N. 151 SENTENZA 4 - 12 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  che  solleva  una  pluralita' di questioni - Trattazione separata -
  Riserva di separate pronunce.
Radiotelevisione  -  Acquisto  da  parte di privati di apparecchio di
  trasmissione  o  ricezione  a  larga  banda dei dati via internet -
  Emittenza  televisiva  locale  e  radiofonica  locale e nazionale -
  Imprese  editrici  -  Contributi  e finanziamenti statali - Ricorso
  della  Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza
  legislativa   concorrente  e  della  potesta'  regolamentare  della
  Regione  - Assenza di specifiche censure relative alle disposizioni
  impugnate - Inammissibilita' della questione.
- Legge  24 dicembre  2003, n. 350, art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto
  riferito al comma 2), 5 e 6.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.
Radiotelevisione  - Acquisto da parte di privati di apparecchi per la
  ricezione  in  chiaro  dei  segnali  televisivi in tecnica digitale
  terrestre  (decoder)  -  Contributo statale - Ricorso della Regione
  Emilia-Romagna  -  Denunciata  lesione della competenza legislativa
  concorrente    nella   materia   dell'innovazione   tecnologica   e
  dell'ordinamento    della    comunicazione,    e   della   potesta'
  regolamentare della Regione - Non fondatezza della questione.
- Legge  24 dicembre  2003,  n. 350,  art. 4, commi 1 e 4 (per quanto
  riferito al comma 1).
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.
(GU n.16 del 20-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi da 1 a
6,   della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,
notificato  il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo
2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il giudice relatore
Annibale Marini;
    Uditi  gli  avvocati  Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e
Luigi  Manzi  per  la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato
Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -   La   Regione  Emilia-Romagna,  con  ricorso  ritualmente
notificato  e  depositato,  ha  impugnato  alcune  norme  della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2004), tra
l'altro   censurando  l'art. 4,  commi  da  1  a  6,  in  riferimento
all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.
    Il   comma 1   del  citato  art. 4  prevede  un  contributo,  per
l'anno 2004,  di  150  euro  per  ogni  utente  che,  in  regola  con
l'abbonamento,  acquisti  o noleggi un «decoder» per la ricezione dei
segnali  televisivi in tecnica digitale terrestre, fissando il limite
di spesa in 110 milioni di euro.
    Il  comma 2  prevede  un  contributo di 75 euro, nel limite di 30
milioni  di  euro,  a  favore  di chi acquista, noleggia o detiene in
comodato  un  apparecchio  per la trasmissione o la ricezione a larga
banda dei dati via internet, limitandosi il successivo terzo comma ad
indicare le modalita' di attribuzione di tale contributo.
    Il   comma 4   demanda   ad   un   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni,  di concerto con quello dell'economia e delle finanze,
la  definizione di criteri e modalita' di attribuzione dei contributi
di cui ai commi 1 e 2.
    Il  comma 5 incrementa, a partire dal 2004, di 27 milioni di euro
il   finanziamento,   originariamente   previsto   dall'art. 10   del
decreto-legge   27 agosto  1993,  n. 323  (Provvedimenti  urgenti  in
materia  radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, nella legge
27 ottobre  1993, n. 422, a favore dell'emittenza televisiva locale e
dell'emittenza  radiofonica  locale e nazionale, successivamente piu'
volte aumentato.
    Il  comma 6, infine, prevede un'estensione del beneficio previsto
dall'art. 28  della  legge  5 agosto  1981,  n. 416 (Disciplina delle
imprese  editrici  e  provvidenze  per  l'editoria),  a  favore delle
imprese  editrici,  applicando  la  riduzione  del  50% delle tariffe
telefoniche fatturate a tali imprese anche nel caso di utilizzo delle
linee  telefoniche con strumenti informatici, prevedendo la copertura
di tale onere con le risorse stanziate nel successivo comma 8.
    Secondo  la  ricorrente,  i  suddetti  contributi  agli  utenti -
nonostante  la  rubrica dell'art. 4 (Finanziamenti agli investimenti)
possa  far  pensare  a  misure  di intervento diretto sul mercato che
questa  Corte,  con  la  sentenza  n. 14 del 2004, ha riconosciuto di
competenza  statale  - si inquadrerebbero piuttosto nella materia del
«sostegno   all'innovazione  tecnologica»,  essendone  beneficiari  i
«soggetti  comuni»  e  non  le  imprese.  In  tale materia, tuttavia,
spetterebbe  allo  Stato  la  sola legislazione di principio, essendo
rimessa  alle  Regioni  la  disciplina concreta degli interventi e la
loro   erogazione;  ne'  sussisterebbe  l'esigenza  di  una  gestione
unitaria  in  sede  nazionale  di  tali  contributi,  stante  la loro
esiguita'.
    A  conclusioni analoghe dovrebbe del resto pervenirsi anche se si
volessero  ricondurre  gli  interventi  di cui si tratta alla materia
dell'ordinamento   della  comunicazione,  essendo  anche  questa  una
materia  nella  quale  lo Stato, cosi' come affermato da questa Corte
nella  sentenza  n. 324 del 2003, dispone di competenza limitata alla
legislazione di principio preordinata alla cura di esigenze unitarie.
    Ricollocate,   quindi,  nell'ambito  della  potesta'  legislativa
concorrente,  le  disposizioni  impugnate sarebbero illegittime sotto
tre  diversi  profili:  perche' contengono disposizioni di dettaglio;
perche'  dispongono  finanziamenti diretti senza alcun coinvolgimento
delle  Regioni;  e  perche',  infine,  attribuiscono,  al comma 4, al
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, l'esercizio di poteri regolamentari in
ordine alla definizione dei criteri e delle modalita' di attribuzione
dei  contributi,  cosi' violando la regola posta dall'art. 117, sesto
comma, della Costituzione.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dalla  Avvocatura generale dello
Stato,    limitandosi   a   concludere   per   la   declaratoria   di
inammissibilita' o infondatezza del ricorso.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica, entrambe le parti
hanno depositato memorie illustrative.
    3.1.  -  La Regione ricorrente rileva che le norme censurate, pur
concernendo  diritti fondamentali, quali quello all'informazione e al
pluralismo   informativo,  non  fissano  i  «livelli  essenziali»  di
prestazioni pubbliche.
    Tanto   meno   esse   potrebbero  ricondursi  alla  tutela  della
concorrenza,    non    rispondendo   ai   criteri   elaborati   dalla
giurisprudenza  costituzionale  al  fine  di  individuare  l'area dei
legittimi  interventi  statali  in tale materia-funzione di carattere
trasversale.
    Ad  avviso  della  Regione  le  disposizioni impugnate avrebbero,
anzi,  la  obiettiva  funzione  di  prorogare  - secondo la soluzione
escogitata  dalla  legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
materia    di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione  del  testo  unico  della  radiotelevisione) - l'attuale
situazione    anticoncorrenziale    dell'emittenza   televisiva   con
tecnologia tradizionale.
    3.2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, nella sua
memoria, preliminarmente rileva che gli interventi di cui ai commi 1,
2  e  5 sono stati rifinanziati dalla legge finanziaria per il 2005 e
che  le somme stanziate dalle norme impugnate sono state gia' spese o
comunque totalmente impegnate nel 2004.
    Eccepisce   poi  l'Avvocatura,  in  via  ancora  preliminare,  la
genericita' del ricorso, in quanto sembrerebbe non considerare che le
disposizioni   censurate   attengono  a  quattro  fondi  diversi;  ne
conseguirebbe percio' l'inammissibilita' dell'impugnativa riferita ai
commi 1,  5  e  6  dell'art. 4,  nonche'  al  comma 4 nella parte che
concerne  l'attuazione  del  comma 1,  riguardando  tali disposizioni
oggetti del tutto estranei ai motivi del ricorso.
    Quanto  al fondo di cui al comma 2, l'Avvocatura osserva che esso
e'  finalizzato  ad  incentivare  la  diffusione  di  una  tecnologia
informatica  piu' efficiente e dovrebbe percio' ritenersi - secondo i
principi   enucleabili   in   materia  di  diffusione  della  cultura
informatica  dalla  sentenza  di  questa  Corte n. 307 del 2004 - non
invasivo di competenze legislative regionali.
    Anche  le  questioni  relative  agli altri tre interventi statali
previsti  dalle  disposizioni  impugnate, qualora si volesse superare
l'eccezione  di  inammissibilita',  sarebbero,  comunque,  secondo il
Governo, infondate.
    Il  fondo  di  cui  al comma 5 non riguarderebbe - come assume la
Regione  ricorrente  - la diffusione delle tecnologie digitali bensi'
il  sostegno  all'emittenza  televisiva  locale  e,  dal  2002, anche
all'emittenza  radiofonica, previsto originariamente dall'art. 10 del
decreto-legge    n. 323   del   27 agosto   1993,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  n. 422  del  27 ottobre  1993.  Sarebbe
altresi'  inesatta  l'affermazione  secondo cui tale sostegno sarebbe
rivolto  ai «soggetti comuni» e non alle imprese, giovandosene invece
le  imprese  che  gestiscono  le  emittenti radiofoniche e televisive
locali.
    L'intervento  finanziario  previsto  dal comma 1 e' indubbiamente
diretto  a garantire la diffusione delle tecnologie digitali mediante
la  previsione  di  un  contributo  in favore degli utenti, che pero'
avvantaggia indirettamente anche le imprese.
    Entrambi  gli interventi non potrebbero comunque dirsi invasivi -
secondo  l'Avvocatura  -  delle competenze legislative regionali. Non
solo,  infatti,  il  settore  dell'emittenza radiofonica e televisiva
richiederebbe,   per  sua  natura,  «esercizio  unitario»,  ai  sensi
dell'art. 118,  primo  comma,  della  Costituzione,  ma tale esigenza
risulterebbe  ulteriormente  rafforzata  dalla  considerazione che il
settore  coinvolge  in  profondita'  valori  e diritti riconosciuti e
garantiti dalla prima parte della Costituzione.
    Inconferente - ad avviso dell'Avvocatura - sarebbe il riferimento
alla  materia  dell'ordinamento  della  comunicazione  operato  dalla
Regione  ricorrente,  in  quanto  gli  interventi  di  cui alle norme
censurate  non  attengono  all'ordinamento  ma alla diffusione di una
nuova tecnologia ed alla sovvenzione di talune emittenti.
    Quanto,  infine,  al  comma 6,  l'Avvocatura  osserva che nessuna
specifica  censura  lo  riguarda  e  che  le due disposizioni in esso
contenute comunque non ledono l'autonomia finanziaria delle Regioni.

                       Considerato in diritto

    1.  - La Regione Emilia-Romagna impugna l'art. 4, commi da 1 a 6,
della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004), lamentandone il contrasto con l'art. 117, commi terzo e sesto,
della Costituzione.
    Ad avviso della Regione ricorrente le disposizioni impugnate - in
quanto  finalizzate  a  promuovere  l'acquisto, da parte dei privati,
degli  strumenti  necessari  per accedere alle nuove tecnologie della
comunicazione  radiotelevisiva  - si collocherebbero a cavallo tra le
materie   della  innovazione  tecnologica  e  dell'ordinamento  della
comunicazione,   nelle   quali   spetterebbe   allo   Stato  la  sola
legislazione  di  principio,  restando invece del tutto estranee alla
funzione  di  tutela  della  concorrenza,  di  competenza statale. Ne
conseguirebbe  l'illegittimita'  del  previsto intervento finanziario
diretto dello Stato.
    2.  -  La  questione,  per  quanto  riguarda  i commi 2, 3, 5 e 6
dell'art. 4, nonche' il comma 4, nella parte in cui fa riferimento al
contributo previsto dal comma 2, e' inammissibile.
    Tanto  il ricorso quanto la memoria illustrativa, successivamente
depositata, sono infatti esclusivamente incentrati sulla disposizione
di  cui  al  comma 1  dell'art. 4  (ed a quella di cui al comma 4, in
riferimento  al comma 1), riguardante il contributo per l'acquisto di
un  «decoder»  per  la  ricezione  dei  segnali televisivi in tecnica
digitale  terrestre,  senza  che  sia  rinvenibile  alcuna  specifica
censura relativa alle altre disposizioni, la cui impugnazione difetta
quindi  dei  requisiti  minimi  per  l'instaurazione  del giudizio di
legittimita' costituzionale.
    3.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
commi 1  e  4  (quest'ultimo  nella  parte  in  cui  si  riferisce al
contributo previsto dal comma 1), non e' fondata.
    Il  citato  comma 1 prevede l'erogazione di un contributo statale
pari  a  150  euro  in  favore  di  ciascun  utente  del  servizio di
radiodiffusione,  in  regola  con il pagamento del relativo canone di
abbonamento,  per l'acquisto o il noleggio di un apparecchio idoneo a
consentire  la  ricezione in chiaro dei segnali televisivi in tecnica
digitale terrestre.
    Il  comma 4  demanda al Ministro delle comunicazioni, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, l'emanazione di un
decreto  per  la  definizione,  tra  l'altro,  dei  criteri  e  delle
modalita' di attribuzione del suddetto contributo statale.
    3.1.  -  L'impugnativa  proposta  dalla Regione Emilia-Romagna si
fonda  sull'assunto  che  tali  norme  ineriscano  a  materie,  quali
l'innovazione  tecnologica e l'ordinamento della comunicazione, nelle
quali  spetterebbe  allo Stato la sola legislazione di principio, con
la  conseguente  illegittimita'  dei previsti interventi di carattere
amministrativo.
    Tale assunto non puo' tuttavia essere condiviso.
    Occorre  infatti  muovere  dalla  considerazione che la finalita'
delle  norme  impugnate  e', con ogni evidenza, quella di favorire la
diffusione   della   tecnica   digitale   terrestre  di  trasmissione
televisiva,   quale   strumento   di  attuazione  del  principio  del
pluralismo  informativo esterno, che rappresenta uno degli imperativi
ineludibili  emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia
di  emittenza  televisiva  (sentenza  n. 466  del  2002),  esprimendo
l'informazione   una  condizione  preliminare  per  l'attuazione  dei
principi propri dello Stato democratico (cosi' le sentenze n. 312 del
2003 e n. 29 del 1996).
    Ne  deriva,  pertanto,  che  le  disposizioni impugnate attingono
sicuramente  pluralita'  di  materie  e  di  interessi  (tutela della
concorrenza,   sviluppo   tecnologico,   tutela   del  pluralismo  di
informazione),  appartenenti  alla competenza legislativa esclusiva o
concorrente  dello  Stato,  senza  che  alcuna  tra  esse possa dirsi
prevalente cosi' da attrarre l'intera disciplina.
    Cio'   posto,   avuto  anche  riguardo  all'eccezionalita'  della
situazione   caratterizzata   dal  passaggio  alla  tecnica  digitale
terrestre,  l'assunzione  diretta  di  una funzione amministrativa da
parte  dello  Stato,  nella  forma  dell'erogazione  di un contributo
economico  in  favore degli utenti, previa adozione di un regolamento
che   stabilisca   criteri   e  modalita'  di  attribuzione  di  tale
contributo,  appare  nella  specie  giustificata  -  alla stregua del
principio di sussidiarieta' sancito dall'art. 118, primo comma, della
Costituzione  -  da una evidente esigenza di esercizio unitario della
funzione  stessa,  non  potendo un siffatto intervento a sostegno del
pluralismo  informativo  non  essere  uniforme sull'intero territorio
nazionale.
    L'intervento  appare d'altro canto «ragionevole e proporzionato»,
secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, in
relazione  al  fine  perseguito,  a  prescindere  dalla  sua relativa
modestia  dal  punto di vista finanziario (sentenza n. 272 del 2004),
atteso  che  l'incentivazione  economica all'acquisto del decoder, da
parte   degli   utenti,   appare   all'evidenza   uno  strumento  non
irragionevole  di  diffusione  della  tecnica  digitale  terrestre di
trasmissione televisiva.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunce  la decisione delle questioni di
legittimita'   costituzionale,   proposte  dalla  ricorrente  Regione
Emilia-Romagna,  nei  confronti  di  altre  disposizioni  della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), qui non
esaminate;
        a)   dichiara  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 4,  commi 2,  3,  4 (per quanto riferito al
comma 2),  5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata, in
riferimento  all'art. 117,  commi  terzo e sesto, della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
        b)   dichiara   non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 4,  commi 1  e  4  (per  quanto riferito al
comma 1),  della  stessa legge, sollevata, in riferimento ai medesimi
parametri,  dalla  Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
                        Il Presidente: Contri
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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