legge 28 luglio 1999,
n. 266  (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica
e  prefettizia,  nonche'  disposizioni  per il restante personale del
Ministero   degli  affari  esteri,  per  il  personale  militare  del
Ministero   della   difesa,  per  il  personale  dell'Amministrazione
penitenziaria  e  per  il  personale  del  Consiglio  superiore della
magistratura),  ha  previsto  all'art. 12,  comma 1,  lettera  b), il
conferimento  al Governo della delega per la «istituzione di un ruolo
direttivo  ordinario  del Corpo di polizia penitenziaria con carriera
analoga  a  quella del personale di pari qualifica del corrispondente
ruolo  della  Polizia  di Stato», e, al comma 2, la istituzione di un
ruolo  direttivo speciale - al quale accede il personale appartenente
al  ruolo  degli  ispettori - disponendo alla lettera c) del medesimo
comma, il conferimento al Governo della delega a «prevedere modalita'
di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con
innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio (...)».
    3.1. - Rileva, altresi', come l'art. 5 della legge 31 marzo 2000,
n. 78  (Delega  al  Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di   finanza   e   della  Polizia  di  Stato.  Norme  in  materia  di
coordinamento  delle  Forze  di  polizia)  abbia conferito al Governo
delega  per  la  revisione  dell'ordinamento  del personale dei ruoli
della  Polizia  di  Stato.  In  attuazione  di  detta delega e' stato
adottato  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli  del  personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma  dell'art. 5,  comma 1,  della legge 31 marzo 2000, n. 78), che
nel  Capo III,  la cui rubrica reca Disposizioni transitorie, prevede
all'art. 27,  secondo  la  prospettazione  del  giudice  a  quo,  «un
innalzamento  progressivo  dei  limiti  di eta' per il collocamento a
riposo dei commissari sulla base di una apposita tabella».
    In ragione del suddetto quadro normativo, pertanto, il rimettente
dubita  della legittimita' costituzionale del d.lgs. n. 146 del 2000,
per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione.
    3.2.  -  Il  Tar  ritiene che si sia in presenza di un eccesso di
delega  in  minus, in quanto il decreto legislativo avrebbe omesso di
disciplinare  un  aspetto essenziale della materia oggetto di delega,
violando   lo   specifico  principio  e  criterio  direttivo  dettato
dall'art. 12, comma 2, lettera c), della legge n. 266 del 1999.
    Viene,   inoltre,   dedotta   la   violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,   in  quanto  il  decreto  delegato  in  questione,  in
contrasto  con  quanto  previsto  dall'art. 12,  comma 1, lettera b),
della  legge  delega,  non assicura, in via transitoria, al personale
gia'   in   servizio   del  ruolo  direttivo  del  Corpo  di  Polizia
penitenziaria, la medesima possibilita' di innalzamento del limite di
eta'  per  il  collocamento  a  riposo, come previsto, invece, per il
personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di
Stato, ai sensi del d.lgs. n. 334 del 2000.
    Infine,  il  giudice  a  quo  ritiene violati gli articoli 4 e 35
della  Costituzione,  «nella  misura in cui la carente disciplina del
decreto    delegato    non   consente   ai   lavoratori   interessati
l'espletamento  dell'attivita'  professionale  per  il  congruo  arco
temporale previsto dalla norma di delega».
    4.  -  E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ed
ha  chiesto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata
dal  Tribunale  amministrativo regionale della Liguria sia dichiarata
non fondata.
    La  difesa  dello  Stato  ha  dedotto, in particolare, che per il
Corpo  di  polizia penitenziaria (diversamente da quanto avvenuto per
la  Polizia  di  Stato)  non vi e' stata l'esigenza di introdurre una
disciplina transitoria, in quanto i ruoli direttivi sono stati creati
ex  novo  dal  d.lgs.  n. 146  del  2000  ed il limite di eta' per il
collocamento  a  riposo  e' stato fissato a sessanta anni per tutti i
suoi  appartenenti  sin dal 1992 (d.lgs. n. 443 del 1992), in armonia
con quanto gia' previsto per la Polizia di Stato.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita
della  legittimita'  costituzionale del decreto legislativo 21 maggio
2000,   n. 146   (Adeguamento   delle   strutture  e  degli  organici
dell'Amministrazione  penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale per la
giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e  speciale  del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12
della  legge 28 luglio 1999, n. 266), in riferimento agli articoli 3,
4,  35  e  76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel
quadro  della  disciplina delle modalita' di progressione nel ruolo e
di  permanenza  nelle  qualifiche, anche l'innalzamento dei limiti di
eta'  per  il  personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di
Polizia penitenziaria.
    1.1.  -  Il  rimettente  ritiene  che  il  d.lgs. n. 146 del 2000
contenga  una  lacuna  normativa  rispetto  ai  principi e ai criteri
direttivi  previsti  per l'istituzione di un ruolo direttivo speciale
nel  Corpo della Polizia penitenziaria dall'art. 12, comma 2, lettera
c),  della  legge  28 luglio  1999,  n. 266 (Delega al Governo per il
riordino   delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,  nonche'
disposizioni  per  il  restante  personale del Ministero degli affari
esteri,  per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale  dell'Amministrazione  penitenziaria e per il personale del
Consiglio  superiore della magistratura) e consistenti nel «prevedere
modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche,
anche  con  innalzamento  dei  limiti  di  eta'  solo per esigenze di
servizio (...)».
    Il   mancato  esercizio  della  delega,  ad  avviso  del  giudice
rimettente,  oltre  a  violare  l'art. 76,  sarebbe  in contrasto con
l'art. 3  della  Costituzione,  in  quanto  non  prevederebbe, in via
transitoria,  per il personale (gia' in servizio) del ruolo direttivo
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  la  medesima possibilita' di
innalzamento  del  limite  di  eta'  per  il  collocamento  a riposo,
assicurata  per  il  personale  di  pari qualifica del corrispondente
ruolo  della Polizia di Stato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334  (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della
Polizia  di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000,  n. 78). Infine, secondo il giudice a quo, risulterebbero anche
violati  gli  articoli 4 e 5 della Costituzione, «nella misura in cui
la carente disciplina del decreto delegato non consente ai lavoratori
interessati   l'espletamento   dell'attivita'  professionale  per  il
congruo arco temporale previsto dalla norma di delega».
    2.  -  La  difesa  dello  Stato  ha  chiesto che la questione sia
dichiarata   non   fondata,   in  quanto  per  il  Corpo  di  Polizia
penitenziaria  (a  differenza  di  quanto  previsto per la Polizia di
Stato)  non  si  e' dovuta introdurre una disciplina transitoria, dal
momento  che i ruoli direttivi sono stati istituiti dal d.lgs. n. 146
del  2000  e il limite di eta' per il collocamento a riposo era stato
fissato  a sessanta anni per tutti gli appartenenti al predetto Corpo
sin  dal  1992  (decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
«Ordinamento  del  personale  del  Corpo  di polizia penitenziaria, a
norma  dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»),
in armonia con quanto gia' previsto per la Polizia di Stato.
    3. - Il quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento che
ha  dato  origine alla controversia e' rappresentato dalla disciplina
del  collocamento  a riposo del personale, rispettivamente, del Corpo
di Polizia penitenziaria e della Polizia di Stato.
    La  legge  n. 266  del  1999  ha  previsto  all'art. 12, comma 1,
lettera  b),  la  delega  per  la  «istituzione di un ruolo direttivo
ordinario  del  Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a
quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della
Polizia  di  Stato» e, al comma 2, la delega per «l'istituzione di un
ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria, al quale
accede  il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  del
medesimo  Corpo  in  possesso dei requisiti stabiliti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia».
    In ordine a tale ultimo ruolo la norma di delega ha indicato, tra
gli   altri,  quali  principi  e  criteri  direttivi,  «modalita'  di
progressione  nel  ruolo  e di permanenza nelle qualifiche, anche con
innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio».
    A  sua  volta,  l'art. 5,  comma 1, del d.lgs. n. 146 del 2000 ha
istituito   il   ruolo  direttivo  ordinario  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  (Corpo istituito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395
recante «Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria»), tra le cui
qualifiche rientra quella di commissario penitenziario.
    L'art. 20  del  medesimo  d.lgs.  n. 146  del  2000  ha, inoltre,
istituito  il ruolo direttivo speciale del medesimo Corpo di Polizia,
articolato   in  qualifiche  corrispondenti  per  livello  ed  ordine
gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario.
    Orbene, il citato decreto legislativo nulla ha innovato in ordine
al limite di eta' per il collocamento a riposo del personale, per cui
continuano   a   trovare   applicazione   le  disposizioni  contenute
nell'art. 71,  comma 1,  del d.lgs. n. 443 del 1992, secondo il quale
«il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto   e'   collocato   a   riposo  d'ufficio  al  compimento  del
sessantesimo anno di eta».
    L'art. 1 del d.lgs. n. 334 del 2000 prevede l'articolazione della
carriera  dei  funzionari  di  Polizia nei ruoli dei commissari e dei
dirigenti, ruoli gia' previsti e disciplinati dai decreti legislativi
emanati  in  attuazione  della  legge  1° aprile  1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento  dell'Amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza)  e, in
particolare,  dal  d.P.R  24 aprile  1982,  n. 335  (Ordinamento  del
personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di polizia).
L'art. 27  del  d.lgs.  n. 334 del 2000, con disposizione transitoria
richiamata  dal giudice a quo, stabilisce un'applicazione progressiva
del  limite d'eta' per il collocamento a riposo previsto dall'art. 13
(sessantesimo  anno  di  eta)  per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei
commissari  e  al  ruolo  dei  dirigenti  della  Polizia di Stato con
qualifica inferiore a dirigente generale.
    4.  -  Tanto  premesso,  si  puo' passare all'esame delle singole
censure sollevate dal rimettente.
    Deve  essere,  innanzitutto, dichiarata la inammissibilita' della
censura   sollevata  con  riferimento  agli  articoli 4  e  35  della
Costituzione,  in  quanto  l'indicazione  dei  parametri e' enunciata
senza  alcuna  motivazione  specifica  (ex multis, ordinanze n. 318 e
n. 156 del 2004).
    5.  - Infondata e', invece, la censura di violazione dell'art. 76
della Costituzione.
    Secondo il giudice a quo il d.lgs. n. 146 del 2000 contrasterebbe
con  la  citata  disposizione,  per  eccesso  di  delega in minus, in
quanto,  benche' la legge n. 266 del 1999 abbia disposto all'art. 12,
comma 2,  il  conferimento al Governo della delega per la istituzione
di  un  ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria e
alla  lettera  c) del medesimo comma la delega a «prevedere modalita'
di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con
innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio (...)»,
nel  suddetto  decreto legislativo nessuna disciplina e' stata invece
dettata in ordine al limite di eta' per il collocamento a riposo.
    Orbene,  questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  affermare  che
l'esercizio   incompleto   della  delega  non  comporta  di  per  se'
violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione (sentenze n. 218
del  1987  e  n. 41  del  1975),  salvo  che  cio'  non determini uno
stravolgimento  della  legge  di  delegazione,  circostanza  che deve
essere esclusa in ordine alle disposizioni in esame.
    6.  -  E' altresi' infondata la censura di violazione dell'art. 3
della Costituzione.
    Va  preliminarmente  osservato  che  il  rimettente  invoca, come
tertium comparationis, l'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, il quale
detta  una  disciplina transitoria, di carattere derogatorio, che, in
quanto  tale,  secondo  la  giurisprudenza  di questa Corte, non puo'
costituire  un parametro utile ai fini del giudizio di illegittimita'
costituzionale  per  ingiustificata  disparita'  di trattamento della
disciplina  generale  che  regola la fattispecie sottoposta all'esame
del giudice a quo. E cio' senza considerare, sotto altro aspetto, che
la  norma  stessa  fissa  una  disciplina  diversa  da  quella che il
rimettente  ha  ritenuto  esistente,  sicche'  le  situazioni poste a
raffronto   non   sono   neppure  caratterizzate  dalla  eadem  ratio
derogandi.
    A  tale  riguardo  -  a  prescindere dalla sostanziale differenza
esistente  tra gli ordinamenti della Polizia di Stato e della Polizia
penitenziaria,  anche  per  quanto  concerne  le fonti delle relative
discipline, e dalle diversita' esistenti sotto il profilo strutturale
e  funzionale  tra il rispettivo personale (cfr. ordinanza n. 342 del
2000,  sentenza  n. 65  del 1997 ) - va ricordato che la legge n. 121
del 1981 (art. 36) aveva disposto una delega al Governo per una nuova
disciplina     dell'ordinamento     del     personale    appartenente
all'amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  da esercitarsi, tra
l'altro,  sulla  base  del  criterio  di  prevedere la cessazione del
rapporto  di  impiego  «in modo differenziato per gli appartenenti ai
vari  ruoli», e comunque sulla base del principio secondo il quale il
servizio  doveva  cessare  «non  oltre il compimento del sessantesimo
anno  di  eta».  Il  relativo decreto legislativo n. 335 del 1982, in
attuazione   del   suindicato   criterio,   mentre   ha   fissato  al
cinquantottesimo anno di eta' il limite massimo per il collocamento a
riposo  degli  agenti,  degli  assistenti  e  dei  sovrintendenti, ha
fissato  al  sessantesimo  anno lo stesso limiteper tutto il restante
personale  della  Polizia  di Stato svolgente funzioni di polizia. Il
successivo  decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento
nei  ruoli  della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni
di   polizia),   all'art. 45,  comma 1,  ha  dettato  una  disciplina
transitoria  per  la  quale  il  personale  in  servizio alla data di
entrata  in  vigore  del medesimo decreto legislativo, inquadrato nei
ruoli  dei  dirigenti  o  dei  commissari della Polizia di Stato, era
collocato  a  riposo  d'ufficio  al compimento del sessantacinquesimo
anno  di  eta'.  Peraltro,  il  citato  art. 45,  comma 1,  e'  stato
espressamente abrogato dall'art. 69, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo  n. 334  del  2000,  il  quale  ha  nuovamente fissato al
sessantesimo  anno  di  eta'  il limite massimo per il collocamento a
riposo  dei  funzionari  della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli
dei commissari e dei dirigenti. In tale contesto normativo si colloca
l'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale,
con  norma  dichiaratamente  transitoria,  ha previsto il progressivo
riassorbimento  dello  scaglionamento  dei  pensionamenti  in modo da
consentire  che,  per i dipendenti per i quali era stato previsto, il
maggior  limite di eta' dei sessantacinque anni fosse ricondotto alla
disciplina a regime del limite di eta' per il collocamento a riposo a
sessanta anni.
    Orbene,  per  il  personale appartenente ai ruoli del Corpo della
polizia   penitenziaria   non  si  e'  mai  determinata  una  analoga
situazione,  giacche' per esso, come si e' prima precisato, il limite
massimo  di eta' per il collocamento a riposo e' sempre stato di anni
sessanta. Non sussisteva, dunque, lo stesso presupposto perche' fosse
introdotta  nel  decreto legislativo n. 146 del 2000 una disposizione
transitoria  analoga a quella prevista per il personale della Polizia
di Stato dall'art. 27 piu' volte citato.
    Non    versandosi,    dunque,   nella   ipotesi   di   situazioni
sostanzialmente identiche che siano state disciplinate dalla legge in
modo  ingiustificatamente  diverso, non puo' ritenersi sussistente la
denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1)   Dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
costituzionale   del   decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n. 146
(Adeguamento  delle  strutture  e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge
28 luglio  1999, n. 266), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35
della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale della
Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    2)   Dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  del  medesimo  decreto  legislativo  n. 146 del 2000,
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal
Tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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