N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 2005

Ordinanza  emessa  il  21 febbraio  2005 dal tribunale di Palermo nel
procedimento  civile  tra  Mutuelles  du  Mans Italia Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A. contro Amodeo Gaspare

Responsabilita'    civile    -   Assicurazione   obbligatoria   della
  responsabilita'  civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a
  motore   -   Risarcimento   in   via   stragiudiziale,   da   parte
  dell'assicuratore,  dei  danni  subiti  dal  veicolo  - Obbligo del
  danneggiato  di  riparazione o rottamazione del mezzo e di consegna
  all'assicuratore  della relativa documentazione fiscale nel termine
  assegnato   -  Facolta'  dell'assicuratore  di  ripetere  l'importo
  liquidato, nel caso in cui il danneggiato non ottemperi - Contrasto
  con  la  liberta' di disporre del proprio patrimonio economico e di
  determinarsi  autonomamente  -  Lesione del diritto di proprieta' -
  Incidenza sulla garanzia di effettivo e pieno godimento dei diritti
  riconosciuti  al  singolo  -  Disparita' di trattamento rispetto ai
  danneggiati  risarciti  a seguito di azione giudiziale - Violazione
  dei    principi    di   eguaglianza   formale   e   sostanziale   -
  Irragionevolezza  in  rapporto alle finalita' della normativa sulla
  r.c.a.
- Legge  12 dicembre  2002, n. 273, art. 23, comma 2 [che aggiunge il
  comma nono all'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito
  con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 54].
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 21, 24, 41 e 42.
(GU n.17 del 27-4-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo  la  riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2005,
nella  causa  iscritta  al n. 1993 del Registro generale degli Affari
Contenziosi  Civili  dell'anno  2004  tra  Mutuelles  Du  Mans Italia
Assicurazioni  e  Riassicurazioni  S.p.a.  in persona del procuratore
generale  avv.  Roberto  Pensato,  rappresentata  dall'avv. Parlatore
Andrea  del  foro  di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'avv.
Giuseppe  Evola  del foro di Palermo giusta procura in calce all'atto
di citazione;
    e  Amodeo  Gaspare rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Garofano
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
                            O s s e r v a
    Con  atto  di citazione ritualmente notificato in data 9 febbraio
2004  la  Mutuelles  Du  Mans  Italia Assicurazioni e Riassicurazioni
S.p.a.  conveniva  in  giudizio,  dinanzi  a questo tribunale, Amodeo
Gaspare  esponendo  che:  l'odierno convenuto, con lettera racc. a.r.
datata  10 aprile  2003,  aveva  chiesto  alla  societa'  attrice  il
risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a causa ed in
conseguenza  del  sinistro  del  25 marzo  2003; la Mutuelles Du Mans
Italia  Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. in data 21 maggio 2003
aveva  provveduto  a  risarcire  i  predetti  danni emettendo assegno
bancario  non  trasferibile,  tratto  sulla Banca M.P.S. intestato al
sig.  Gaspare  Amodeo  per l'importo di euro 2.560.00 con l'esplicito
avvertimento  che nel caso in cui non avesse trasmesso nel termine di
tre   mesi   la  fattura  (o  altro  documento  fiscale  equivalente)
attestante  l'avvenuta  riparazione  dei danni risarciti, avrebbe, ai
sensi  dell'art. 23  della legge n. 273/2002, chiesto la restituzione
dell'importo  liquidato;  nel corso dei successivi tre mesi l'odierno
convenuto  non  trasmetteva, in violazione della disposizione citata,
la predetta documentazione.
    Tanto  premesso chiedeva all'adita Giustizia di condannare Amodeo
Gaspare  alla  restituzione,  in favore della societa' attrice, della
somma  di  euro  2.560,00  oltre  interessi  maturati  e  maturandi e
rivalutazione monetaria, corrisposta a titolo di risarcimento.
    Costituitosi  in  giudizio  Amodeo  Gaspare contestava le avverse
deduzioni      sollevando     preliminarmente     l'eccezione     "di
incostituzionalita'   dell'art. 23,   secondo   comma,   della  legge
12 dicembre  2002  n. 273,  poiche' in contrasto con gli artt. 3 e 41
Cost,  nella parte in cui obbliga il danneggiato alla riparazione del
mezzo  con  consegna  all'assicuratore  della relativa documentazione
fiscale  e parifica, al contrario, a tale adempimento la rottamazione
del  mezzo.  Chiedeva  pertanto  la  sospensione  del  giudizio  e la
rimessione   degli   atti   alla  Corte  costituzionale.  Nel  merito
concludeva   chiedendo  il  rigetto  delle  domande  formulate  dalla
societa' attrice perche' destituite di ogni e qualsivoglia fondamento
giuridico.

                         I n  d i r i t t o

    Preliminarmente   occorre   segnalare   che  la  questione  sulla
incostituzionalita'  della  disposizione  sancita  dall'art. 23 della
legge  n. 273/2002  e'  pregiudiziale  per  l'esame  del merito della
controversia per cui e' causa.
    Quest'ultima  infatti  verte  unicamente sulla sussistenza o meno
del  diritto  alla  restituzione  della  somma di denaro corrisposta,
dalla  compagnia di assicurazione, a titolo di risarcimento dei danni
subiti,   dall'autovettura  del  convenuto  Amodeo  Gaspare,  per  il
sinistro  verificatosi in data 25 marzo 2003, a seguito della mancata
presentazione  della  documentazione fiscale richiesta ai sensi e per
gli effetti della disposizione citata.
    Si  osserva,  in proposito, che la norma in esame pone un vincolo
di  destinazione  (riparazione  o  rottamazione del mezzo) alle somme
pagate  in via transattiva dall'assicuratore a titolo di risarcimento
per responsabilita' civile automobilistica.
    In  altri  termini,  il  danneggiato  e'  posto obbligatoriamente
davanti  ad  una  scelta:  o  eseguire  gli esborsi per il ripristino
dell'autovettura nel termine assegnato (oppure alla sua rottamazione)
o restituire per intero le somme a tal fine ricevute.
    Se  cosi'  e',  la norma richiamata si pone in evidente contrasto
con  la  liberta'  di  disporre  liberamente  del  proprio patrimonio
economico (art. 42 Cost.) e con i principi costituzionali che ad essa
sottendono,   quali   in  primo  luogo  la  liberta'  di  liberamente
determinarsi (artt. 21 e 41 Cost.).
    Cio'  che  viene ad essere leso e' il diritto di proprieta' sulle
somme  di  denaro acquisite come proprie a seguito della liquidazione
del  danno  da  circolazione  stradale  e di goderne in modo pieno ed
esclusivo.
    Non  puo', invero, non condividersi che il risarcimento del danno
trova  il  suo  fondamento  ed  il  suo  limite  nella  reintegra del
patrimonio del danneggiato e non ne costituisce un arricchimento.
    Va poi rilevato che, di regola, la sola riparazione della vettura
non  esaurisce  le  voci dei danni che il responsabile civile - o per
lui, l'impresa assicuratrice - e' pure tenuto ad indennizzare, quali,
in  via  esemplificativa  e  non  esaustiva,  il  fermo  tecnico e la
svalutazione  commerciale del mezzo ed eventuali spese di patrocinio;
sicche', la norma nel suo elemento strutturale, non distingue le voci
risarcitorie  che  reintegrano  il danneggiato nel suo patrimonio per
effetto della lesione subita, ne' fa carico all'istituto assicuratore
di   specificare   l'imputazione   di  pagamento  per  le  somme  che
corrisponde  in  sede  stragiudiziale,  ponendosi in contrasto con il
dettato  dell'art. 24  Cost.  il  quale postula che nello svolgimento
della dinamica dei rapporti giuridici intersoggettivi venga garantito
un  effettivo  e  pieno godimento del diritto riconosciuto al singolo
(ora  come  diritto di proprieta', ora come posizione di credito e di
debito).
    Non  v'e' poi da trascurare che l'applicazione della disposizione
normativa  in  commento sembra mal conciliarsi con il principio della
uguaglianza  formale,  sancito  dall'art.  3  Cost., in ragione della
ingiustificata disparita' di trattamento tra il danneggiato risarcito
dall'impresa  assicuratrice r.c.a. in sede stragiudiziale e qualsiasi
altro  danneggiato  che  ottiene  detto  risarcimento a seguito di un
giudizio  di  cognizione innanzi la competente Autorita' giudiziaria,
con  la  conseguenza  che la trattativa del sinistro stradale in sede
stragiudiziale diventa penalizzante per l'avente diritto.
    In  altri  termini,  se  l'ipotesi  di bonario componimento, alle
condizioni  dettate  dalla norma in esame, determina la rinuncia alle
piu'  ampie  prerogative  che derivano da una liquidazione giudiziale
del danno, si deve ritenere che di fatto viene posto un ostacolo alla
liberta'  di  contrarre,  con  la  conseguente  violazione  anche del
principio  di  uguaglianza  sostanziale  sancito  dall'art. 3 secondo
comma Cost.
    Va  poi aggiunto che la citata norma sembra irragionevole laddove
appare   disattendere  lo  spirito  della  legislazione  in  tema  di
responsabilita'  civile automobilistica tutta protesa ad incentivare,
nello  spatium  deliberandi  stabilito  dalla medesima, la richiamata
possibilita' di una composizione bonaria della lite.
    Ne  e'  una  riprova  che  nella  nozione  di  danneggiato  dalla
circolazione  di  veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo
(in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
prevede  l'azione diretta contro l'assicuratore), vanno incluse tutte
le  persone  che  hanno  subito  un  danno in rapporto di derivazione
causale  con  l'incidente  medesimo,  onde  la ratio della richiamata
normativa  e' rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento
a   tutti   gli   effetti  patrimoniali  e  risvolti  negativi  della
circolazione del veicolo assicurato.
    Cio'  posto,  deve  pertanto affermarsi la liberta' del privato a
disporre autonomamente delle somme liquidate a titolo di risarcimento
del  danno  senza  alcun  limite  che  ne  possa  vincolare il libero
godimento e/o disposizione.
    Consegue  da quanto osservato, ad avviso di questo giudicante, la
non   manifesta   infondatezza   della  questione  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 23  della legge n. 273 del 12 dicembre 2002
nella  parte  in  cui  obbliga  il  danneggiato  alla  riparazione  o
rottamazione  del  mezzo  ed  alla  consegna  all'assicuratore  della
relativa   documentazione   fiscale,  nel  termine  assegnato,  sotto
comminatoria  della  restituzione  delle  somme percepite a titolo di
risarcimento e che costituiscono la reintegra del patrimonio leso.
    Il    procedimento   de   quo   non   potendo   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale,   che   non  appare  manifestamente  infondata,  deve
pertanto  essere  sospeso  e gli atti devono essere rimessi, ai sensi
dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Ordina  la  sospensione  del procedimento di cui in epigrafe e la
trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale;
    Ordina,  inoltre,  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente
ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
        Palermo, addi' 18 febbraio 2005
                         Il g.o.t.: Montalto
05C0491