N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 aprile 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ricerca scientifica e tecnica - Norme della Regione Abruzzo - Concessione di agevolazioni a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione - Mancato riferimento agli obiettivi fissati nel programma nazionale della ricerca (PNR) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «ricerca scientifica e tecnologica». - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 21. - Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 1, commi 1 e 2. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Inquadramento di personale regionale in qualifiche superiori a quella di appartenenza - [Previsione riguardante i dipendenti che abbiano svolto funzione di consulenti tecnici di parte per conto della Regione] - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i principi e con la giurisprudenza costituzionale in tema di accesso ai livelli superiori mediante pubblico concorso. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 27 [modificativo dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77]. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Inquadramento di personale regionale in qualifiche superiori a quella di appartenenza - [Previsione riguardante il personale della Giunta e del Consiglio] - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i principi e con la giurisprudenza costituzionale in tema di accesso ai livelli superiori mediante pubblico concorso. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 28. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Attribuzione di qualifiche funzionali superiori al personale iscritto al registro dei Divulgatori Agricoli - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 31 [comma 2, modificativo della tabella allegata alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 66]. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti nella qualifica di dirigente regionale - Copertura del 60% mediante concorso interno - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dei principi costituzionali riguardanti l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 35 [modificativo dell'art. 16 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7]. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale in servizio presso le commissioni consiliari - Inquadramento nei ruoli organici del Consiglio regionale tramite procedura concorsuale riservata - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dei principi costituzionali riguardanti l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 39. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale - Retroattiva attribuzione ope legis di un livello superiore (mediante estensione degli effetti della legge regionale n. 39/2004) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata espansione di norma gia' impugnata dinanzi alla Corte costituzionale - Violazione del principio dell'accesso ai livelli superiori mediante concorso pubblico - Lesione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 40. - Costituzione, artt. 3 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale assunto con contratto a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione professionale, in servizio presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le Segreterie dei componenti la Giunta - Inquadramento nel ruolo organico del Consiglio regionale e della Giunta previo espletamento di corso-concorso riservato, esteso al personale regionale di ruolo in servizio nelle medesime strutture - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 41, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale [di categoria C] che ha svolto le funzioni di vice direttore del Bollettino Ufficiale della Regione - Accesso ad un profilo professionale superiore mediante corso-concorso - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 41 [comma 3]. - Costituzione, art. 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Rapporti di lavoro a tempo determinato [del personale assunto per l'espletamento di funzioni presso i Centri regionali per la formazione professionale] - Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 42. - Costituzione, art. 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa [degli ex lavoratori socialmente utili in servizio presso le USL] - Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 203. - Costituzione, art. 97, commi primo e terzo.(GU n.20 del 18-5-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato; Nei confronti della Regione Abruzzo in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)» ed in particolare per quanto disposto negli: 1) art. 21, laddove prevede la concessione di agevolazioni a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, senza far riferimento agli obiettivi fissati nel Programma nazionale della ricerca (PNR), cosi' contrastando con l'art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di «ricerca scientifica e tecnologica» di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 204/1998; 2) articoli 27 e 28 che dispongono l'inquadramento del personale ivi contemplato in categorie superiori a quelle di appartenenza, cosi' ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce l'accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso pubblico (sent. n. 194/2002, 372/2002, 274/2003); 3) art. 31, che prevede l'attribuzione di qualifiche funzionali superiori al personale iscritto al registro dei Divulgatori agricoli, come si evince dalla tabella di corrispondenza di cui al comma 2, del medesimo articolo per contrasto con gli articoli 3, 51, 97 1 e 3 comma; 4) articoli 35 e 39, che rispettivamente prevedono che il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente venga coperto mediante un concorso interno (art. 35), nonche' l'inquadramento del personale nei ruoli organici del Consiglio regionale attualmente in servizio presso le commissioni consiliari, tramite procedura concorsuale riservata, cosi' violando il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3, 51 e 97, 10 e 3 comma della Costituzione, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale; 5) art. 40 prevede l'estensione degli effetti della legge n. 39/2004 - che dispone ope legis e retroattivamente l'attribuzione di un livello superiore al personale interno della Regione che abbia ricoperto l'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari - anche al personale di supporto agli organi elettivi della giunta regionale, di cui alla legge regionale n. 17/2001. Tale norma e' illegittima, in quanto la legge regionale n. 39/2004, e' stata gia' impugnata dal Governo per contrasto con l'art. 97, commi 1 e 3, della Costituzione, che stabilisce l'accesso ad un livello superiore mediante superamento di concorso pubblico, nonche' con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione; 6) art. 41, che prevede ai commi 1 e 2, l'inquadramento, nel ruolo organico del Consiglio regionale e della giunta, del personale assunto con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale e/o con contratto di collaborazione professionale (comma 1), previo espletamento di corso concorso riservato esteso anche al personale regionale di ruolo (comma 2) nonche' dispone l'accesso ad un profilo professionale superiore al personale che ha svolto le funzioni di vice direttore del B.U.R.A., attraverso una selezione riservata, cosi' ponendosi in contrasto con l'art. 97, comma 1 e 3 della Costituzione. Medesime considerazioni vengono formulate per gli articoli 42 e 203 che prevedono rispettivamente la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
P. Q. M. Si chiede che le disposizioni degli articoli della legge regionale Abruzzo n. 6 siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Sara' prodotta: 1) Delibera Consigli dei ministri 15 aprile 2005; 2) Relazione sulla legge regionale n. 6/2005. L'avvocato dello Stato: Aldo Linguiti 05C0504