N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2005
Ordinanza emessa il 29 gennaio 2005 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da Margiotta Anna Rita ed altra contro Ministero della pubblica istruzione ed altro Istruzione pubblica - Concorsi riservati ai docenti precari per l'immissione nei ruoli degli insegnanti di religione - Limitazione agli insegnanti che abbiano prestato continuativamente servizio d'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie, dall'anno scolastico 1993/1994 all'anno scolastico 2002/2003 - Arbitrarieta' ed irrazionalita' del requisito della continuativita' del servizio nell'arco temporale di un decennio - Ingiustificato deteriore trattamento degli insegnanti precari con periodi di insegnamento non continuativi, ma complessivamente molto piu' lunghi rispetto ai quattro anni richiesti - Incidenza sul diritto al lavoro - Lesione del principio dell'accesso ai pubblici impieghi in condizioni di parita' - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 18 luglio 2003, n. 186, art. 5, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 4, 51 e 97.(GU n.17 del 27-4-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso R.G. n. 688/2004 proposto dalle sigg.re Anna Rita Margiotta e Maria Giovanna Schirosi rappresentate e difese dall'avv. Franco Carrozzo, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Salandra n. 30, elettivamente domiciliate; Contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in virtu' di mandato ex lege, dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, pure per legge domiciliataria, per l'annullamento: a) del bando di concorso per l'assunzione a posti di insegnante di religione cattolica nella Regione Puglia, di cui al D.D.G. 2 febbraio 2004 adottato in applicazione dell'art. 5 della legge n. 186/2003, nella parte in cui, all'art. 2, primo comma, prevede che il requisito di ammissione consistente nella prestazione di quattro anni di servizio nel periodo intercorrente tra l'a.s. 1993/1994 e l'a.s. 2002/2003 debba essere maturato attraverso il servizio reso in maniera continuativa in un quadriennio; b) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, previa declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma della legge 18 luglio 2003 n. 186. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti; Visti gli atti tutti di causa; Udito all'udienza del 2 dicembre 2004 il relatore dott. Luigi Viola; uditi altresi', l'avv. Carrozzo per le ricorrenti e l'Avv. dello Stato Colangelo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Le ricorrenti sono docenti precarie incaricate dell'insegnamento di religione cattolica nelle scuole elementari statali della Provincia di Lecce. In particolare, nel decennio previsto dall'art. 5, primo comma della legge 18 luglio 2003 n. 186, l'insegnante Margiotta ha prestato servizio per cinque anni (e, precisamente, per tre anni continuativi negli anni 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 e per due anni negli a.s. 2001/2002 e 2002/2003) e la Schirosi per quattro anni scolastici (e, precisamente, negli anni 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001 e 2002/2003). Entrambe presentavano domanda per la partecipazione al concorso riservato, indetto con D.D.G. 2 febbraio 2004 e finalizzato all'immissione nei ruoli relativi all'insegnamento della religione nell'ambito della Regione Puglia del personale docente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge n. 186/2003. Con il presente ricorso impugnano il detto bando di concorso, nella parte in cui (art. 2) limita la partecipazione agli insegnanti «che abbiano prestato continuativamente servizio d'insegnamento della religione cattolica, per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie dall'a.s. 1993/1994 all'a.s. 2002/2003»; a base dell'impugnazione pongono unica censura di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma della legge 18 luglio 2003 n. 186 per violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, illegittimita' derivata. Con successivi decreti dd. 10 maggio 2004 prot. n. 7793/C10 e 7877/C10, il dirigente del Centro servizi amministrativi di Lecce disponeva l'esclusione delle ricorrenti dalla procedura concorsuale per difetto del requisito del quadriennio continuativo di servizio previsto dall'art. 2 del bando di concorso e l'annullamento della prova scritta sostenuta il 21 aprile 2004. I decreti di esclusione dalla procedura erano impugnati dalle ricorrenti, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 24 giugno 2004, per: 1) eccesso di potere per incompetenza, violazione e falsa applicazione della legge 18 luglio 2003 n. 186 e del bando di concorso; 2) illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma della legge 18 luglio 2003 n. 186 per violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del bando di concorso, eccesso di potere per errore nei presupposti; 4) violazione e falsa applicazione del D.D.G. 2 febbraio 2004, eccesso di potere per errore nei presupposti. Si costituivano le amministrazioni resistenti, controdeducendo sul merito dell'impugnazione. All'udienza del 2 dicembre 2004, la sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta dalle ricorrenti, fino alla decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di costituzionalita' sollevata con la presente ordinanza. D i r i t t o L'art. 5, primo comma della legge 18 luglio 2003 n. 186 (norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado) prevede l'indizione di un «primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica ........ riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla meta' di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4». Le ricorrenti presentavano domanda di partecipazione alla sessione riservata indetta con D.D.G. 2 febbraio 2004, in applicazione della citata previsione dell'art. 5, primo comma della legge n. 186/2003 ed erano escluse per difetto del requisito specifico di partecipazione costituito dal servizio di insegnamento reso in maniera continuativa per un quadriennio; e' infatti incontestato che le ricorrenti siano in possesso del requisito del servizio di insegnamento di durata almeno quadriennale (nel caso della Margiotta, addirittura quinquennale) reso, pero', in maniera non continuativa (e quindi in presenza di una significativa interruzione del periodo di insegnamento). La principale censura sollevata dalle ricorrenti e' costituita dall'incostituzionalita', per violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, della previsione dell'art. 5, primo comma della legge n. 186/2003 nella parte in cui prevede la considerazione solo del servizio prestato in maniera continuativa per un quadriennio nell'ultimo decennio e non del servizio di insegnamento di durata quadriennale comunque prestato nel detto periodo. Ad avviso della sezione, la questione di costituzionalita' e' rilevante e non manifestamente infondata. Per quello che riguarda la rilevanza della questione di costituzionalita', ben poco vi e' da dire; l'eliminazione dal testo della norma del requisito della continuita' del servizio imporrebbe, infatti, l'annullamento anche della corrispondente previsione dell'art. 2 del bando di concorso e, quindi, l'ammissione delle ricorrenti alla procedura. Per quello che riguarda la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', la sezione deve rilevare come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia affermato, ormai da lungo tempo, una soluzione che limita il controllo di razionalita' delle scelte operate dal legislatore solo alle ipotesi in cui sia evidente la «palese arbitrarieta' od irrazionalita» della soluzione normativa (Corte cost. 23 dicembre 1997 n. 431; 12 aprile 1996 n. 113; 30 dicembre 1997 n. 466; 7 novembre 2002 n. 437). La soluzione, gia' affermata in termini generali e con riferimento ad altre problematiche, e' stata poi estesa anche alla materia dell'accesso al rapporto di pubblico impiego da una serie di decisioni (Corte cost. 7 maggio 2004 n. 136; 6 luglio 2004 n. 205) che hanno evidenziato anche i nessi esistenti con la regola costituzionale del pubblico concorso prevista dall'art. 97, terzo comma della Costituzione. In particolare, e' stato rilevato come il concorso pubblico costituisca «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le molte, sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999)» e come la regola generale del pubblico concorso possa dirsi rispettata «solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi» (Corte cost. 6 luglio 2004 n. 205). Nel caso di specie, la presenza di «arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito» dei soggetti partecipanti al concorso e' resa del tutto evidente dalle considerazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, che possono essere recepite dalla sezione. In primo luogo, deve rilevarsi come la previsione in ordine alla natura continuativa del servizio prestato non risponda certamente alla finalita' di «selezionare il precariato piu' recente», in quanto il servizio quadriennale di insegnamento potrebbe benissimo essere stato prestato nella prima parte del decennio previsto dalla legge e, quindi, in un periodo abbastanza risalente: «il Legislatore - paradossalmente - consente l'accesso al concorso anche a chi ha prestato servizio dal 1993/1994 al 1996/1997 e poi piu' nulla ma non a chi ha insegnato negli ultimi tre anni ed un quarto in precedenza, dopo un'interruzione di un solo anno. Chi e' lontano dall'insegnamento dall'agosto 1997 e' ammesso e chi e' in servizio dal 1998/1999 e poi continuativamente dal settembre 2000 ad oggi no». E' quindi evidente come la previsione legislativa non possa assolutamente trovare giustificazione nella volonta' di dare prevalenza all'attivita' di insegnamento espletata in data piu' recente, in quanto l'applicazione della disposizione normativa legittima certamente la partecipazione alla procedura di soggetti che abbiano smesso ormai da lungo tempo l'attivita' di insegnamento (in ipotesi, addirittura, dall'agosto del 1997) e non dei soggetti che abbiano maturato il quadriennio di servizio negli ultimi cinque-sei anni (anche se in presenza di una significativa interruzione). Del tutto paradossale e' poi l'ipotesi, prospettata dalle ricorrenti, della possibile esclusione dalla procedura, in applicazione della previsione citata, di soggetti che abbiano prestato «ben otto anni di insegnamento di religione. Difatti un candidato che abbia insegnato nel decennio, con la scansione di tre anni di insegnamento, poi un'interruzione, altri tre anni, seconda interruzione e infine due anni di insegnamento, possiede nel decennio un'esperienza di ben otto anni, il doppio di un candidato ammesso, e pur tuttavia e' escluso dal concorso. In tale condizione si trova che ha prestato servizio negli anni 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002 e 2002/2003». In definitiva, deve evidenziarsi come la previsione dell'art. 5, primo comma della legge n. 186/2003, introducendo la limitazione del carattere continuativo del servizio prestato ad un requisito (il quadriennio di insegnamento) gia' di per se' sufficiente a determinare la partecipazione al concorso di soggetti certamente in possesso di sufficienti requisiti di professionalita', dia vita ad una soluzione caratterizzata da quelle «arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione» dell'ambito dei soggetti legittimati a partecipare al pubblico concorso (Corte cost. 6 luglio 2004 n. 205) che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittime. In conclusione, il Collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma della legge 18 luglio 2003 n. 186, per violazione delle previsioni degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione. Va pertanto disposta - ai sensi degli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge meglio indicati in dispositivo.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui alla deliberazione della stessa Corte costituzionale in data 16 marzo 1956: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione delle previsioni degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma della legge 18 luglio 2003 n. 186; sospende il presente giudizio; ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto che segue; dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Lecce, presso la sede del tribunale amministrativo regionale, nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2004. Il Presidente: Cavallari Il magistrato relatore: Viola 05C0480