N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2005

Ordinanza  emessa  il  29  gennaio  2005 dal tribunale amministrativo
regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da
Margiotta   Anna  Rita  ed  altra  contro  Ministero  della  pubblica
istruzione ed altro

Istruzione  pubblica  -  Concorsi  riservati  ai  docenti precari per
  l'immissione  nei ruoli degli insegnanti di religione - Limitazione
  agli  insegnanti  che  abbiano  prestato continuativamente servizio
  d'insegnamento  della  religione  cattolica per almeno quattro anni
  scolastici  nelle  scuole statali o paritarie, dall'anno scolastico
  1993/1994   all'anno   scolastico   2002/2003  -  Arbitrarieta'  ed
  irrazionalita'  del  requisito  della  continuativita' del servizio
  nell'arco  temporale  di  un  decennio  -  Ingiustificato deteriore
  trattamento  degli  insegnanti  precari con periodi di insegnamento
  non continuativi, ma complessivamente molto piu' lunghi rispetto ai
  quattro  anni richiesti - Incidenza sul diritto al lavoro - Lesione
  del  principio  dell'accesso  ai pubblici impieghi in condizioni di
  parita' - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento
  della pubblica amministrazione.
- Legge 18 luglio 2003, n. 186, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 51 e 97.
(GU n.17 del 27-4-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la   presente   ordinanza,  sul  ricorso  R.G.
n. 688/2004  proposto  dalle  sigg.re  Anna  Rita  Margiotta  e Maria
Giovanna  Schirosi  rappresentate e difese dall'avv. Franco Carrozzo,
come  da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso
in Lecce, via Salandra n. 30, elettivamente domiciliate;
    Contro   il  Ministero  della  pubblica  istruzione  e  l'Ufficio
scolastico   regionale   per   la   Puglia,  in  persona  dei  legali
rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e  difesi, in virtu' di
mandato ex lege, dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, pure per legge
domiciliataria, per l'annullamento:
        a)  del  bando  di  concorso  per  l'assunzione  a  posti  di
insegnante  di  religione  cattolica  nella Regione Puglia, di cui al
D.D.G.  2  febbraio  2004  adottato in applicazione dell'art. 5 della
legge  n. 186/2003,  nella  parte  in  cui,  all'art. 2, primo comma,
prevede  che il requisito di ammissione consistente nella prestazione
di  quattro  anni  di  servizio  nel periodo intercorrente tra l'a.s.
1993/1994  e  l'a.s.  2002/2003  debba  essere maturato attraverso il
servizio reso in maniera continuativa in un quadriennio;
        b)  di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato
o    conseguenziale,    previa    declaratoria    di   illegittimita'
costituzionale  dell'art. 5,  primo  comma della legge 18 luglio 2003
n. 186.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
resistenti;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udito  all'udienza  del  2  dicembre 2004 il relatore dott. Luigi
Viola;  uditi  altresi',  l'avv.  Carrozzo per le ricorrenti e l'Avv.
dello Stato Colangelo per le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Le  ricorrenti sono docenti precarie incaricate dell'insegnamento
di   religione   cattolica  nelle  scuole  elementari  statali  della
Provincia di Lecce.
    In  particolare,  nel  decennio previsto dall'art. 5, primo comma
della legge 18 luglio 2003 n. 186, l'insegnante Margiotta ha prestato
servizio  per cinque anni (e, precisamente, per tre anni continuativi
negli anni 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 e per due anni negli a.s.
2001/2002  e 2002/2003) e la Schirosi per quattro anni scolastici (e,
precisamente,   negli   anni   1995/1996,   1996/1997,   2000/2001  e
2002/2003).
    Entrambe  presentavano  domanda per la partecipazione al concorso
riservato,   indetto   con  D.D.G.  2  febbraio  2004  e  finalizzato
all'immissione  nei  ruoli  relativi all'insegnamento della religione
nell'ambito  della  Regione  Puglia del personale docente in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge n. 186/2003.
    Con  il  presente  ricorso  impugnano il detto bando di concorso,
nella  parte in cui (art. 2) limita la partecipazione agli insegnanti
«che abbiano prestato continuativamente servizio d'insegnamento della
religione  cattolica, per almeno quattro anni scolastici nelle scuole
statali  o  paritarie dall'a.s. 1993/1994 all'a.s. 2002/2003»; a base
dell'impugnazione    pongono    unica   censura   di   illegittimita'
costituzionale  dell'art. 5,  primo  comma della legge 18 luglio 2003
n. 186  per  violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione,
illegittimita' derivata.
    Con  successivi  decreti  dd.  10 maggio 2004 prot. n. 7793/C10 e
7877/C10,  il  dirigente  del  Centro servizi amministrativi di Lecce
disponeva  l'esclusione  delle ricorrenti dalla procedura concorsuale
per  difetto  del  requisito del quadriennio continuativo di servizio
previsto  dall'art. 2  del  bando  di concorso e l'annullamento della
prova scritta sostenuta il 21 aprile 2004.
    I  decreti  di  esclusione  dalla procedura erano impugnati dalle
ricorrenti,  con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati
in  data  24 giugno 2004, per: 1) eccesso di potere per incompetenza,
violazione  e  falsa applicazione della legge 18 luglio 2003 n. 186 e
del bando di concorso; 2) illegittimita' derivata dall'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 5,  primo  comma della legge 18 luglio 2003
n. 186  per  violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del bando di concorso,
eccesso  di  potere per errore nei presupposti; 4) violazione e falsa
applicazione del D.D.G. 2 febbraio 2004, eccesso di potere per errore
nei presupposti.
    Si  costituivano  le  amministrazioni resistenti, controdeducendo
sul merito dell'impugnazione.
    All'udienza  del 2 dicembre 2004, la sezione accoglieva l'istanza
cautelare  proposta  dalle  ricorrenti, fino alla decisione, da parte
della  Corte  costituzionale,  della  questione  di costituzionalita'
sollevata con la presente ordinanza.
                            D i r i t t o
    L'art. 5,  primo  comma  della legge 18 luglio 2003 n. 186 (norme
sullo  stato  giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli
istituti  e  delle scuole di ogni ordine e grado) prevede l'indizione
di  un  «primo  concorso  per  titoli ed esami, intendendo per titolo
anche   il   servizio   prestato  nell'insegnamento  della  religione
cattolica  ........  riservato agli insegnanti di religione cattolica
che  abbiano  prestato  continuativamente servizio per almeno quattro
anni   nel   corso   degli   ultimi   dieci  anni  e  per  un  orario
complessivamente  non  inferiore alla meta' di quello d'obbligo anche
in  ordini  e  gradi  scolastici  diversi,  e  siano  in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4».
    Le   ricorrenti   presentavano  domanda  di  partecipazione  alla
sessione   riservata   indetta   con   D.D.G.  2  febbraio  2004,  in
applicazione  della  citata previsione dell'art. 5, primo comma della
legge   n. 186/2003  ed  erano  escluse  per  difetto  del  requisito
specifico  di  partecipazione costituito dal servizio di insegnamento
reso   in   maniera  continuativa  per  un  quadriennio;  e'  infatti
incontestato  che  le  ricorrenti siano in possesso del requisito del
servizio  di  insegnamento  di  durata  almeno quadriennale (nel caso
della  Margiotta,  addirittura  quinquennale) reso, pero', in maniera
non   continuativa   (e  quindi  in  presenza  di  una  significativa
interruzione del periodo di insegnamento).
    La  principale  censura  sollevata dalle ricorrenti e' costituita
dall'incostituzionalita',  per  violazione  degli artt. 3, 4, 51 e 97
della  Costituzione,  della previsione dell'art. 5, primo comma della
legge  n. 186/2003  nella parte in cui prevede la considerazione solo
del  servizio  prestato  in  maniera  continuativa per un quadriennio
nell'ultimo  decennio  e  non  del servizio di insegnamento di durata
quadriennale comunque prestato nel detto periodo.
    Ad  avviso  della  sezione,  la questione di costituzionalita' e'
rilevante e non manifestamente infondata.
    Per   quello   che  riguarda  la  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita',  ben  poco vi e' da dire; l'eliminazione dal testo
della  norma del requisito della continuita' del servizio imporrebbe,
infatti,   l'annullamento   anche   della  corrispondente  previsione
dell'art. 2  del  bando  di  concorso  e,  quindi, l'ammissione delle
ricorrenti alla procedura.
    Per  quello  che  riguarda  la  non  manifesta infondatezza della
questione  di  costituzionalita',  la  sezione  deve rilevare come la
giurisprudenza  della  Corte costituzionale abbia affermato, ormai da
lungo  tempo,  una  soluzione che limita il controllo di razionalita'
delle  scelte  operate  dal  legislatore solo alle ipotesi in cui sia
evidente  la  «palese arbitrarieta' od irrazionalita» della soluzione
normativa  (Corte  cost.  23  dicembre  1997  n. 431;  12 aprile 1996
n. 113; 30 dicembre 1997 n. 466; 7 novembre 2002 n. 437).
    La   soluzione,   gia'   affermata  in  termini  generali  e  con
riferimento  ad  altre  problematiche, e' stata poi estesa anche alla
materia  dell'accesso al rapporto di pubblico impiego da una serie di
decisioni  (Corte  cost.  7 maggio 2004 n. 136; 6 luglio 2004 n. 205)
che   hanno  evidenziato  anche  i  nessi  esistenti  con  la  regola
costituzionale  del  pubblico  concorso  prevista dall'art. 97, terzo
comma della Costituzione.
    In  particolare,  e'  stato  rilevato  come  il concorso pubblico
costituisca  «la  forma  generale ed ordinaria di reclutamento per il
pubblico  impiego,  in  quanto  meccanismo  strumentale  al canone di
efficienza  dell'amministrazione  (tra  le  molte, sentenze n. 34 del
2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999)» e come la regola generale del
pubblico  concorso  possa  dirsi rispettata «solo quando le selezioni
non  siano  caratterizzate  da  arbitrarie  ed irragionevoli forme di
restrizione  dell'ambito  dei  soggetti  legittimati  a parteciparvi»
(Corte cost. 6 luglio 2004 n. 205).
    Nel  caso  di specie, la presenza di «arbitrarie ed irragionevoli
forme  di  restrizione  dell'ambito»  dei  soggetti  partecipanti  al
concorso  e'  resa  del tutto evidente dalle considerazioni contenute
nel  ricorso  introduttivo  del giudizio, che possono essere recepite
dalla sezione.
    In  primo luogo, deve rilevarsi come la previsione in ordine alla
natura  continuativa  del  servizio  prestato non risponda certamente
alla finalita' di «selezionare il precariato piu' recente», in quanto
il  servizio  quadriennale  di insegnamento potrebbe benissimo essere
stato prestato nella prima parte del decennio previsto dalla legge e,
quindi,  in  un  periodo  abbastanza  risalente:  «il  Legislatore  -
paradossalmente  -  consente  l'accesso  al  concorso  anche a chi ha
prestato  servizio dal 1993/1994 al 1996/1997 e poi piu' nulla ma non
a  chi ha insegnato negli ultimi tre anni ed un quarto in precedenza,
dopo    un'interruzione   di   un   solo   anno.   Chi   e'   lontano
dall'insegnamento  dall'agosto  1997  e' ammesso e chi e' in servizio
dal 1998/1999 e poi continuativamente dal settembre 2000 ad oggi no».
    E'  quindi  evidente  come  la  previsione  legislativa non possa
assolutamente   trovare   giustificazione   nella  volonta'  di  dare
prevalenza  all'attivita'  di  insegnamento  espletata  in  data piu'
recente,   in  quanto  l'applicazione  della  disposizione  normativa
legittima certamente la partecipazione alla procedura di soggetti che
abbiano  smesso  ormai da lungo tempo l'attivita' di insegnamento (in
ipotesi,  addirittura,  dall'agosto  del 1997) e non dei soggetti che
abbiano  maturato  il quadriennio di servizio negli ultimi cinque-sei
anni (anche se in presenza di una significativa interruzione).
    Del   tutto  paradossale  e'  poi  l'ipotesi,  prospettata  dalle
ricorrenti,   della   possibile   esclusione   dalla   procedura,  in
applicazione   della  previsione  citata,  di  soggetti  che  abbiano
prestato  «ben  otto  anni  di  insegnamento di religione. Difatti un
candidato  che  abbia insegnato nel decennio, con la scansione di tre
anni  di  insegnamento,  poi un'interruzione, altri tre anni, seconda
interruzione e infine due anni di insegnamento, possiede nel decennio
un'esperienza  di ben otto anni, il doppio di un candidato ammesso, e
pur tuttavia e' escluso dal concorso. In tale condizione si trova che
ha  prestato  servizio  negli  anni  1993/1994, 1994/1995, 1995/1996,
1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002 e 2002/2003».
    In  definitiva, deve evidenziarsi come la previsione dell'art. 5,
primo  comma della legge n. 186/2003, introducendo la limitazione del
carattere  continuativo  del  servizio  prestato  ad un requisito (il
quadriennio   di   insegnamento)   gia'  di  per  se'  sufficiente  a
determinare  la  partecipazione al concorso di soggetti certamente in
possesso  di  sufficienti  requisiti di professionalita', dia vita ad
una  soluzione  caratterizzata da quelle «arbitrarie ed irragionevoli
forme   di   restrizione»  dell'ambito  dei  soggetti  legittimati  a
partecipare  al  pubblico concorso (Corte cost. 6 luglio 2004 n. 205)
che   la   giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  ha  ritenuto
costituzionalmente illegittime.
    In  conclusione,  il  Collegio  ravvisa  la  rilevanza  e  la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 5,  primo  comma  della  legge  18  luglio 2003 n. 186, per
violazione   delle  previsioni  degli  artt. 3,  4,  51  e  97  della
Costituzione.
    Va   pertanto   disposta   -   ai  sensi  degli  artt. 134  della
Costituzione;  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  -  la sospensione del presente
giudizio  e  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale,
oltre   agli  ulteriori  adempimenti  di  legge  meglio  indicati  in
dispositivo.
                              P. Q. M.
    Visti   gli   artt. 134   della   Costituzione;   1  della  legge
costituzionale  9  febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87;  1  delle  norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale   di   cui   alla  deliberazione  della  stessa  Corte
costituzionale in data 16 marzo 1956:
        dichiara   rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  per
violazione   delle  previsioni  degli  artt. 3,  4,  51  e  97  della
Costituzione,    la    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 5, primo comma della legge 18 luglio 2003 n. 186;
        sospende il presente giudizio;
        ordina  la  immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale   con   la   prova   delle  avvenute  notificazioni  e
comunicazioni di cui al punto che segue;
        dispone  che,  a  cura  della  segreteria  del  tribunale, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  e  comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Cosi'   deciso   in   Lecce,   presso   la   sede  del  tribunale
amministrativo  regionale,  nella  Camera di consiglio del 2 dicembre
2004.
                      Il Presidente: Cavallari
                                                            Il
                     magistrato relatore: Viola
05C0480