N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 aprile 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  26  aprile  2005  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Ricerca  scientifica  e  tecnica  -  Norme  della  Regione  Abruzzo -
  Concessione  di  agevolazioni  a  favore di piccole e medie imprese
  industriali  e  loro  consorzi  per la realizzazione di progetti di
  ricerca  e innovazione - Mancato riferimento agli obiettivi fissati
  nel  programma  nazionale della ricerca (PNR) - Ricorso del Governo
  della  Repubblica - Denunciata violazione dei principi fondamentali
  della  legislazione  statale  in  materia di «ricerca scientifica e
  tecnologica».
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 21.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204,
  art. 1, commi 1 e 2.
Impiego  pubblico  -  Norme  della Regione Abruzzo - Inquadramento di
  personale   regionale   in   qualifiche   superiori   a  quella  di
  appartenenza  -  [Previsione  riguardante  i dipendenti che abbiano
  svolto  funzione  di  consulenti  tecnici  di parte per conto della
  Regione]  -  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica  - Denunciato
  contrasto  con i principi e con la giurisprudenza costituzionale in
  tema di accesso ai livelli superiori mediante pubblico concorso.
- Legge   della   Regione  Abruzzo  8 febbraio  2005,  n. 6,  art. 27
  [modificativo dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1999,
  n. 77].
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo.
Impiego  pubblico  -  Norme  della Regione Abruzzo - Inquadramento di
  personale   regionale   in   qualifiche   superiori   a  quella  di
  appartenenza  - [Previsione riguardante il personale della Giunta e
  del  Consiglio] - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato
  contrasto  con i principi e con la giurisprudenza costituzionale in
  tema di accesso ai livelli superiori mediante pubblico concorso.
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 28.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo.
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione Abruzzo - Attribuzione di
  qualifiche  funzionali  superiori al personale iscritto al registro
  dei  Divulgatori  Agricoli - Ricorso del Governo della Repubblica -
  Denunciato  contrasto  con  parametri  costituzionali numericamente
  indicati.
- Legge  della  Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 31 [comma
  2,   modificativo  della  tabella  allegata  alla  legge  regionale
  6 settembre 1999, n. 66].
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo.
Impiego  pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti nella
  qualifica  di  dirigente  regionale  -  Copertura  del 60% mediante
  concorso   interno   -  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica  -
  Denunciata   violazione  dei  principi  costituzionali  riguardanti
  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
- Legge   della   Regione  Abruzzo  8 febbraio  2005,  n. 6,  art. 35
  [modificativo  dell'art. 16  della  legge regionale 10 maggio 2002,
  n. 7].
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo.
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Personale in
  servizio presso le commissioni consiliari - Inquadramento nei ruoli
  organici  del  Consiglio  regionale  tramite  procedura concorsuale
  riservata  -  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica - Denunciata
  violazione  dei  principi costituzionali riguardanti l'accesso agli
  impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 39.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo.
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Personale di
  supporto  agli organi elettivi della Giunta regionale - Retroattiva
  attribuzione ope legis di un livello superiore (mediante estensione
  degli  effetti  della  legge  regionale  n. 39/2004)  - Ricorso del
  Governo  della  Repubblica  -  Denunciata  espansione di norma gia'
  impugnata  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  -  Violazione  del
  principio  dell'accesso  ai  livelli  superiori  mediante  concorso
  pubblico -  Lesione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e
  buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 40.
- Costituzione, artt. 3 e 97, commi primo e terzo.
Impiego  pubblico  -  Norme della Regione Abruzzo - Personale assunto
  con   contratto   a   tempo   determinato   e/o  con  contratto  di
  collaborazione  professionale,  in  servizio  presso  l'Ufficio  di
  Presidenza  del  Consiglio  regionale,  i  Gruppi  consiliari  e le
  Segreterie  dei  componenti  la  Giunta  -  Inquadramento nel ruolo
  organico del Consiglio regionale e della Giunta previo espletamento
  di corso-concorso riservato, esteso al personale regionale di ruolo
  in  servizio  nelle  medesime strutture - Ricorso del Governo della
  Repubblica  -  Denunciata  violazione  di  parametri costituzionali
  numericamente indicati.
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 41, commi 1
  e 2.
- Costituzione, art. 97, commi primo e terzo.
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  - Personale [di
  categoria  C]  che  ha  svolto  le  funzioni  di vice direttore del
  Bollettino   Ufficiale  della  Regione  -  Accesso  ad  un  profilo
  professionale  superiore  mediante  corso-concorso  -  Ricorso  del
  Governo  della  Repubblica  -  Denunciata  violazione  di parametri
  costituzionali numericamente indicati.
- Legge  della  Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 41 [comma
  3].
- Costituzione, art. 97, commi primo e terzo.
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Rapporti di lavoro a
  tempo  determinato  [del  personale  assunto  per l'espletamento di
  funzioni presso i Centri regionali per la formazione professionale]
  -  Trasformazione  in  rapporti  di  lavoro a tempo indeterminato -
  Ricorso  del  Governo  della  Repubblica - Denunciata violazione di
  parametri costituzionali numericamente indicati.
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 42.
- Costituzione, art. 97, commi primo e terzo.
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Contratti di
  collaborazione  coordinata  e  continuativa  [degli  ex  lavoratori
  socialmente  utili  in  servizio presso le USL] - Trasformazione in
  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato - Ricorso del Governo
  della    Repubblica    -   Denunciata   violazione   di   parametri
  costituzionali numericamente indicati.
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 203.
- Costituzione, art. 97, commi primo e terzo.
(GU n.20 del 18-5-2005 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;

    Nei  confronti  della  Regione  Abruzzo in persona del presidente
della   giunta   regionale  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale  n. 6  del 25
febbraio 2005 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio  annuale  2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo
(Legge  finanziaria  regionale  2005)»  ed  in particolare per quanto
disposto negli:
        1)  art. 21, laddove prevede la concessione di agevolazioni a
favore  di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la
realizzazione  di  progetti  di  ricerca  e  innovazione,  senza  far
riferimento  agli  obiettivi  fissati  nel  Programma nazionale della
ricerca  (PNR),  cosi'  contrastando  con  l'art. 117, comma 3, della
Costituzione  in  relazione  ai  principi  fondamentali in materia di
«ricerca  scientifica  e tecnologica» di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
del d.lgs. n. 204/1998;
        2)  articoli  27  e  28  che  dispongono  l'inquadramento del
personale   ivi  contemplato  in  categorie  superiori  a  quelle  di
appartenenza,   cosi'   ponendosi   in   contrasto   con  i  principi
costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma e
con  la  consolidata  giurisprudenza  costituzionale,  che stabilisce
l'accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso
pubblico (sent. n. 194/2002, 372/2002, 274/2003);
        3)   art.   31,  che  prevede  l'attribuzione  di  qualifiche
funzionali   superiori   al   personale   iscritto  al  registro  dei
Divulgatori  agricoli, come si evince dalla tabella di corrispondenza
di  cui  al  comma  2,  del  medesimo  articolo per contrasto con gli
articoli 3, 51, 97 1 e 3 comma;
        4) articoli 35 e 39, che rispettivamente prevedono che il 60%
dei posti vacanti della qualifica di dirigente venga coperto mediante
un  concorso interno (art. 35), nonche' l'inquadramento del personale
nei  ruoli  organici  del Consiglio regionale attualmente in servizio
presso  le  commissioni  consiliari,  tramite  procedura  concorsuale
riservata,  cosi'  violando  il principio costituzionale dell'accesso
agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3,
51  e  97,  10  e  3  comma  della  Costituzione, come ribadito dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale;
        5)  art.  40  prevede  l'estensione degli effetti della legge
n. 39/2004  - che dispone ope legis e retroattivamente l'attribuzione
di  un livello superiore al personale interno della Regione che abbia
ricoperto  l'incarico  di  responsabile  delle  segreterie dei gruppi
consiliari  -  anche  al  personale  di supporto agli organi elettivi
della  giunta regionale, di cui alla legge regionale n. 17/2001. Tale
norma  e'  illegittima,  in  quanto la legge regionale n. 39/2004, e'
stata gia' impugnata dal Governo per contrasto con l'art. 97, commi 1
e  3,  della  Costituzione,  che  stabilisce  l'accesso ad un livello
superiore  mediante  superamento  di concorso pubblico, nonche' con i
principi  di  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon andamento della
pubblica   amministrazione   di  cui  agli  articoli  3  e  97  della
Costituzione;
        6)  art. 41, che prevede ai commi 1 e 2, l'inquadramento, nel
ruolo  organico del Consiglio regionale e della giunta, del personale
assunto con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale e/o
con  contratto  di  collaborazione  professionale  (comma  1), previo
espletamento  di  corso  concorso riservato esteso anche al personale
regionale  di ruolo (comma 2) nonche' dispone l'accesso ad un profilo
professionale  superiore  al  personale  che ha svolto le funzioni di
vice  direttore  del  B.U.R.A.,  attraverso  una selezione riservata,
cosi'  ponendosi  in  contrasto  con  l'art.  97,  comma  1 e 3 della
Costituzione.
    Medesime  considerazioni  vengono formulate per gli articoli 42 e
203  che  prevedono rispettivamente la trasformazione dei rapporti di
lavoro   a  tempo  determinato  e  dei  contratti  di  collaborazione
coordinata   e   continuativa   in   rapporti   di   lavoro  a  tempo
indeterminato.
                              P. Q. M.
    Si   chiede  che  le  disposizioni  degli  articoli  della  legge
regionale    Abruzzo   n. 6   siano   dichiarate   costituzionalmente
illegittime.
    Sara' prodotta:
        1) Delibera Consigli dei ministri 15 aprile 2005;
        2) Relazione sulla legge regionale n. 6/2005.
                L'avvocato dello Stato: Aldo Linguiti
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