N. 159 SENTENZA 7 - 21 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Eccezione di inammissibilita' - Genericita' del ricorso - Reiezione.
Regione  Calabria  - Impiego pubblico - Inquadramento degli ispettori
  fitosanitari  -  Accesso alla qualifica «funzionario D3» - Concorso
  riservato al solo personale interno, con inquadramento di tutti gli
  idonei  -  Ricorso  del  Governo  -  Violazione  del  principio del
  pubblico concorso, irragionevolezza e scivolamento automatico verso
  posizioni superiori - Illegittimita' costituzionale.
- Legge Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28.
- Costituzione, art. 97, primo e terzo comma.
(GU n.17 del 27-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente
                           S e n t e n z a
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Calabria  5  dicembre  2003,  n. 28  (Inquadramento  degli  ispettori
fitosanitari),  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 6 febbraio 2004, depositato in cancelleria il
12 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2004;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  gennaio  2005  il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Benito Spanti per la Regione
Calabria.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2004 il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 97, primo
e   terzo   comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  legge  della Regione Calabria 5 dicembre 2003,
n. 28 (Inquadramento degli ispettori fitosanitari).
    L'art.  1  della  citata legge regionale prevede che il personale
dipendente  dall'assessorato  all'agricoltura della Regione Calabria,
il  quale  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge svolga le
mansioni di ispettore fitosanitario o ne abbia acquisito la qualifica
con  la  partecipazione a corsi di formazione professionale espletati
dalla  stessa  Regione  e  svolga  talune attivita' tecnico-ispettive
specificamente   elencate   ovvero   sia  componente  «essenziale  ed
indispensabile»  di  talune  commissioni  regionali,  «puo' accedere,
previo  superamento di un concorso per esami e titoli, alla qualifica
di funzionario - Categoria D3».
    Il  medesimo  articolo  prevede,  inoltre,  al  comma  2, secondo
periodo,   che   «gli  idonei  al  concorso,  per  titoli  ed  esami,
presteranno  servizio  presso  il  Dipartimento Agricoltura, Caccia e
Pesca».
    Il  ricorrente  sostiene  che il predetto meccanismo concorsuale,
nel consentire l'accesso alla qualifica superiore di «funzionario D3»
a  tutti  gli  idonei,  e  nell'essere  ristretto  al  solo personale
interno, violerebbe il principio costituzionale del pubblico concorso
(art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione), come interpretato
dalla giurisprudenza di questa Corte.
    In particolare la difesa erariale richiama le sentenze n. 218 del
2002,  n. 373 del 2002 e n. 274 del 2003, nelle quali si e' affermato
che  «l'accesso  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni a
funzioni  piu' elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico
concorso,  cui  e'  possibile  apportare  deroghe solo se particolari
situazioni   ne   dimostrino   la  ragionevolezza»  e  che  non  sono
ragionevoli   «norme  che  prevedano  scivolamenti  automatici  verso
posizioni   superiori  (senza  concorso  o  comunque  senza  adeguate
selezioni  o  verifiche  attitudinali)  o  concorsi  interni  per  la
copertura della totalita' dei posti vacanti».
    Il    ricorrente    chiede,    pertanto,   la   declaratoria   di
incostituzionalita' della legge regionale impugnata.
    2.   -   Si   e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Calabria
prospettando,  preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso e, nel
merito, l'infondatezza dello stesso.
    Quanto  all'eccezione  di  inammissibilita' la resistente ritiene
che il ricorso sia oltremodo generico.
    Nel  merito  la  Regione  richiama  la sentenza n. 34 del 2004 di
questa  Corte,  rilevando  come essa riconosca la derogabilita' della
regola  del pubblico concorso «nell'esercizio di una discrezionalita'
che  trova  il  suo  limite  nella  necessita'  di  garantire il buon
andamento  della  pubblica  amministrazione,  ed  il  cui  vaglio  di
costituzionalita'  non puo' che passare attraverso una valutazione di
ragionevolezza della scelta operata dal legislatore».
    Nel  caso  di  specie,  secondo la resistente, la legge impugnata
intenderebbe  consolidare  pregresse  esperienze  lavorative maturate
nell'ambito    dell'amministrazione.    E   questa   scelta   sarebbe
ragionevole,   in  quanto  si  tratterebbe,  in  particolare  per  le
attivita'   tecnico-ispettive,   di   funzioni   che  richiedono  una
esperienza  professionale  maturata  in  relazione  alle specificita'
colturali e vegetali del territorio calabrese.
    L'interesse    a    consolidare   queste   peculiari   esperienze
professionali  legittimerebbe, pertanto, secondo la Regione Calabria,
una  procedura  concorsuale,  come quella in questione, integralmente
riservata al personale interno e specificamente qualificato.
    In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  la  Regione  Calabria ha
depositato  ulteriore  memoria  nella  quale  sviluppa le difese gia'
svolte.
    La  Regione  riconosce  che l'impugnata legge regionale n. 28 del
2003  deroga al principio del pubblico concorso, dato che prevede una
integrale  riserva  per  il  personale  gia'  svolgente  funzioni  di
ispettore fitosanitario, inquadrato nella categoria C4, per l'accesso
alla  superiore  categoria D3 (funzionario), ma sostiene che la norma
sarebbe   ragionevole,   in  quanto  la  progressione  verticale  dei
dipendenti   svolgenti   compiti   di   ispettore  fitosanitario  non
costituirebbe  un  avanzamento  automatico, essendo subordinato ad un
accertamento  meritocratico,  ed  in quanto la scelta di ricorrere ad
una   procedura   di   selezione  solo  interna  si  giustificherebbe
nell'ottica  di perseguire il riconoscimento della professionalita' e
della qualita' delle prestazioni lavorative individuali del personale
interessato  ed  al  fine  di valorizzarne le capacita' professionali
promuovendone  lo  sviluppo  in  linea  con le esigenze di efficienza
degli enti.
    In tal senso la Regione Calabria richiama il disposto degli artt.
35  e  52,  comma  1,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche)  ed  il Contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  personale  del  comparto  Regioni  ed  autonomie locali,
stipulato  in  data  1°  aprile 1999, i quali, secondo la resistente,
delineerebbero   un  quadro  complessivo  all'interno  del  quale  lo
sviluppo   della   carriera   professionale,   per   effetto   di  un
accrescimento  della  professionalita' in occasione e nel corso dello
svolgimento  del  rapporto,  costituirebbe  la  regola  e,  pertanto,
legittimerebbe   la   procedura   concorsuale  prevista  dalla  legge
impugnata.
    La  resistente  sottolinea,  poi, che diverse Regioni (e tra esse
l'Emilia-Romagna)  hanno riconosciuto ai propri dipendenti incaricati
di   svolgere  le  importanti  funzioni  di  ispettore  fitosanitario
l'inquadramento  alla categoria D, senza peraltro nemmeno ricorrere a
procedure  concorsuali,  e chiarisce, in punto di fatto, che il costo
del  reinquadramento  del  personale  gia'  in servizio determina una
spesa  di  euro  143.620,  nettamente inferiore al costo da sostenere
nell'ipotesi  di  copertura  dei  medesimi  posti attraverso pubblico
concorso e instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in riferimento all'art. 97,
primo e terzo comma, della Costituzione, ha ad oggetto la legge della
Regione   Calabria   5  dicembre  2003,  n. 28  (Inquadramento  degli
ispettori fitosanitari).
    Il  ricorrente  censura  la  citata  legge  regionale,  in quanto
prevede   l'accesso  alla  qualifica  «funzionario  D3»  mediante  un
concorso riservato al solo personale interno ed in quanto prevede che
tutti   gli   idonei  presteranno  servizio  presso  il  Dipartimento
agricoltura, caccia e pesca.
    Il ricorrente, in particolare, prospetta la sostanziale deroga al
principio  del  pubblico  concorso  attuata dal legislatore regionale
limitando  l'accesso  alla  procedura  concorsuale ai soli dipendenti
dell'assessorato  all'agricoltura  della  Regione  Calabria  che gia'
svolgano le mansioni di ispettori fitosanitari o ne abbiano acquisito
la   qualifica   con   la   partecipazione   a  corsi  di  formazione
professionale  espletati  dalla  stessa  Regione  e  svolgano  talune
attivita'  tecnico-ispettive  specificamente  elencate  ovvero  siano
componenti  «essenziali  ed  indispensabili»  di  talune  commissioni
regionali.
    La  difesa  erariale  prospetta,  poi, la violazione dell'art. 97
della Costituzione anche sotto un diverso profilo, in quanto sostiene
che il meccanismo concorsuale prescelto, nel prevedere l'accesso alla
qualifica   superiore   di   tutto   il  personale  ritenuto  idoneo,
realizzerebbe   un  illegittimo  scivolamento  automatico  verso  una
posizione superiore.
    2.   -  La  Regione  Calabria  eccepisce  l'inammissibilita'  del
ricorso, prospettandone la assoluta genericita'.
    3.  - L'eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Regione non
e'  fondata, in quanto il ricorso, sebbene succintamente argomentato,
e'  chiaro  e  determinato  e  non  lascia  dubbi  sull'oggetto della
contestazione.
    4. - Nel merito la questione e' fondata.
    4.1.  -  Come  le  stesse  parti hanno ricordato nei propri atti,
questa  Corte  ha  riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo
comma,   della  Costituzione)  la  forma  generale  ed  ordinaria  di
reclutamento   per   il   pubblico   impiego,  in  quanto  meccanismo
strumentale  al  canone  di efficienza dell'amministrazione (sentenze
n. 34  del  2004,  n. 194  del  2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993,
n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi
a   tale   regola   solo   «in   presenza   di  peculiari  situazioni
giustificatrici», nell'esercizio di una discrezionalita' che trova il
suo  limite  nella  necessita'  di  garantire il buon andamento della
pubblica  amministrazione  (art. 97, primo comma, della Costituzione)
ed il cui vaglio di costituzionalita' non puo' che passare attraverso
una   valutazione   di   ragionevolezza   della  scelta  operata  dal
legislatore.
    La Corte ha, al riguardo, sottolineato che la regola del pubblico
concorso  puo'  dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni
non  siano  caratterizzate  da  arbitrarie  ed irragionevoli forme di
restrizione  dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194
del  2002).  E,  in  particolare,  ha  riconosciuto  che l'accesso al
concorso puo' essere condizionato al possesso di requisiti fissati in
base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze
lavorative  maturate  nell'ambito dell'amministrazione. Tuttavia cio'
puo'  accadere  «fino  al  limite  oltre  il  quale  possa  dirsi che
l'assunzione  nella  amministrazione  pubblica,  attraverso  norme di
privilegio,  escluda,  o irragionevolmente riduca, la possibilita' di
accesso  per  tutti  gli altri aspiranti con violazione del carattere
pubblico  del  concorso,  secondo quanto prescritto in via normale, a
tutela  anche  dell'interesse  pubblico,  dall'art.  97, terzo comma,
della Costituzione» (sentenza n. 141 del 1999).
    Inoltre  questa  Corte  ha  chiarito  (sentenze  n. 218 del 2002,
n. 373  del 2002 e n. 274 del 2003) che pure l'accesso dei dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni a funzioni piu' elevate non sfugge,
di  norma,  alla regola del pubblico concorso e che non sono pertanto
ragionevoli   norme   che  prevedano  scivolamenti  automatici  verso
posizioni   superiori  (senza  concorso  o  comunque  senza  adeguate
selezioni  o  verifiche  attitudinali)  o  concorsi  interni  per  la
copertura della totalita' dei posti vacanti.
    4.2.  -  Alla  luce  di  questo costante orientamento deve essere
valutata la legge della Regione Calabria n. 28 del 2003.
    Il  legislatore  regionale  ha  previsto  (art.  1,  comma  1) un
concorso  integralmente  riservato  per  l'accesso  alla qualifica di
funzionario D3 ed ha stabilito (art. 1, comma 2) che tutti gli idonei
presteranno  servizio  presso  il  Dipartimento agricoltura, caccia e
pesca.
    Questa  disposizione  e' viziata da evidente irragionevolezza per
quanto  riguarda  la  limitazione,  al  solo personale interno, della
partecipazione al concorso.
    Secondo  la  difesa regionale, questa limitazione dell'accesso al
concorso    si    giustificherebbe,    in    quanto    le   attivita'
tecnico-ispettive  indicate  nei numeri 4), 6), 7) e 8) della lettera
a)  del  comma  1  dell'art. 1 (e pertanto il controllo sistematico e
periodico   sulle   colture   agrarie   e   forestali,  il  controllo
fitosanitario,  la vigilanza e le analisi di laboratorio sui vegetali
e  sui  prodotti  vegetali  e l'attuazione dei regolamenti comunitari
relativi  alla  riduzione dell'impiego dei fitofarmaci) costituiscono
funzioni  che  richiedono  una  esperienza  professionale maturata in
relazione  alle  specificita'  colturali  e  vegetali  del territorio
calabrese.
    Questa  argomentazione  non  e' tuttavia condivisibile, in quanto
presuppone una specificita', in senso assoluto, delle colture e della
vegetazione   calabrese   nel   panorama  fitosanitario  nazionale  e
comunitario,  la  quale,  in  tutta  evidenza,  non sussiste affatto.
D'altra parte si deve rilevare che sono legittimati al concorso anche
soggetti  che  svolgono  funzioni  tecniche o amministrative [art. 1,
comma  1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, e lettera b)], per le quali
e'   del   tutto   inconferente  il  riferimento  a  questa  presunta
specificita' assoluta delle colture e della vegetazione.
    Nemmeno  e'  condivisibile l'ulteriore argomentazione prospettata
dalla   Regione   Calabria,   secondo   cui  la  normativa  legale  e
contrattuale  relativa  al  personale  in  questione  delineerebbe un
quadro  complessivo  all'interno  del quale la progressione verticale
costituirebbe la regola di sviluppo della carriera.
    Non  si puo' infatti negare che nella fattispecie il passaggio da
un'area  ad  un'altra  comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro
con  relativa  progressione  in  carriera  ed  e'  quindi soggetto al
principio  del  pubblico concorso (cfr. sentenza n. 320 del 1997). Di
conseguenza  deve  sussistere  un ragionevole punto di equilibrio fra
quest'ultimo   principio   e   l'interesse  a  consolidare  pregresse
esperienze lavorative (cfr. sentenze n. 205 e n. 34 del 2004).
    Alla  luce  di quanto sopra esposto deve, pertanto, ritenersi che
la  riserva  concorsuale  integrale  a  favore del personale indicato
dall'art.  1,  comma  1,  lettere  a) e b), della legge della Regione
Calabria  n. 28  del 2003 e' irragionevole e rende, complessivamente,
la  scelta legislativa regionale lesiva del parametro di cui all'art.
97, primo e terzo comma, della Costituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  della  legge  della
Regione   Calabria   5  dicembre  2003,  n. 28  (Inquadramento  degli
ispettori fitosanitari).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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