N. 158 ORDINANZA 4 - 12 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Verbale  di  contestazione di infrazione -
  Ricorso  giurisdizionale  -  Onere  di versamento in cancelleria, a
  pena  di inammissibilita', di una somma pari alla meta' del massimo
  edittale  della  sanzione inflitta - Denunciata discriminazione dei
  soggetti  meno  abbienti  con  violazione  del  diritto alla tutela
  giurisdizionale,  lesione del principio di parita' tra le parti del
  processo    -    Sopravvenuta   dichiarazione   di   illegittimita'
  costituzionale  della  disposizione  censurata - Restituzione degli
  atti al giudice rimettente.
- D.Lgs.  30 aprile  1992,  n. 285,  art. 204-&r;bis,  commi 3  e  5,
  introdotto  dall'art. 4,  comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003,
  n. 151,  convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
  n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.16 del 20-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis,
commi 3  e  5,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della  strada),  introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto  2003, n. 214, promosso con ordinanza del 17 marzo 2004 dal
Giudice  di  pace  di Castellammare di Stabia nel procedimento civile
vertente  tra  Vingiani Raffaele contro il Comune di Castellammare di
Stabia,  iscritta  al n. 985 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  9 marzo 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di pace di Castellammare di Stabia ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale - per contrasto
con  gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione - dell'art. 204-bis,
commi 3  e  5,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice    della   strada),   disposizione   introdotta   dall'art. 4,
comma 1-septies,  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed  integrazioni  al  codice  della  strada), aggiunto dalla legge di
conversione 1° agosto 2003, n. 214;
        che  secondo  il  giudice  a quo il suddetto art. 204-bis del
codice  della  strada  - nel subordinare l'ammissibilita' del ricorso
giurisdizionale,  proposto  avverso  il  verbale  di contestazione di
infrazione   al   codice  della  strada,  all'adempimento  dell'onere
economico consistente nel versamento di una somma pari alla meta' del
massimo  edittale  della  sanzione inflitta dall'organo accertatore -
discriminerebbe   i   soggetti  ricorrenti  in  relazione  alle  loro
differenti  condizioni  economiche,  in  particolare  precludendo  (o
comunque rendendo difficoltoso) l'accesso alla tutela giurisdizionale
ai  soggetti  privi  di  adeguati  mezzi economici, con cio', dunque,
violando l'articolo 3 della Costituzione;
        che  e' ipotizzato, inoltre, il contrasto con l'art. 24 della
Costituzione,  giacche'  la prestazione imposta dalla norma impugnata
ostacolerebbe  l'esercizio  del  diritto di agire in giudizio, per la
tutela dei propri diritti soggettivi, spettante anche ai soggetti non
abbienti;
        che,  infine,  quanto all'ipotizzata violazione dell'art. 111
della  Carta  fondamentale,  assume  il  rimettente  che  la «mancata
previsione  del  deposito  della  cauzione»,  a carico della pubblica
amministrazione,  integrerebbe «una disparita' di trattamento» tra le
parti del processo.
    Considerato  che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale - in riferimento
agli  articoli 3,  24  e  111 della Costituzione - dell'art. 204-bis,
commi 3  e  5,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice    della   strada),   disposizione   introdotta   dall'art. 4,
comma 1-septies,  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed  integrazioni  al  codice  della  strada), aggiunto dalla legge di
conversione 1° agosto 2003, n. 214;
        che  questa  Corte, investita di analoghe questioni aventi ad
oggetto  l'art. 204-bis,  comma 3,  del  d.lgs.  n. 285  del 1992, ha
concluso   nel   senso  dell'illegittimita'  costituzionale  di  tale
disposizione (sentenza n. 114 del 2004);
        che,   pertanto,   in   relazione  alle  questioni  sollevate
dall'odierno  rimettente  deve  darsi  atto  che questa Corte ha gia'
affermato    che    l'imposizione   dell'onere   economico   di   cui
all'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 finisce «con il
pregiudicare  l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione
proclama  inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta
un  effetto  preclusivo  dello  svolgimento  del  giudizio, incidendo
direttamente   sull'ammissibilita'   dell'azione   esperita»   (cosi'
sentenza n. 114 del 2004);
        che,  dunque,  alla  stregua  di  tale sopravvenuta decisione
vanno restituiti gli atti al giudice rimettente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina   la   restituzione  degli  atti  al  Gudice  di  pace  di
Castellammare di Stabia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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