N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2005

Ordinanza  emessa  il  31 gennaio  2005  dal  tribunale  di  Roma nei
precedenti civili Bonanni Maurizio ed altra contro E.N.P.A.F.

Enti  pubblici  - Enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.
  n. 509/1994  -  Obbligo di dismissione del patrimonio immobiliare -
  Esclusione,   ancorche'  la  trasformazione  in  persona  giuridica
  privata  sia  intervenuta successivamente all'entrata in vigore del
  d.lgs.  n. 104/1996  -  Previsione  retroattiva  recata da norma di
  interpretazione   autentica   -   Incidenza   sulla   funzione   di
  interpretazione  e  applicazione delle leggi riservata ai giudici -
  Esorbitanza  dai  limiti  all'adozione  di  leggi  interpretative -
  Violazione  del principio di irretroattivita' della legge - Lesione
  della  parita'  di trattamento fra i cittadini e della certezza del
  diritto  -  Disparita' di trattamento fra conduttori degli immobili
  in  dismissione  -  Contrasto  con i principi di correttezza e buon
  andamento della P.A.
- Legge  23 agosto  2004,  n. 243, art. 38 [recte: art. 1, comma 38],
  recante  interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del d.lgs.
  16 febbraio 1996, n. 104.
- Costituzione, art. 3, 24, 73, 97 e 101; disposizioni preliminari al
  codice civile, art. 12.
(GU n.17 del 27-4-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nei procedimenti n. 99683/03
e  n. 99684/03 promossi rispettivamente da Bonanni Maurizio e Bianchi
Carla    contro    E.N.P.A.F.   sulla   questione   di   legittimita'
costituzionale  sollevata  nell'interesse  dei  ricorrenti dagli avv.
prof.  Giovanni  Giacobbe  e  Arturo  Giallombardo  contro E.N.P.A.F.
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leopardi.

                              In fatto

    Con  comparsa  depositata  il  13 ottobre  2003  i ricorrenti che
agiscono  in  giudizio innanzi al Tribunale di Roma per esercitare il
diritto  di  prelazione  sugli immobili siti in via Mario Pani 109 in
Roma  di  proprieta'  della  Fondazione  E.N.P.A.F.  dei  quali  sono
conduttori   sollevano   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1  comma 38 della legge 23 agosto 2004/243 per contrarieta'
a norme costituzionali di cui agli artticoli 101, 102, 73, 3 e 97. Si
oppone  la  resistente  confutando in diritto l'eccezione sollevata e
dichiarandosi  non  soggetta  al  piano  di  dismissioni  del proprio
patrimonio immobiliare.
    A scioglimento della riserva il giudice istruttore osserva:

                             In diritto

    «La  legge  n. 243/1004  prevede all'art. 38 che l'art. 1 comma 1
del  d.lgs.  n. 04/1996  si  interpreta  nel  senso che la disciplina
afferente  alla gestione dei beni, alle forme dei trasferimenti della
proprieta'  degli  stessi  e  alle  forme  di  realizzazione di nuovi
investimenti  immobiliari  contenuto nel medesimo decreto legislativo
non si applica agli enti privatizzati ai sensi del d.lsl. n. 509/1994
ancorche'  la  trasformazione in persona giuridica di diritto privato
sia  intervenuta  successivamente  alla data di entrata in vigore del
medesimo d.lgs. n. 104/1996».
    Per  la  comprensione  della  natura  e  finalita' della legge in
questione  occorre  richiamarsi  ai  precedenti,  ricordando  che  il
legislatore   si   e'  trovato  alle  prese  con  il  problema  della
sistemazione   dei   conti  pubblici  reso  impellente  da  un  forte
indebitamento  degli istituti previdenziali e dalla prospettiva di un
ingresso improcrastinabile dei paesi nella moneta unica europea. Sono
stati   emanati  tre  distinti  testi  normativi,  ossia  il  decreto
legislativo n. 104/1996, il decreto-legge n. 79/1997 convertito nella
legge n. 140/1997 e la legge n. 410/2001.
    I primi due testi hanno previsto due programmi di dismissioni del
patrimonio  immobiliare  degli  enti  previdenziali  pubblici,  l'uno
dettato  dal  decreto legislativo definito ordinario, l'altro dettato
dal  decreto-legge  convertito,  definito  straordinario.  Il decreto
legislativo  n. 104/1996 in particolare ha disposto l'alienazione del
patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, esclusi dal
novero  soltanto  quelli  cosiddetti  strumentali e quelli da porre a
copertura  delle  riserve tecniche. Poiche' la dismissione minacciava
di  aggravare  il  problema  delle  case nella gestione del quale gli
immobili  degli enti costituivano importante strumento di manovra, il
legislatore  ha  disposto che il prezzo di vendita degli immobili con
destinazione  abitativa  (esclusi  quelli appartenenti alla categoria
catastale   A1)   fosse  calcolato  in  maniera  conveniente  per  la
maggioranza  degli  inquilini ritenuta non abbiente e ha stabilito in
loro   favore   e   a  certe  condizioni  un  diritto  di  prelazione
all'acquisto (art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 104/1996).
    Allo  scopo di fronteggiare una resistenza degli enti costretti a
disfarsi  del  proprio  patrimonio  immobiliare  a pressi inferiori a
quelli  di  mercato  il  legislatore  con  il  decreto-legge 28 marzo
79/1997  ha  previsto  un ulteriore programma di dismissioni definito
straordinario  con  caratteristiche  tali  da  accelerare i tempi del
programma  ordinario.  Il  decreto  legislativo  n. 509/1994  recante
«attuazione  della  delega conferita dall'art. 1 comma 32 della legge
n. 537/1993  in  materia  di  trasformazione  in  persone  giuridiche
private  di  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza e
assistenza»  sono  trasformati  a decorrere dal primo gennaio 1995 in
associazioni private o in fondazioni con deliberazione dei competenti
organi di ciascuno di essi (art. 1 comma 1).
    I  menzionati enti, una volta trasformati continuano a sussistere
come  enti  senza scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica
di  diritto  privato  ai  sensi  degli artt. 12 e seguenti del codice
civile  e  secondo  le  disposizioni  del presente decreto, rimanendo
titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti
previdenziali e dei rispettivi patrimoni (art. 1 comma 2). Tra questi
enti da privatizzare era l'ENPAV che, unica ha sostenuto a differenza
di   altri   enti   medio   tempore   privatizzati,   di  non  essere
assoggettabile alle procedure di dismissione per essersi privatizzata
in forza di una legge antecedente ad essa. La legge n. 410/2001 dello
stesso  indirizzo,  ha disciplinato le nuove modalita' di dismissione
con esclusivo riferimento agli enti aventi ancora la qualita' di enti
previdenziali  pubblici  senza incidere sul regime giuridico dei beni
appartenenti agli enti medio tempore privatizzati che pertanto devono
ritenersi  vincolati  alla  dismissione per effetto del decreto-legge
n. 79/1997,   a   nulla   quindi   rilevando   l'epoca   della   loro
trasformazione. Questa interpretazione e' data dal Consiglio di Stato
quale  organo consultivo con parere della seconda sezione in adunanza
plenaria n. 3217/2002, e quale organo giurisdizionale con la sentenza
n. 3217/2002.
    Afferma  il  Consiglio  di  Stato in sede consultiva che «in capo
agli enti assistenziali non sussiste una mera facolta' di dismettere,
ma  un  vero  e  proprio  obbligo a farlo ed anzi, se nel quinquennio
concesso dal decreto legislativo n. 104/1996 l'ente previdenziale non
abbia  esercitato  il proprio potere discrezionale di scegliere forme
di  dismissioni  diverse  dalla  vendita  diretta, sussiste un vero e
proprio  obbligo  di  vendere, rispettando il diritto degli inquilini
alla  prelazione.  Afferma ancora il Consiglio di Stato in sentenza a
proposito  dell'ENPAF che i decreti 16 marzo e 27 settembre 2000, che
hanno  individuato  gli immobili degli enti previdenziali pubblici da
dismettere  ai  sensi  dell'art. 7 della legge n. 140/1997 sono stati
emessi  prima  della trasformazione dell'ENPAF in fondazione privata.
L'iter  di  trasformazione infatti di e' concluso solo con il decreto
interministeriale di approvazione recante la data del 7 novembre 2000
e  in  base  a  questo ultimo atto deve ritenersi operante ex nunc la
modificazione della natura giuridica dell'ente da pubblico a privato.
    Nella  giurisprudenza  ordinaria  vi e' dicotomia. Alcuni giudici
ritengono  che  dall'obbligo  di  dismissione  nascano  diritti per i
conduttori, perche' la proposta di vendita, da ritenersi irrevocabile
ex  art. 1329  del Codice civile, e' contenuta nella legge stessa per
cui  i  conduttori, alla scadenza del quinquennio, possono esercitare
il  diritto di prelazione loro riconosciuto, altri ritengono che quei
diritti    nascano    non   dall'obbligo   di   dismissione,   bensi'
dall'inserimento  degli  immobili  in  un  piano di vendita. Tuttavia
tutti  sono concordi nel ritenere che la disciplina delle dismissioni
si applica anche all'ENPAF.
    Alla stregua di questo quadro normativo e interpretativo la norma
dell'art. 38  della  legg  n. 243/2004  con  l'impiego  del verbo «si
interpreta»   assume   indiscutibilmente   significato  di  norma  di
interpretazione   autentica,  la  quale,  per  il  suo  carattere  di
retroattivita'  rispetto  alla  norma  interpretanda  stabilisce  che
l'art. 1  del  decreto legislativo n. 104/1996, ossia la norma da cui
promana  tutta  la  disciplina  della  dismissione  non si applica ab
origine   agli   enti   previdenziali  privatizzati  e  tra  essi  e'
sicuramente   l'ENPAF,   cosi'   vanificando   il  problema  generale
dell'assetto   normativo   e  delle  ripetute  interpretazioni  della
giurisprudenza  amministrativa  e  ordinaria  in favore di un ente al
quale  verrebbero  riservate condizioni di privilegio. Ritiene questo
giudice,  condividendo  le  osservazioni  della parte ricorrente, che
aspetti  di  incostituzionalita' possono ragionevolmente evidenziarsi
nella  formulazione  del  citato  art. 1, comma 38 o quanto meno puo'
sostenersi   che   la   questione   di  incostituzionalita'  non  sia
manifestamente  infondata,  tanto  da  cosiderarsi  opportuno che sia
rimessa  al  vaglio  del  giudice  delle  leggi. Ed invero il giudice
costituzionale  ha  per  decenni  riconosciuto  la legittimita' delle
leggi  interpretative  le  quali  attribuiscono  a norma anteriore un
significato obbligatorio per tutti. Ma il loro ambito di applicazione
e'  circoscritto. L'interpretazione costituisce un evento eccezionale
giustificato  solo  in  presenza di serie incertezze interpretative e
oscillazioni  applicative  dovute  alla  oscurita'  della  norma.  In
assenza di tale presupposto anche una legge che si presenta per l'uso
della   terminologia   e  per  la  stessa  intitolazione  come  legge
interpretativa  autentica e' sostanzialmente una legge modificativa e
innovativa  e/o  abrogativa  e  soprattutto retroattiva incidendo non
sulla  interpretazione  ma  sull'intero assetto normativo previgente.
Orbene,  seppure  le  leggi interpretative in quanto tali non possano
considerarsi   costituzionalmente  illegittime,  ancorche'  producano
l'effetto  giuridico  di  obbligare  l'interprete  ad attribuire alla
legge  il  significato  voluto  dal legislatore (Corte costituzionale
79/1977,  167/1986)  va  osservato che il legislatore non fa buon uso
del suo potere quando emani norme dichiarate autentiche allo scopo di
sostituirsi  al  potere  cui  e'  affidato  il  compito istituzionale
dell'interpretazione della legge, dichiarando l'autentico significato
di una precedente con valore obbligatorio e vincolante per il giudice
se  non  ricorra  l'esigenza  di  dirimere  dubbi  sorti  in  sede di
interpretazione  della  legge  anteriore,  che abbia rivelato gravi e
insuperabili anfibologie» (Corte costituzionale n. 187/1981).
    Appare  evidente  che  una  legge  siffatta  puo' confliggere con
l'art. 101 della costituzione che rende i giudici soggetti alla legge
nel  senso  che  ad  essi  soli  e' riservata la interpretazione e la
applicazione   delle   leggi,  con  l'art. 73  della  costituzione  e
dell'art. 12  delle  preleggi  di  grande  rilievo costituzionale che
affermano il principio della irretroattivita' della legge e della sua
efficacia per l'avvenire, dell'art. 3 della costituzione che assicura
i principi della parita' del trattamento dei cittadini di fronte alla
legge  e  della  certezza del diritto. Invero non si puo' ignorare il
timore  che escludere dalla dismissione del patrimonio immobiliare un
ente  senza  che  se  ne ravvisi una valida motivazione determina una
disparita'  di  trattamento  tra  gli  inquilini  che, avendone fatto
richiesta  prima, hanno acquistato le rispettive unita' immobiliari e
gli  inquilini  che,  pur  avendone  fatto  richiesta,  si sono visti
precluso   codesto  effetto  giuridico  in  conseguenza  della  norma
pretesamene interpretativa e ancora tra gli inquilini che hanno avuto
il  riconoscimento  del  diritto  con  una  sentenza  passata in cosa
giudicata  e  coloro che ne hanno ottenuta una gravata di appello che
imporrebbe  al  giudice,  pur  nella identita' delle situazioni quale
conseguenza   dell'applicazione   di   una  legge  interpretativa  la
restituzione   dell'immobile.   Infine   non   puo'   ignorarsi  come
ulteriormente  evidenzia  la  difesa  dei  ricorrenti  che il mancato
rispetto  delle  aspettative e dei rapporti giuridici cosi' formatisi
contrasta  anche  con i principi costituzionali di correttezza e buon
andamento  della  pubblica amministrazione indicati all'art. 97 della
costituzione che si aggiungono a quelli gia' esaminati.
                              P. Q. M.
    Ritenuta  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza, solleva
questione  di incostituzionalita', per contrasto con gli articoli 97,
101, 3, 24 della costituzione e 12 delle preleggi, della legge n. 243
del  23  agosto 2004, art. 38 quale legge interpretativa dell'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
    Sospende  i  giudizi  in  corso  e  manda  alla  cancelleria  per
l'immediata   trasmissione   della   presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale e per la notifica della medesima alle parti ricorrente
e  resistente,  al  cancelliere  del  Tribunale  civile  di  Roma  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per la comunicazione al
Presidente delle due camere del Parlamento.
        Roma, addi' 29 gennaio 2005
                       Il Presidente: Casavola
05C0487